Dichiarazioni della persona offesa quale unico elemento accusatorio: quali i criteri di valutazione dell’attendibilità?

Le dichiarazioni accusatorie della presunta vittima di violenze sessuali, allorquando siano caratterizzate dalla sussistenza di rilevanti contraddizioni in seno al narrato e da condizioni di turbamento emotivo e psichico della dichiarante, necessiteranno di un vaglio ancora più scrupoloso, non potendo rilevare quali elementi di riscontro esterno le sole testimonianze de relato di altri soggetti che si limitino a rivelare le confidenze ricevute dalla stessa persona offesa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 46373, depositata il 21 novembre 2013. Il caso. Il Tribunale di Taranto affermava la penale responsabilità di A.S. per il delitto di violenza sessuale consumata ai danni della nipote S., minore di anni quattordici, e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione, avendo concesso le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava in toto la statuizione di prime cure, rigettando i motivi di gravame sollevati dall’imputato ed afferenti, sostanzialmente, la ritenuta attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa. In particolare, giova chiarire come l’intero compendio probatorio sulla cui scorta i Giudici di merito sono pervenuti a una doppia conforme risulta essere composto, esclusivamente, dalle dichiarazioni della minore, rispetto alle quali sono stati valutati come elementi di riscontro esterno le ulteriori – e conformi – dichiarazioni di altri membri della famiglia con cui la persona offesa si era confidata, raccontando loro le presunte violenze subite. Avverso la sentenza della Corte di Appello, A.S. ricorreva per Cassazione, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione più specificamente, in primis , l’imputato contestava la valutazione, operata dalla Corte territoriale, di attendibilità della persona offesa, stante sia la sussistenza, nell’alveo del suo racconto, di rilevanti ed insanabili contraddizioni afferenti elementi centrali delle presunte violenze subite, che avuto riguardo, inoltre, alle turbe psicologiche di cui la stessa soffriva da anni. In secundis , deduceva inoltre la insussistenza di riscontri esterni rispetto alle propalazioni della minore, considerato che le dichiarazioni degli altri membri della famiglia erano, meramente, testimonianze de relato . Le contraddizioni presenti nelle dichiarazioni della persona offesa. La Terza Sezione penale della Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso di A.S., disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. In particolare, la decisione della Corte di legittimità si sofferma su due elementi principali l’attendibilità della persona offesa e la sussistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni della stessa. Con riferimento alla prima problematica, i Supremi Giudici hanno ritenuto fondate la argomentazioni dell’imputato, statuendo come le contraddizioni in cui è incorsa la minore S. non siano superabili in quanto dovute semplicemente a difficoltà mnemoniche legate al tempo trascorso rispetto ai fatti, così come invece affermato dalla Corte territoriale. In effetti, fermo restando che il lasso temporale de quo non risulta essere di tale rilievo da condizionare le capacità mnemoniche della dichiarante, è stato ulteriormente rilevato come le contraddizioni in questione vertono su punti ed elementi fondamentali della vicenda, e risultano essere oggettivamente insanabili, considerato che la stessa minore non ha saputo fornire alcuna adeguata spiegazione circa la ratio sottesa a simili e notevoli contrapposizioni in seno al dichiarato. Le testimonianze de relato quale riscontro esterno. Per ciò che concerne, invece, la seconda argomentazione a sostegno del ricorso, ovvero la oggettiva impossibilità di valutare quali riscontri esterni alla dichiarazione della persona offesa la sussistenza di conformi propalazioni di alcuni membri della famiglia, considerato che costoro si sono limitati a riferire quanto appreso dalla stessa minore, la Corte Regolatrice ha ritenuto convincente anche tale rilievo difensivo. In effetti, sostengono i Supremi Giudici, la Corte territoriale si è limitata a rilevare, asetticamente, la presenza di tali testimonianze de relato , senza tuttavia approfondire i rilievi – formulati dagli stessi testi – relativamente alla fragilità emotiva e psichica della minore, nonché alla sua tendenza ad enfatizzare circostanze, queste, che – unitamente alle significative contraddizioni presenti nel narrato della stessa ragazza – fanno emergere un complesso argomentativo assai frastagliato, caratterizzato da una inammissibile accettazione fideistica della tesi accusatoria della persona offesa. Pertanto, secondo la Terza Sezione della Corte di Cassazione, il Giudice del rinvio dovrà valutare approfonditamente le propalazioni della vittima e le contraddizioni ivi contenute, anche alla luce delle dichiarazioni dei testi.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 maggio - 21 novembre 2013, n. 46373 Presidente Squassoni – Relatore Grillo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza dell'I dicembre 2011 la Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - confermava la sentenza del Tribunale di quella città del 10 giugno 2010 emessa nei confronti di A.S. imputato del reato di violenza sessuale consumata e tentata, rispettivamente in danno delle nipoti S. , infraquattordicenne e St. , infradecenne [fatti commessi in continuazione dal omissis ] con la quale lo stesso era stato condannato per il solo reato di violenza sessuale commesso in danno della nipote S. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di anni quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita. 1.2 La Corte distrettuale, nel confermare il giudizio di colpevolezza espresso dal primo giudice, ribadiva la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutando come marginali o non rilevanti alcune difformità o imprecisioni in cui era incorsa la ragazza che aveva parlato per la prima volta, e a distanza di tempo, degli abusi subiti ad opera del nonno, con il proprio fidanzato D. e con tale P.S. , compagna del proprio padre. La Corte valorizzava anche alcuni riscontri esterni costituiti dalle dichiarazioni della stessa P. che aveva raccolto le confidenze della giovane, invitandola a renderne edotto il padre , da quelle del padre A.L. e di D.D. moglie di A.M. , zio della ragazza, in merito ad alcuni asseriti abusi subiti dalla loro figlia St. sempre ad opera del nonno quando la bambina aveva sei anni circa e in periodi successivi fino ai quindici anni circa. 1.3 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, censurando la decisione impugnata perché manifestamente illogica e contraddittoria in più punti rileva, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe privilegiato il racconto della ragazza nonostante non solo le palesi contraddizioni e il fatto che tutte le dichiarazioni dei testi usate dalla Corte come riscontri erano comunque testimonianze de relato, ma anche nonostante le turbe psicologiche che affliggevano da tempo la ragazza in cura dallo specialista e la posizione conflittuale con la propria famiglia di origine, e con il padre in particolare, evidenziando come le accuse mosse dalla giovane S. al nonno altro non erano che un maldestro espediente per accattivarsi le simpatie del padre e ottenere vantaggi economici da lui mettendolo conto il proprio genitore. Considerato in diritto 1.1 Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1.2 Sebbene la sentenza impugnata, nel richiamare per relationem le motivazioni del Tribunale in merito alla piena attendibilità del racconto della minore S. , abbia confermato la sentenza di primo grado, le considerazioni sviluppate dalla Corte territoriale, pur articolate, appaiono disomogenee, non rispettose del materiale probatorio acquisito e soprattutto poco puntuali laddove il giudice di merito si sofferma a valutare l'attendibilità della ragazza e a svalorizzare le numerose, gravi contraddizioni in cui la stessa giovane è certamente incorsa nel suoi racconti. 1.3 Alcuni episodi raccontati dalla giovane S. come avvenuti, rispettivamente, nel garage dell'abitazione del nonno e nel giardino della sua casa, sono stati considerati dalla Corte veritieri senza tenere conto di significative contraddizioni. sia sull'epoca in cui gli abusi sarebbero avvenuti in una prima occasione la ragazza ha riferito di avere diciassette anni quanto si sarebbero verificati tali abusi e in una occasione che ne aveva tredici , sia sulle modalità prima la ragazza ha parlato di timidi approcci e poi di vere e proprie intrusioni sessuali seguite dalla eiaculazione , senza che la ragazza - interpellata su tali distonie - ne abbia saputo spiegare le ragioni. Né appare soddisfacente, sul piano logico, la giustificazione data dalla Corte, di contraddizioni non importanti perché dovute soltanto a difficoltà mnemoniche legate al tempo trascorso, ben difficilmente spiegabili, però, se riferite a fatti avvenuti quando la ragazza aveva diciassette anni e quindi in grado di ricordare bene. 1.4 Sebbene la Corte abbia considerato riscontro importante le dichiarazioni di P.S. depositarla delle confidenze della ragazza che, tuttavia avrebbe rivelato i segreti che la riguardavano molti anni dopo i fatti, preoccupata comunque di dare un dispiacere alla nonna cui era molto legata , non sono state adeguatamente valutate le notevoli perplessità manifestate dalla stessa P. in ordine alla veridicità di quei racconti o alle manovre e recondite finalità sottostanti alla base delle accuse. 1.5 Così come non sono state adeguatamente tenuti in considerazione dal giudice distrettuale i commenti ripetutamente e decisamente espressi dalla donna in ordine alla fragilità emotiva della giovane S. al regime di trattamento psicologico cui la stessa era sottoposta sin da quando aveva dieci anni ai suoi turbamenti per la separazione dei genitori alla sua tendenza ad enfatizzare ai suoi conflittuali rapporti con il padre e con lo stesso ragazzo D. . Tali circostanze, banalizzate dalla Corte che non ha nemmeno ritenuto opportuno sottoporre la ragazza - proprio in relazione alle sue conclamate turbe psicologiche delle quali avevano parlato familiari e conoscenti del suo entourage familiare - a perizia volta a verificare la sua capacità a testimoniare e la sua suggestionabilità o influenzabilità, costituiscono un punto di rilevante criticità della decisione. 1.6 Anche la valorizzazione dei riscontri rappresentati dalle dichiarazioni di A.M. padre della giovane S. , di A.L. e della di lui moglie risente di un esame superficiale compiuto dalla Corte che ha recepito tali testimonianze - tutte de relato - come rivelataci degli abusi raccontati dalla ragazza, senza prestare la dovuta attenzione a quel clima di conflittualità strisciante tra la ragazza e il padre, proprio a causa della separazione dei. genitori, così come evidenziato dalla P. . 1.7 Ne deriva, quindi, un complesso argomentativo assai frastagliato in cui viene accettata in modo quasi fideistico la tesi della veridicità delle accuse mosse dalla p.o., nonostante le articolate censure svolte già nell'atto di appello cui è stata data risposta in termini nient'affatto soddisfacenti. 2. Inoltre la Corte non ha nemmeno considerato il maturarsi della prescrizione per tutte le condotte commesse fino al OMISSIS , tenuto conto della data di commissione del reato risalente - secondo la contestazione - al OMISSIS , pur dovendosi tenere conto di una sospensione per legittimo impedimento dell'imputato per giorni 60 tra il OMISSIS e il OMISSIS . 3. Si impone, quindi, un annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce che dovrà, sulla base dei rilievi espressi da questo Collegio valutare approfonditamente le dichiarazioni della vittima e le contraddizioni sia interne che esterne ravvisate sia rispetto alle dichiarazioni della ragazza che rispetto alle dichiarazioni dei testi P. , A.M. e A.L. . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.