Solo 12 Paesi extra UE hanno norme antiriciclaggio equivalenti alle nostre: esclusa anche la Russia

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 1° febbraio 2013, ha stabilito quali Stati extracomunitari possano essere considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE.

Con il decreto del 1° febbraio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 37 del 13 febbraio 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stilato l’elenco dei Paesi dotati di normativa antiriciclaggio equivalente a quella europea. Le norme antiriciclaggio. Stati equivalenti. La direttiva europea numero 60/2005 mira a prevenire un uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva numero 70/2006 ne reca le misure di esecuzione. Il d.lgs. numero 231/2007 dà attuazione ad entrambe le direttive europee. L’articolo 25, comma 2, dispone che, al fine dell’applicazione delle norme antiriciclaggio, «il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente». Quali Stati. Ecco l’elenco dei Paesi ricompresi nella white list Australia Brasile Canada Hong Kong India Giappone Repubblica di Corea, Messico Singapore Stati Uniti d'America Repubblica del Sudafrica Svizzera. Dal precedente elenco, del 28 settembre 2011, sono stati tutti confermati, tranne la Federazione Russa. Gli Stati scendono quindi da 13 a 12. Quali territori. La lista dei territori ricompresi è identica a quella precedente Mayotte Nuova Caledonia Polinesia francese Saint-Pierre e Miquelon Wallis e Futuna Aruba Curacao Sint Maarten Bonaire Sint Eustatius Saba. Riconoscimento automatico. Gli Stati appartenenti all’area economica europea beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza. Si tratta di Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Oneri di verifica semplificati. Il fatto che uno Stato sia ricompreso nella lista, serve a facilitare i rapporti commerciali, semplificando gli oneri di verifica della clientela. Resta fermo l’obbligo «di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori». Aggiornamento continuo. L’elenco sarà periodicamente revisionato, «sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale GAFI , dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonchè delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati».

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 1 febbraio 2013 G.U. 13 febbraio 2013, numero 37 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo Vista la direttiva 2006/70/CE della commissione del 1° agosto 2006 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'articolo 25, comma 2, nonchè l'articolo 25, comma 1, lettera c del medesimo decreto legislativo Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'articolo 41, paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011 e la necessità di modificarlo come segue a seguito dell'accordo raggiunto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti non preclude la necessità di operare in base all'approccio basato sul rischio e costituisce una presunzione confutabile per l'applicazione delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti con enti aventi sede in detti Stati e territori Considerato altresì che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti è ribadito l'obbligo di cui all'articolo 13 della direttiva 2005/60/CE di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo nei rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti Stati e territori Vista la necessità di assicurare l'uniformità dell'elenco degli Stati extracomunitari e territori stranieri da considerare equivalenti con quello redatto a margine della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la rilevanza a tale fine della concertazione con gli Stati membri e con la Commissione europea anche nell'ipotesi prevista dal successivo articolo 3 del presente decreto Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale GAFI , dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle raccomandazioni e della metodologia GAFI riviste nel 2003, nonchè le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati Considerato che la lista comune non include gli Stati appartenenti all'area economica europea Islanda, Liechtenstein e Norvegia , che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla direttiva 2005/60/CE Considerato che la commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4 della citata direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b dell'articolo 40 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b della direttiva stessa o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima Considerato che l'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 prevede che, quando la commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE, i destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi del paese terzo oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a , b , e c del medesimo decreto Considerato che l'articolo 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'articolo 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate Considerato che l'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 prevede che gli intermediari finanziari di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 stabiliscano che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, di darne notizia all'autorità di vigilanza di settore in Italia e di adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Considerato che l'articolo 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi e che responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti al decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 che ricorrono a terzi Considerato che l'articolo 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nella seduta del 15 novembre 2012 Decreta articolo 1 A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Stati extracomunitari considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono 1. Australia 2. Brasile 3. Canada 4. Hong Kong 5. India 6. Giappone 7. Repubblica di Corea, 8. Messico 9. Singapore 10. Stati Uniti d'America 11. Repubblica del Sudafrica 12. Svizzera. articolo 2 L'elenco di cui all'articolo 1 include altresì, con i medesimi effetti indicati nell'articolo detto, i seguenti territori 1. Mayotte 2. Nuova Caledonia 3. Polinesia francese 4. Saint-Pierre e Miquelon 5. Wallis e Futuna 6. Aruba 7. Curacao 8. Sint Maarten 9. Bonaire 10. Sint Eustatius 11. Saba. articolo 3 L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui agli articoli 1 e 2 sarà soggetto a revisione periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale GAFI , dai Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonchè delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati. articolo 4 Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.