Con la circolare numero 34 del 28 febbraio 2013, l’INPS ha comunicato i nuovi importi degli assegni di maternità e per nuclei familiari con almeno tre figli ed i relativi limiti di reddito, validi per l’anno 2013.
Il 28 febbraio 2013, l’INPS ha emanato la circolare numero 28, avente come oggetto la rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni per il nucleo familiare e degli assegni di maternità concessi dai Comuni e dei limiti di reddito cui fare riferimento per la loro erogazione. In proposito va fatto un necessario riferimento al comunicato del Dipartimento della Presidenza del Consiglio per le Politiche della Famiglia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 43 del 20 febbraio 2013, che ha appunto predisposto tale rivalutazione, che l’ISTAT ha rilevato corrispondere al 3%, con un comunicato ufficiale del 15 gennaio 2013. Assegno per il nucleo familiare. La legge numero 448/1998, ha previsto, all’articolo 65, l’istituzione di un assegno per i nuclei familiari composti da almeno tre figli minori ed in possesso di risorse economiche non superiori al valore ISE di riferimento. La stessa norma, al comma 4, prevede che gli importi dell’assegno e dei requisiti economici «sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati». L’assegno è concesso dai Comuni. Le cifre. L’assegno mensile per il nucleo familiare, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, se spettante nella misura intera, è pari a euro 139,49. Per quanto riguarda le domande relative al medesimo anno, l’INPS ricorda che «il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, é pari a euro 25.108,71». L’INPS specifica che per gli assegni da erogare per il 2012 con procedura già in corso, vadano applicati i valori previsti per il 2012. Assegno di maternità. Il d.lgs. numero 151/2001 ha previsto, per la varie categorie di lavoratrici, un assegno di maternità. La rivalutazione in oggetto, riguarda quella lavoratrici fuori dalle categorie che già ricevono un’indennità di maternità. Il d.lgs. già prevede indennità varie per le libere professioniste, le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole. L’articolo 74 prevede un assegno di maternità per ogni figlio nato e per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, per le donne residenti in Italia. Tale assegno è concesso dai Comuni, il cui importo è rivalutato anno per anno in base agli indici di rivalutazione ISTAT. Le cifre. La misura dell’assegno è pari a euro 334,53, per cinque mensilità e quindi per un totale di euro 1672,65. Il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da 3 componenti, è pari a 34.873,24 euro. Nuclei familiari con composizione diversa. Per quanto riguarda le operazioni di riparametrazione dell’ISE dei nuclei familiari con diversa composizione e per il calcolo della misura delle prestazioni da erogare, l’INPS rinvia alle procedure previste dall’allegato del decreto numero 452/2000 del Ministro della solidarietà sociale, come modificato dal successivo decreto ministeriale numero 337/2001.
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