Revoca del finanziamento fondiario: ammissibile al passivo la somma realmente erogata

La pronuncia in commento interviene sullo spinoso problema costituito dalla sorte revocatoria dei finanziamenti fondiari erogati per la “ristrutturazione” di esposizioni pregresse.

In particolare, nel caso che qui ci occupa, la concessione del finanziamento fondiario aveva avuto l’effetto pratico di munire di prelazione ipotecaria lo scoperto di conto nei limiti della somma finanziata, estinguendo un debito scaduto con un mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, numero 2, l. fall Sul punto è intervenuta la Prima sezione Civile della Cassazione, nella sentenza numero 26504 del 27 novembre 2013, secondo cui in sede di opposizione allo stato passivo, ove ritenuto il motivo illecito della violazione del principio della par condicio creditorum nell’operazione di finanziamento che ha avuto l’effetto di munire di prelazione ipotecaria il già esistente scoperto di conto corrente nei limiti della somma finanziata, va accolta la domanda subordinata, di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che, all’inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità della restituzione in moneta fallimentare. Il fatto. Un importante istituto bancario italiano chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un Fallimento per una somma di cui una parte in via chirografaria e l’altra parte in via privilegiata ipotecaria. Quest’ultimo credito, tuttavia, veniva escluso dal curatore in quanto l’intera operazione di finanziamento ipotecario era revocabile ex articolo 67, comma 1, l. fall. La banca proponeva opposizione al Tribunale di Bergamo che, invero, lo respingeva condannando altresì l’opponente alle spese di lite. In primis il Tribunale non accoglie l’eccezione di inammissibilità della revocatoria incidentale, che attribuisce al curatore la facoltà di eccepire l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione. Nel merito il Tribunale invece rileva che il finanziamento fondiario era stato accreditato con nove distinti giro conti e che dopo circa un mese dall’ultima erogazione la banca aveva revocato con effetto immediato i fidi e l’apertura di credito con garanzia ipotecaria, chiedendo il pagamento delle esposizioni entro un giorno dalla comunicazione, senza specificare alcuno dei motivi di decadenza previsti dalle condizioni generali, benché l’articolo 4 del finanziamento prevedesse la durata di trentasei mesi. Ne consegue, secondo il giudice del merito, che la concessione del finanziamento fondiario aveva avuto l’effetto pratico di munire di prelazione ipotecaria lo scoperto di conto nei limiti della somma finanziata, estinguendo un debito scaduto con un mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, numero 2, l. fall. Il Tribunale precisa che deve pertanto ritenersi negozio indiretto l’apertura di credito fondiario in considerazione della destinazione effettiva della relativa ipoteca a garanzia di crediti chirografari derivanti da pregressi finanziamenti, così superandosi l’eccezione dell’articolo 67, comma 4, l. fall. Né conclude il Tribunale, può ammettersi la somma al chirografo, estendendosi la revocatoria all’intera operazione configurandosi come atto procedimento estintivo indirettamente di debito pecuniario scaduto ed esigibile, in violazione della par condicio creditorum. Avverso quest’ultima decisione l’istituto di credito attiva la tutela in legittimità articolando setti motivi di censura. In particolare con il settimo gravame la banca denuncia il mancato accoglimento della domanda subordinata, la mancata ammissione del credito concesso neppure in chirografo comporterebbe l’ingiustificato arricchimento della banca stessa, con la necessità di restituire l’importo finanziato, quanto meno in moneta fallimentare. Ed è proprio questo l’unico gravame che gli Ermellini accolgono, precisando che, come ritenuto nella recente pronuncia cfr. Cass. 1807/2013 , l’ammissione al passivo della somma mutuata deve ritenersi incompatibile solo con le fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell’intera operazione e, quindi anche del mutuo comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all’inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in moneta fallimentare. Revocatoria dei finanziamenti fondiari. L’articolo 39 T.U. bancario afferma che le ipoteche a garanzia “dei finanziamenti” non sono assoggettate a revocatoria fallimentare, quando sono iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e che l’articolo 67 l. fall. non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di “crediti fondiari”. E’ evidente, pertanto, che le fattispecie interessate dalla esenzione prevista dall’articolo 39 T.U. bancario sono ricomprese ed assorbite dalla più ampia esenzione disposta dall’articolo 67, comma 4, l. fall. L’operazione in forza della quale una banca concede credito all’impresa, nella forma del finanziamento fondiario, perché questa estingua i debiti già in essere verso la banca o, più raramente, verso terzi , è oggi intesa dalla giurisprudenza come il risultato di un attività complessa, tesa a conseguire la estinzione di passività pregresse, e come tale – stante il carattere non ricorrente, o comunque non quotidiano, dell’operazione – suscettibile di essere assoggettata alla disciplina revocatoria dettata per gli atti di carattere solutorio posti in essere con mezzi anormali dunque alla disciplina dettata dall’articolo 67, comma 1, numero 2, l. fall., alla cui applicazione le operazioni di credito fondiario sono sottratte. La trasformazione di crediti chirografari in privilegiati. E’ assai comune nella pratica bancaria, la concessione di un finanziamento ipotecario se del caso anche, ma non esclusivamente, fondiario al fine di far sì che il debitore utilizzi la provvista al fine di estinguere una pregressa esposizione debitoria, in genere di rango chirografario. Attraverso tale operazione, la banca, riesce ad ottenere il risultato di “trasformare” un impiego chirografario in un credito ipotecario, nei propri voti assoggettabile a revocatoria solo nei sei mesi, in quanto contestuale al debito garantito, od addirittura da consolidare in dieci giorni, se il finanziamento ha natura fondiaria. La lesione della par condicio creditorum così ottenuta è evidente. E, nel caso che qui ci occupa, ut supra precisato, proprio la concessione del finanziamento fondiario aveva avuto l’effetto pratico di munire di prelazione ipotecaria lo scoperto di conto nei limiti della somma finanziata. Distinzione tra conto corrente passivo e conto corrente scoperto. E’ passivo il conto in cui il correntista opera nei limiti di un’apertura di credito concessa è scoperto quello che non è assistito da una delibera formale di apertura di credito oppure oltre i limiti di essa. Nel primo caso conto passivo è esclusa la revoca delle rimesse affluite sul conto in quanto non si attribuisce ad esse carattere solutorio poiché la funzione del versamento sul conto è quella di creare provvista, cioè disponibilità. Nel secondo caso invece conto scoperto è ammissibile la revoca di tutte le rimesse affluite sul conto che hanno riportato l’esposizione nei limiti dell’affidamento, poiché in tali casi il credito della banca è considerato immediatamente esigibile e, conseguentemente ogni versamento ha carattere solutorio. Secondo questa tesi poi si ha conto scoperto anche quando gli sconfinamenti siano stati tollerati dalla banca e pure siano ripetuti e costanti, per avere la banca tacitamente o per mera tolleranza o per facta concludentia consentito al correntista di operare oltre il limite del fido.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 17 ottobre - 27 novembre 2013, numero 26504 Presidente Rordorf – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo La Banca Popolare di Bergamo chiedeva l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Ubbicos, oltre che in via chirografaria per la somma totale di Euro 303.675,86, con valuta del 29/12/2006, in via privilegiata ipotecaria, per complessivi Euro 287.407,63, con valuta 29/12/2006, oltre interessi maturati e maturandi, e specificamente per Euro 391.984,26, valuta 6/11/06, quale saldo debitore del conto corrente della Ubbicos, già in essere presso la Filiale di omissis della Banca, per il regolamento dell'apertura di credito concessa sino a concorrenza di Euro 389.000,00, con atto in data 12/6/2006 rep. notaio Vacirca numero 113657/34640, garantita da ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria RRII di Bergamo in data 13/6/2006, ai nnumero 37135/8970 meno Euro 105.842,25, valuta 11/12/06, a degrado per controvalore netto per il realizzo del pegno a suo tempo costituito dalla Ubbicos oltre Euro 1265,62, per interessi scalari maturati dal 7/11/06 al 29/12/06, al tasso legale del 2,5%. Con raccomandata del 3/4/07, il Curatore comunicava alla Banca l'ammissione allo stato passivo per Euro 303.675,86 in via chirografaria, e che era stato escluso il credito di Euro 287.407,63, in quanto revocabile ex articolo 67, 1 comma l.f. l'intera operazione di finanziamento ipotecario. La Banca proponeva opposizione, che la Curatela contestava. Il Tribunale di Bergamo, con decreto 14/18 giugno 2007, ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha in primis respinto l'eccezione di inammissibilità della revocatoria incidentale, stante l'esplicita previsione dell'articolo 95 novellato, che attribuisce al curatore la facoltà di eccepire l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione,anche se è prescritta la relativa azione , né sussiste lesione del diritto di difesa, essendo il decreto, che ha natura di sentenza, ricorribile in cassazione. Nel merito, il Tribunale ha rilevato che Ubiccos, prima dell'operazione di credito fondiario di cui si tratta, era titolare del c/c , con scoperto di Euro 419.046,11 in forza di affidamenti derivanti da contratti definiti apertura di credito anticipo effetti in c/ evidenza di E con scadenza a revoca si tratta di contratti previsti dalle condizioni generali di contratto per le aperture di credito all'articolo 4.3.2, aventi ad oggetto le aperture di credito in conto corrente da utilizzare per presentazioni per l'accredito in conto evidenza , caratterizzate dalla facoltà del cliente di utilizzare, nei limiti del credito concesso, la somma pari all'importo complessivo del portafoglio presentato si tratta di affidamenti provvisori, sottoposti alla condizione del buon fine dei titoli, per cui anche se il cliente è all'interno del limite massimo della somma utilizzabile, il conto è scoperto in ragione della somma utilizzata. Il Tribunale rileva che il finanziamento fondiario di cui si tratta di Euro 389.000 era stato accreditato dal luglio 2006 sul c/c con nove distinti giro conti fino al 29/9/06 che le uniche operazioni su detto conto erano stati i trasferimenti di tutto il finanziamento sul conto scoperto XXXXX che dopo circa un mese dall'ultima erogazione, la Banca aveva revocato con effetto immediato i fidi e l'apertura di credito con garanzia ipotecaria, chiedendo il pagamento delle esposizioni entro un giorno dalla comunicazione, senza specificare alcuno dei motivi di decadenza previsti dalle condizioni generali, benché l'articolo 4 del finanziamento prevedesse la durata di 36 mesi. Ne consegue, secondo il giudice del merito, che la concessione del finanziamento fondiario aveva avuto l'effetto pratico di munire di prelazione ipotecaria lo scoperto di conto nei limiti della somma finanziata, estinguendo un debito scaduto con un mezzo anormale di pagamento, ai sensi dell'articolo 67, 1 comma numero 2 l.f Né a diversa conclusione induceva il fatto che Ubbicos avesse continuato ad operare sul conto , emettendo assegni e bonifici, perché il finanziamento era stato diluito nel tempo, né vi erano state operazioni successive all'ultima erogazione del 29/9/2006 in ogni caso, né la concessione di ulteriore credito al debitore, né il mantenimento dei rapporti commerciale, né la concessione dell'ultimo ampliamento degli anticipi su effetti del 16/6/06 provavano univocamente la inscientia decoctionis, mentre detto ampliamento ero chiaramente sintomatico della consapevolezza delle difficoltà che avrebbero portato al fallimento, in data 28/29 dicembre 2006. Deve pertanto ritenersi negozio indiretto l'apertura di credito fondiario in considerazione della destinazione effettiva della relativa ipoteca a garanzia di crediti chirografari derivanti da pregressi finanziamenti, così superandosi l'eccezione 67, 4 comma, l.f Né, conclude il Tribunale, può ammettersi la somma al chirografo, estendendosi la revocatoria all'intera operazione, configurandosi come atto-procedimento estintivo indirettamente di debito pecuniario scaduto ed esigibile, in violazione della par condicio creditorum. Avverso detta pronuncia ricorre la Banca, con ricorso affidato a sette motivi. Si difende il Fallimento con controricorso. Motivi della decisione 1.1.- Col primo mezzo, la ricorrente denuncia vizi di legge e di motivazione, ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., in relazione alla ritenuta ammissibilità da parte del Tribunale dell'azione revocatoria incidentale. Secondo la ricorrente, non può radicarsi nella sede impropria del giudizio di opposizione allo stato passivo il giudizio sulla revocabilità dell'atto, ponendosi così a carico del creditore insinuante un'azione revocatoria negativa ,sconosciuta all'ordinamento il curatore ha l'onere di promuovere l'azione ex articolo 67 l.f., e di chiedere la sospensione dell'eventuale giudizio di opposizione l’orientamento seguito dal Giudice delegato e poi dal Tribunale comporta la palese violazione dell'onere della prova, nonché la lesione del diritto di difesa, tanto più che nella nuova disciplina fallimentare l'opposizione allo stato passivo viene decisa dal Tribunale con decreto motivato, impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione né è possibile revocatoria in via di accertamento incidentale. Ancora, continua la ricorrente, il Giudice delegato prima ed il Tribunale poi hanno di fatto revocato l'apertura di credito fondiario e l'atto costitutivo di ipoteca, senza accertare la reale sussistenza dei presupposti della revocatoria fallimentare. 1.2.- Col secondo motivo, la Banca, sotto il profilo del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, nonché del vizio motivazionale, si duole del non avere il Tribunale spiegato l'esclusione della irrevocabilità dell'operazione di credito fondiario e dell'ipoteca contestualmente iscritta ai sensi dell'articolo 67, 4 comma l.f Secondo la ricorrente, il Giudice del merito non avrebbe spiegato perché ha escluso la natura di credito fondiario dell'apertura di credito anche in relazione agli articolo 38 e 39, 4 comma T.U.B. gli importi, transitati sul conto corrente ordinario, sono stati effettivamente utilizzati per pagamenti a terzi l'ipoteca è stata iscritta contestualmente alla concessione dell'apertura di credito fondiario, realizzandosi così la fattispecie di cui all'articolo 39, 4 comma T.U.B. e rientrando quindi nell'esenzione dalla revocatoria. 1.3.- Col terzo mezzo, avanzato sia sotto il profilo del vizio di violazione di legge che del vizio di motivazione, la Banca deduce che i nove giro conti non vennero accreditati sul c/c , ma sul XXXXX le somme registrate sul conto non possono considerarsi revocabili in quanto ricostitutive della provvista su conto affidato, e d'altra parte, sono state utilizzate non per azzerare il debito pregresso, ma nell'esercizio della normale attività d'impresa, ed al momento della revoca, si è creato un ulteriore debito, che è andato a sommarsi al chirografario. Ancora, continua la ricorrente, il credito della Banca verso la Ubbicos al 2/11/06 era aumentato, non diminuito, e al momento dell'accredito dei nove bonifici, il conto affidato non era scoperto, le somme ivi accreditate erano state utilizzate per assegni bancari e circolari a favore di terzi, pagamenti di effetti e bonifici a favore di terzi, ed anche gli assegni a favore della stessa Ubbicos non vennero versati per estinguere o ridurre l'esposizione passiva. Al momento della revoca degli affidamenti, il conto corrente nel quale erano affluite le somme dell'apertura di credito di cui si tratta, presentava il saldo debitore di Euro 299.661,57, azionato nel monitorio ed ammesso in chirografo al passivo, e sul conto corrente di cui all'apertura di credito risultava saldo debitore di Euro 388.812,90. Una volta erogato il finanziamento, non è stato impedito alla cliente di operare e vi è stata la normale fruizione della linea di credito, rientrandosi così nelle ipotesi previste dall'articolo 67, 3 comma lett. a e b l.f 1.4.- Col quarto mezzo, sempre facendo valere i vizi di cui all'articolo 360, nnumero 3 e 5 c.p.c., la Banca si duole della confusione da parte del Giudice del merito tra apertura di credito e mutuo fondiario nella specie non vi è stata consegna effettiva del danaro, la Banca si è limitata alla messa a disposizione e sarebbero revocabili se mai i singoli atti di utilizzo. 1.5.- Col quinto motivo, la ricorrente censura, sempre invocando l'articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., la pronuncia impugnata in relazione alla inscientia, e sostiene che gli elementi forniti sono rilevanti ed univoci, che il Tribunale non ha valutato la normale operatività del conto e la successiva concessione di un'altra linea di credito per anticipo effetti in data 16/6/06. 1.6.- Col sesto mezzo, la ricorrente denuncia, come vizio ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., che il conto corrente ordinario non era scoperto ma assistito da quattro affidamenti sul punto, la motivazione del Tribunale è apodittica e contraddittoria la riconducibilità all'apertura di credito degli affidamenti concessi per anticipo effetti è resa palese dalle modalità operative del rapporto, visto che il conto corrente non registra accrediti di importi in concomitanza con la presentazione di partite di effetti,che erano invece registrati in una partita contabile interna. 1.7.- Col settimo motivo, la Banca denuncia, quale vizio ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., il mancato accoglimento della domanda subordinata la mancata ammissione del credito concesso quanto meno in chirografo comporterebbe l’ingiustificato arricchimento della Banca, con la necessità di provvedere alla restituzione dell'importo finanziato, quanto meno in moneta fallimentare, per cui deve ritenersi ammissibile l'ammissione al passivo dell'importo erogato, anche ex articolo 2033 c.c 2.1.- Il primo motivo è infondato. La c.d. revocatoria incidentale è stata ammessa da tempo dalla giurisprudenza, rilevandosi che, nella fase di verifica dei crediti non è necessario, per escludere il credito o la garanzia, che venga formalmente proposta dal curatore l'azione revocatoria, perché la legge consente al giudice delegato l'indicata esclusione sulla semplice contestazione del curatore medesimo, né quest'ultimo è tenuto a proporre in via riconvenzionale tale azione nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell'articolo 98 legge fall., essendo sufficiente che si limiti a richiedere il rigetto della proposta opposizione allo stato passivo tuttavia, non essendovi stata proposizione di azione revocatoria in senso formale, la richiesta del curatore non ha carattere autonomo, con la conseguenza che il mancato riconoscimento da parte del giudice delegato di un credito o di un privilegio resta circoscritto nell'ambito della verifica dello stato passivo, ambito al quale è strettamente funzionale la richiesta del curatore in tale senso, la pronuncia 11029/2002 . Tale principio giurisprudenziale ha trovato riconoscimento normativo nell'articolo 95, 1 comma l.f. riformato, che dispone che il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere,nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione . È stata data in tal modo veste normativa al principio giurisprudenziale, precisandosi la titolarità in capo al curatore di quella che è un'eccezione, che come tale non è intesa ad ottenere la pronuncia di inefficacia, ma solo a paralizzare la pretesa creditoria, e la pronuncia giudiziale non dichiara l'inefficacia né dispone la restituzione, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, a ragione della revocabilità del titolo della pretesa del creditore. Infondate sono altresì le doglianze relative al diritto di difesa ed alla violazione dell'onere della prova, atteso che la forma della pronuncia, decreto invece che sentenza, ricorribile per cassazione, non incide sul diritto di difesa, né in alcun modo viene ad incidere sull'onere della prova dell'eccezione in oggetto. Quanto al profilo del vizio motivazionale, ancor prima del rilievo della non configurabilità del vizio, trattandosi di questione di mero diritto, va rilevata la carenza del momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, necessario nel caso, atteso che la pronuncia impugnata è stata depositata il 18 giugno 2007, nella vigenza dell'articolo 366 bis c.p.c., introdotto con decorrenza dal 2 marzo 2006 dal d.lgs. 40/2006, abrogato con decorrenza dal 4/7/2009 dalla 1.69/2009, ed applicabile ai ricorsi avverso le pronunce pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, ex articolo 58, l. 69/2009. 2.2.- Il secondo motivo è infondato, quale vizio ex articolo 360 numero 3 c.p.c., ed è inammissibile per la carenza del momento di sintesi, quale vizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c La Corte d'appello ha dato conto della non ricorrenza dell'esclusione ex articolo 67 u.c. l.f., trattandosi di operazione avente la sostanza e la funzione di realizzare, attraverso un negozio indiretto, una forma anomala di pagamento del pregresso debito al fine di sostituirlo con altro fornito di garanzia ipotecaria. Di contro a detta ricostruzione, la ricorrente articola la censura, sostanzialmente, isolando e considerando atomisticamente il finanziamento fondiario, mentre il Tribunale ha considerato lo stesso inserito nell'ambito della complessiva operazione effettuata dalla società. 2.3.- Il terzo ed il quarto motivo possono essere valutati congiuntamente, in quanto collegati. In primis, si deve rilevare che, in ambedue i motivi, manca il momento di sintesi, necessario in relazione ai vizi motivazionali denunciati. Nel resto, le doglianze del quarto motivo, come chiaramente riscontrabile alla stregua della espositiva e del quesito di diritto articolato si chiede alla Corte se ai fini dell'applicazione dell'articolo 67, 1 comma numero 2 c.p.c. l.f., occorre accertare se siano stati posti in essere i presupposti necessari per permettere attraverso detta operazione che i crediti preesistenti vengano effettivamente estinti o ridotti con il conseguente dovere di motivare tale accertamento da parte del Giudice del merito in modo logico, sufficiente e coerente,e in particolare, in assenza di tale presupposto, può essere ugualmente revocata la garanzia non sono volte ad individuare errori di diritto, ma a contestare le argomentazioni del Tribunale sintomatico è il riferimento, all'interno del quesito di diritto, alla motivazione del Tribunale , così risolvendosi in censure di merito. Nel quarto motivo, si chiede se l'apertura di credito fondiario possa essere considerata alla stregua di un atto di mutuo fondiario ovvero, avendo natura diversa, deve essere sottratta all'applicazione del richiamato articolo della Legge Fallimentare essendo eventualmente assoggettabili alla revocatoria i singoli atti di utilizzo . A riguardo, premesso che non è dato riscontrare la rilevanza della questione, atteso che ciò che rileva è la qualificazione dell'intera operazione, come eseguita dal Tribunale, nel resto la Banca si limita a prospettare una ricostruzione dei fatti difforme da quella risultante in atti, atteso che la somma finanziata dal conto , che non ha subito successivamente altre movimentazioni, è andata sul conto scoperto . Anche per tale motivo, la Banca si limita a censure di merito. 2.5.- Il quinto motivo è inammissibile. La ricorrente intende censurare la statuizione del Tribunale, in relazione alla ritenuta non provata inscientia decoctionis, formulando un quesito di diritto del tutto generico può il giudice accertare che una Banca non poteva non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore astraendo totalmente dalla prova fornita dalla convenuta di tali fatti nonché dall'effettivo svolgimento dei rapporti commerciali, dall'andamento dei conti correnti e dall'effettiva concessione e fruizione di nuove linee di credito , mentre manca il momento di sintesi, il tutto a fronte di un'espositiva del motivo che sostanzialmente vorrebbe sollecitare un inammissibile riesame del merito. 2.6.- Il sesto motivo, privo del momento di sintesi, quale censura motivazionale, è infondato, in relazione alle censure ex articolo 360 numero 5 c.p.c Secondo la Banca, il conto non poteva ritenersi scoperto, in quanto assistito da aperture di credito, tali dovendosi ritenere gli affidamenti concessi per anticipo effetti, come reso ancor più evidente dalle concrete modalità operative del rapporto, in quanto alla presentazione delle partite di effetti conseguiva non la mera anticipazione, ma l'immediata ed automatica facoltà di cassa utilizzabile sul conto corrente ordinario di importo corrispondente a quello degli effetti presentati. A riguardo, la Corte del merito, avuto riguardo alla tipologia contrattuale, ha ritenuto trattarsi di affidamenti di tipo provvisorio, caratterizzati dalla facoltà per il cliente, di utilizzare, nei limiti del credito concesso, la somma pari all'importo complessivo del portafoglio presentato, sottoposti alla condizione del buon fine dei titoli, da ciò conseguendo che, anche se il cliente è all'interno del limite massimo della somma utilizzabile, il conto dello stesso deve ritenersi scoperto in ragione della somma utilizzata. Così qualificando la fattispecie, il Tribunale ha correttamente seguito il principio espresso, tra le altre, nelle pronunce 7451/2008 e 17747/2008 , secondo il quale non si da copertura di un conto corrente bancario nel caso di castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti, i quali non attribuiscono al cliente della banca, a differenza del contratto di apertura di credito, la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono esclusivamente fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà ne deriva che l'esistenza di un fido per lo sconto di cambiali non può far ritenere coperto un conto corrente bancario, né può far escludere, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, il carattere solutorio delle rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, se nel corso del rapporto il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito, e tale distinzione non viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza che riflette l'apertura di credito, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione di quel conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. 2.7.- Il settimo motivo va accolto. Come ritenuto nella recente pronuncia 1807/2013, richiamando le precedenti sentenze 4069/2003 e 899/73, l'ammissione al passivo della somma mutuata deve ritenersi incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione-e, quindi,anche del mutuo-comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma realmente erogata in virtù del mutuo revocato, atteso che, all'inefficacia del contratto, conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pure in moneta fallimentare . 3.1.- Conclusivamente, va accolto il solo settimo motivo del ricorso, respinti gli altri, e, cassata la sentenza impugnata, va rimessa la causa al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto In sede di opposizione allo stato passivo, ove ritenuto il motivo illecito della violazione del principio della par condicio creditorum nell'operazione di finanziamento che ha avuto l'effetto di munire di prelazione ipotecaria il già esistente scoperto di conto corrente nei limiti della somma finanziata, va accolta la domanda subordinata, di ammissione al passivo della somma realmente erogata con il finanziamento, atteso che, all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità della restituzione in moneta fallimentare . Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.