La dichiarazione dei redditi è un compito non delegabile a terzi. Infatti, qualora l’incarico ad altri di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi fosse sufficiente ad esonerare il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, si finirebbe inammissibilmente per modificare l’obbligo di presentazione originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 42000, depositata il 9 ottobre 2014. Il caso. L’imputato presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che confermava la condanna dello stesso per il reato di cui all’articolo 5 del d.lgs. numero 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L’uomo lamentava, nello specifico, che pur avendo la Corte territoriale preso atto del fatto che la moglie avesse volontariamente omesso di presentare le dichiarazioni all’insaputa del marito per vendicarsi della sua infedeltà, la stessa Corte aveva concluso poi per la responsabilità dell’imputato, erroneamente richiamando principi non applicabili alla fattispecie in esame. La dichiarazione dei redditi non è delegabile a terzi. Ad avviso della Corte di Cassazione, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto condivisibili le argomentazioni della sentenza di primo grado che, pur prendendo atto delle dichiarazioni della moglie dell’imputato che, dopo aver scoperto una relazione extraconiugale del marito, gli assicurava che, con riguardo agli adempimenti fiscali, era tutto apposto, ha ritenuto sostanzialmente non rilevante sul punto in suo favore un tale comportamento. La dichiarazione reddituale, infatti, è un compito che a differenza di altri non è delegabile a terzi. Difatti, ove l’incarico ad altri di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi fosse sufficiente ad esonerare il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, si finirebbe inammissibilmente per modificare l’obbligo di presentazione originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull’adempimento da parte del soggetto delegato Cass., Sez. III, numero 9163/09 . Tale motivazione, anche con riguardo alla sussistenza dell’elemento piscologico, va dunque esente da censure in quanto congrua e logica. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 luglio – 9 ottobre 2014, numero 42000 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. P.G. ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che ha confermato, quanto all'anno d'imposta 2003, la sentenza del Tribunale di Patti di condanna per il reato di cui all'articolo 5 del d.lgs. numero 74 del 2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. 2. Lamenta, con un primo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione degli articoli 48 c.p. e 40, comma 1, c.p. Lamenta in particolare che, pur avendo la Corte d'Appello, conformemente a quanto già ritenuto del Tribunale, preso atto del fatto che la moglie dell'imputato, quale persona che si occupava degli aspetti fiscali della società di cui egli era legale rappresentante, aveva omesso di presentare le dichiarazioni all'insaputa dei marito per vendicarsi delle sue infedeltà, la stessa ha poi concluso per la responsabilità erroneamente richiamando principi di legittimità non applicabili alla fattispecie in esame infatti, mentre i giudici di merito hanno riaffermato che l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, nella specie si verserebbe nella differente situazione di soggetto tratto in errore dall'inganno consumato ai propri danni. In tal caso infatti dovrebbe essere ritenuto penalmente responsabile per l'omessa presentazione della dichiarazione non il contribuente ma il consulente fiscale in qualità appunto di autore mediato. Con un secondo motivo deduce in ogni caso la intervenuta prescrizione del reato in data 24 ottobre 2013. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile, venendo riproposte censure già puntualmente disattese dai giudici di appello. La sentenza impugnata ha infatti correttamente ritenuto condivisibili le argomentazioni della sentenza di primo grado che, pur prendendo atto delle dichiarazioni della moglie dell'imputato che, dopo avere scoperto una relazione extraconiugale del marito, gli assicurava che, con riguardo agli adempimenti fiscali, era tutto a posto, ha ritenuto sostanzialmente non rilevante sul punto in suo favore un tale comportamento giacché si trattava, nella specie, di presentare la dichiarazione reddituale, compito, a differenza di altri, evidentemente non delegabile a terzi, sicché della omessa presentazione l'interessato non poteva non essere consapevole. Del resto, ove l'incarico ad altri di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi fosse sufficiente ad esonerare il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione, si finirebbe inammissibilmente per modificare l'obbligo di presentazione originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato cfr. Sez. 3, numero 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 . Tale motivazione va dunque, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico, esente da censure in quanto congrua e logica. Quanto alla prescrizione del reato, invocata con il secondo motivo, la stessa è maturata, tenuto conto delle sospensioni ex articolo 2 ter della I. numero 125 del 2008 intervenute nel corso del processo pari a giorni 84 dal 24/09/08 al 17/12/08 e a giorni 455 dal 17/12/08 al 17/03/10 , in data 12/10/2013, ovvero in data comunque successiva alla pronuncia della sentenza impugnata con conseguente sua irrilevanza a fronte della già constatata inammissibilità dei ricorso, inidoneo, per tale ragione, a consentire una regolare formazione del rapporto di impugnazione Sez. U., numero 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.