Assegno di mantenimento: contano i redditi dichiarati a prescindere dall’effettivo incasso

L’importo del reddito da prendere in considerazione, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, è quello costituito dai redditi dichiarati per l’anno di riferimento, che costituisce indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell’interessato, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse.

Nella sentenza in commento, la Corte d’Appello di Catania, sezione Famiglia, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla madre avverso il provvedimento presidenziale ex articolo 708, ultimo comma, c.p.c., ha aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento del figlio, a carico del padre, enunciando l’importante principio di diritto per il quale «l’importo del reddito da prendere in considerazione, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento per il figlio minore, è quello costituito dai redditi dichiarati per l’anno di riferimento, che costituisce indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell’interessato, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse che costituiscono comunque una posta attiva e per il cui realizzo l’ordinamento appresta i relativi rimedi ». La premessa procedurale . In relazione al rimedio esperito, il Decidente ha specificato che il reclamo alla Corte d’Appello, previsto dal comma 4 dell’articolo 708 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in iudicando o errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo de quo , inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, assolve specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il riesame degli elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenziali di prima deliberazione che, alla luce del materiale acquisito in primo grado, presentino elementi di manifesta incongruenza o appaiono sperequati, ingiustificati od errati, riservato per il resto riservato alla successiva trattazione in primo grado il definitivo assetto dei termini della separazione, anche in relazione ad eventuali successive evenienze che modifichino in modo rilevante i dati sostanziale della situazione da regolare. Proprio la natura incidentale e la struttura rescindente del reclamo proposto hanno portato all’inammissibilità della produzione documentale della moglie reclamante. Quantum dell’assegno l’indice di riferimento è la capacità contributiva. La moglie reclamante lamentava che il giudice di prime cure aveva erroneamente determinato in € 400,00 l’assegno di mantenimento in favore del figlio, essendo siffatta quantificazione derivata da un’errata valutazione dei redditi dei modelli Unici relativi agli ultimi tre anni di imposta in cui gli importi dichiarati risultavano essere superiori di quelli effettivamente percepiti. Il marito reclamato sosteneva, invece, che, proprio come risultava dalle ultime dichiarazioni dei redditi, la sua capacità reddituale si era progressivamente ridotta e che correttamente il primo giudice aveva tenuto conto del volume di affari del marito stesso esercente la professione di rappresentante , che non corrispondeva al reddito complessivo posto che molte fatture emesse non erano state incassate. Anche se la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che «le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può ben fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie» tra le tante, Cass., sez. I, 12.6.2006, numero 13592 , la Corte d’Appello catanese ritiene che l’importo del reddito da prendere in considerazione, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento per il figlio, è quello costituito dai redditi dichiarati per l’anno di riferimento che costituisce indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell’interessato, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse. Quindi, pur statuendo l’articolo 156, comma 2, c.c. che l’entità del mantenimento è determinato «in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato», è la capacità reddituale che costituisce l’indice per individuare il quantum della somministrazione. Per determinare la capacità economica dei coniugi, in caso di lavoratori dipendenti, occorre fare riferimento al reddito netto percepito da ciascuno di loro, depurato dalle imposte Cass., sez. I, numero 9719 del 2010 . L’indicazione del parametro adottato per la quantificazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio – la commisurazione alla capacità reddituale dell'obbligato – è stata ribadita di recente dalla Cassazione Sez. I, 17 ottobre-6 dicembre 2012, numero 21988 , ove si è precisato che «il criterio adottato un riconoscimento pari ad una somma compresa fra un terzo ed un quarto del reddito percepito dall’obbligato è sufficientemente determinato ed è espressione di valutazione di merito in tal senso, contrariamente a quanto sostenuto, va inteso il contestato riferimento all'equità da parte della Corte di Appello, che all'evidenza intendeva operare un bilanciamento fra le posizioni reddituali dei due coniugi , come tale non sindacabile in questa sede di legittimità». Concludendo . La pronuncia in esame si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, ma andrebbe esplorata nuovamente la questione della rilevanza delle elargizioni di terzi - normalmente i familiari - nel giudizio sul riconoscimento del diritto all'assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, con particolare riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge avente diritto all'assegno. La Suprema Corte, infatti, per sua stessa ammissione, «ha assunto, dopo iniziali aperture, un orientamento decisamente negativo cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio, nonché, di recente, con riguardo alle elargizioni ricevute invece dal coniuge obbligato all'assegno, Cass. 10380/2012 , che fa leva sul carattere liberale e non obbligatorio di tali elargizioni, cui non corrisponde un diritto - e perciò un reddito - del ricevente» Cass., sez. I, 25 settembre-31 ottobre 2012, numero 18708 . Come detto, invero, l’articolo 156, comma 2, c.c., oltre ai redditi, fa riferimento alle circostanze. È all’interno di queste ultime potrebbero trovare spazio interpretativo l’inclusione di tali elargizioni nella base di quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Corte d’ Appello di Catania, sez. Famiglia, decreto 11 - 17 dicembre 2012, numero 1334 Presidente est. Zappia Fatto e diritto Con ricorso depositato il 15.10.2012, P.A. proponeva reclamo avverso il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Catania il 2-4 ottobre 2012 nel procedimento di separazione giudiziale fra la reclamante ed il marito A.M. con cui il decidente, disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e stabilite – ove non fosse stato raggiunto un accordo tra i coniugi – tra le modalità di incontro dello stesso con il padre, aveva posto a carico di quest’ultimo l’onere di contribuire al mantenimento del detto figlio e della moglie versando a P.A., entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile dell’importo di euro 900,00 di cui euro 500,00 per la moglie ed euro 400,00 per il figlio , da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie Di tale situazione la reclamante chiede la modifica in particolare lamenta che erroneamente il decidente aveva determinato in euro 400,00 mensili l’assegno di mantenimento in favore del figlio, essendo siffatta quantificazione derivata da un’erronea valutazione dei redditi di cui ai modelli unici relativi agli anni 2009, 2010 e 2011 versati in atti da controparte posto che il decidente aveva ritenuto che per l’anno 2009, il marito avesse percepito un reddito complessivo di euro 30.444,00 mentre nel Mod. Unico risultava un reddito di euro 44.882,00 e per l’anno 2011 avesse dichiarato un reddito complessivo di euro 20.162,00 mentre dal Mod. Unico risultava un reddito di euro 26.552,00 inoltre, nel valutare il tenore di vita familiare, il decidente aveva omesso di considerare l’ammontare complessivo delle spese sostenute per il minore dal coniuge affidatario. Chiedeva quindi l’aumento dell’assegno in parola al maggiore importo di euro 1.000,00 mensili. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il marito il quale contestava quanto dedotto dalal reclamante rilevando che la sua capacità reddituale si era progressivamente ridotta, per come risultava dalla contrazione che emergeva dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, e che correttamente il primo giudice aveva tenuto conto del volume di affari del marito stesso, che non corrispondeva al reddito complessivo posto che molte fatture emesse non erano state incassate. All’udienza del 6.12.2012, sulle conclusioni formulate dalle parti e dal Procuratore Generale, la causa è stata posta in decisione. Ritiene innanzi tutto il Collegio di dover evidenziare, in via generale, in relazione al rimedio esperito, che l’ordinanza impugnata ha natura ed efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volta a dettare una regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del giudizio, sulla base di quelle che sono, allo stato, le risultanze processuali. Il reclamo alla Corte d’Appello, previsto dal comma IV dell’articolo 708 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione a struttura sostanzialmente rescindente, volto allo stretto controllo degli errores in iudicando o errores in procedendo compiuti dal giudice di primo grado e, dunque, avente ad oggetto non già le domande o le richieste originarie, ma solo il provvedimento impugnato. Ciò in quanto il reclamo de quo , inserendosi in via incidentale in un procedimento in corso di svolgimento in primo grado, assolve specificamente la funzione di porre rimedio in via immediata ed urgente, mediante il riesame degli elementi valutati con la statuizione reclamata, a provvedimenti presidenziali di prima deliberazione che, alla luce del materiale acquisito in primo grado, presentino elementi di manifesta incongruenza o appaiono sperequati, ingiustificati od errati, riservato per il resto riservato alla successiva trattazione in primo grado il definitivo assetto dei termini della separazione, anche in relazione ad eventuali successive evenienze che modifichino in modo rilevante i dati sostanziale della situazione da regolare. Da ciò consegue la inammissibiliità della produzione documentale della moglie reclamante, che pertanto non può essere presa in considerazione ai fini della statuizione sul proposto reclamo. Fatto questa premessa, rileva la Corte che il reclamo proposto è parzialmente fondato. Ed invero, il punto di partenza della presente indagine è costituito dal fatto che il primo giudice ha fondato la propria statuizione sul contenuto delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall’appellato, rilevando che dalle stesse risultava un reddito netto per l’anno 2009 di euro 30.444,00 per l’anno 2010 di euro 32.518,00 e per l’anno 2011 di euro 20.612,00 la reclamante ha rilevato l’erroneità di siffatta lettura dei Mod. Unici prodotti da controparte, evidenziando che dagli stessi risultava che il marito in realtà aveva dichiarato per l’anno 2009 un reddito lordo di euro 44.882,00 e per l’anno 2011 un reddito lordo di euro 26.552,00. A fronte di siffatti rilievi il marito – al quale peraltro incombeva l’onere della produzione nella presente fase del giudizio di copia delle suddette dichiarazioni dei redditi già sottoposte all’esame del primo giudice – non ha contestato i dati indicati dalla recamente ma ha rilevato che correttamente il Presidente del Tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva fatto riferimento al volume d’affari di esso resistente anziché al reddito dichiarato, posto che i due dati non venivano a coincidere in quanto molte fatture emesse non erano state in realtà incassate. Orbene, l’assunto di parte resistente non appare condivisibile ove si osservi che l’importo del reddito da prendere in considerazione ai fini che qui interessano è quello costituito dai redditi dichiarati per l’anno di riferimento, che costituisce indice palese e dichiarato delle capacità economiche e reddituali dell’interessato, a prescindere dall’effettivo incasso delle fatture emesse che costituiscono comunque una posta attiva e per il cui realizzo l’ordinamento appresta i relativi rimedi . La statuizione impugnata appare pertanto viziata da un evidente errore di fondo, e ciò giustifica, in questa sede, non essendo condivisile l’impostazione della problematica proposta da parte resistente, una parziale modifica dei provvedimenti assunti dal primo giudice, coerentemente alla ratio ed alla funzione del reclamo previsto dal quarto comma dell’articolo 708 c.p.c. che sono quelli di porre rimedio a statuizioni che presentino evidenti elementi di erroneità o incongruenza, tali da giustificare un intervento modificativo, fermo restando – per come in precedenza evidenziato – lo scandaglio approfondito in sede di ordinaria istruttoria e la possibilità di una diversa valutazione anche con riferimento all’accertamento della situazione economica e reddituale delle parti. Alla stregua di quanto sopra, appare adeguato e conforme a giustizia determinare l’importo della somma posta a carico del marito a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio collocato presso la moglie, nel maggiore importo di euro 600,00 mensile, ferme restando tutte le ulteriori statuizioni adottate nel provvedimento impugnato con riferimento al disposto adeguamento annuale nonché ai tempi e alle modalità di corresponsione della prevista somma e fermo quindi restando l’obbligo di corrispondere l’ulteriore importo di euro 500,00 mensili in favore della moglie . Va pertanto in tal senso modificato il provvedimento impugnato. Ritiene il Collegio, avuto riguardo all’esito della presente fase del giudizio che ha visto solo un parziale accoglimento del proposto ricorso, e valutata quindi l’entità della reciproca soccombenza, di dover disporre la compensazione tra le parti di metà delle relative spese giudiziali, ponendo a carico del resistente la restante metà che si liquida, nella misura così ridotta, alla stregua della previsione di cui all’articolo 9 del D.L. del 24.1.2012 numero 1 convertito in legge 24.3.2012 numero 27 e del D.M. numero 140 del 20.7.2012 pubblicato in G.U. 22.8.2012, considerando la controversia di valore sino ad euro 25.000,00, tenendo conto dell’oggetto della stessa e della sua non rilevante complessità e computando l’aumento del 20% per il patrocinio dinanzi alla Corte, in euro 558,00, di cui euro 198,00 per la fase di studio, euro 108,00 per la fase introduttiva, euro 252,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA. P.Q.M. La Corte, in parziale accoglimento del reclamo proposto da P.A. con ricorso depositato il 15.10.2012 nei confronti di A.M. ed avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Catania in data 2.10/4.10/2012, determina nell’importo di euro 600,00 mensili la somma posta a carico del resistente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi alla P. entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dispone la compensazione tra le parti in ragione di metà delle spese relative alla presente fase del giudizio e condanna l’A. a corrispondere la restante metà che liquida, nella misura ridotta, in complessivi euro 558,00, di cui euro 198,00 per la fase di studio, euro 108,00 per la fase introduttiva, euro 252,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA.