Solo ‘angelo del focolare’, non più insegnante: assegno a favore della donna

Evidenti i sacrifici affrontati dalla moglie durante il matrimonio, sacrifici che sono destinati ad avere ripercussioni a livello economico, anche sul lungo periodo. Ciò comporta il riconoscimento, a carico del marito, di un assegno mensile.

Pienamente calata nel ruolo di ‘angelo del focolare’ – tanto da abbandonare la carriera di insegnante –, e collaborativa anche nella gestione dell’azienda di proprietà del marito. Evidenti i sacrifici affrontati dalla donna nel corso del matrimonio, sacrifici che vengono ‘ricompensati’ ora col riconoscimento, connesso alla pronunzia di divorzio della coppia, di un assegno, a proprio favore, di almeno 1.000 euro Cass., ordinanza numero 21010/2014, Sesta Sezione Civile, depositata oggi . Differenze economiche. Ufficiale e definitiva la ‘rottura’ tra moglie e marito, ‘certificata’ con la pronunzia di divorzio. Resta, però, da sciogliere il nodo gordiano dei rapporti economici tra i due ex coniugi. Su quest’ultimo punto, in particolare, il bilancio, per l’uomo, migliora nel passaggio dal Tribunale alla Corte d’Appello per i giudici di secondo grado, difatti, è giusto ridurre l’«assegno a carico del marito in favore della moglie, originariamente di 3.500 euro mensili», portandolo a «1.000 euro» al mese, fino a quando la donna – che ha con sé anche un «figlio minore» – non dovrà «lasciare la casa coniugale». E questa visione è ora condivisa anche dalla Cassazione, laddove vengono respinte le obiezioni mosse dall’uomo. Decisiva, soprattutto, la constatazione della «disparità» economica dei due ex coniugi, disparità frutto anche del fatto che «la moglie ha dedicato molti anni alla cura dei figli ed ha collaborato con il marito alla gestione dell’opificio di cui questi è titolare», abbandonando «l’attività di insegnante elementare» – poi ripresa con un «reddito annuo» di appena «19.000 euro lordi annui» – e buttando via anni utili ai fini previdenziali, e quindi dicendo ‘addio’ alla possibilità di una «pensione adeguata». Molto più solida, invece, la posizione dell’uomo, il quale «ha un imponente patrimonio immobiliare da cui ricava notevoli redditi di locazione» ed è «titolare di proventi di pensione» e di una «impresa con vari dipendenti e collaboratori esterni e con notevole patrimonio e reddito potenziale». Non trascurabile, poi, il dato relativo al «tenore di vita della famiglia, durante la convivenza matrimoniale» su questo fronte viene ricordato che «la moglie disponeva per le spese ordinarie di circa 600-700mila lire settimanali». Tutto ciò conduce alla conferma dell’«assegno» di 1.000 euro, come fissato in Appello, a favore della donna. Almeno fino a quando ella non sarà costretta ad abbandonare la «casa coniugale» dove vive attualmente, casa che è «di proprietà esclusiva del marito».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 maggio – 6 ottobre 2014, numero 21010 Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti Fatto e diritto In un procedimento di divorzio tra L.L. e B.M. o M.A., la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 06/06/2011, in parziale riforma della sentenza dei Tribunale di Brescia del 24/11/2010, riduceva l'assegno a carico del marito in favore della moglie, originariamente di €. 3.500,00 mensili, di €. 1.000,00, fino a che la moglie non lasciasse la casa coniugale. Propone due ricorsi per cassazione il marito. Resiste con due controricorsi la moglie, in uno dei quali propone ricorso incidentale. Vanno riuniti tutti i ricorsi avverso la medesima sentenza, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., che per un evidente disguido di cancelleria, è stata registrata con due nnumero diversi 662 e 669/11 . Non si ravvisano violazioni di legge. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi Cass. numero 2156 del 2010 . In sostanza i ricorrenti, nelle loro difese, propongono profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica. Quanto ai ricorsi del L., il giudice a quo precisa che la moglie ha dedicato molti anni alla cura dei cinque figli e ha collaborato con il marito alla gestione dell'opificio di cui questi è titolare cessata la convivenza, ha ripreso l'attività di insegnante elementare, con un reddito annuo di euro 19.000,00 lordi e, a causa dei pochi anni di attività, non potrà godere di pensione adeguata. E' proprietaria di un appartamento, e dovrà trovarsi una nuova abitazione, lasciando la casa coniugale, di proprietà del marito, in quanto i figli sono ormai maggiorenni ed autosufficienti economicamente. Secondo il giudice a quo, il marito ha un imponente patrimonio immobiliare da cui ricava notevoli redditi di locazione, è titolare di proventi di pensione e della torrefazione Caffè Hawai a Malerba del Garda, impresa con vari dipendenti e collaboratori esterni e con notevole patrimonio e reddito potenziale. Evidenziata la notevole disparità di trattamento, la sentenza impugnata richiama comunque il concreto tenore di vita della famiglia, durante la convivenza matrimoniale la moglie disponeva per le spese ordinarie di circa 600 - 700 mila lire settimanali e la famiglia disponeva di un ampio parco macchine. Va dato atto che il giudice a quo, nella determinazione dell'assegno, tiene pure conto del carico di un altro figlio minore. Il ricorrente contesta le argomentazioni puntuali e circostanziate della sentenza in modo talora generico, e introducendo, come si diceva, elementi di fatto, con riferimento alle prove testimoniali e all'espletata consulenza tecnica, insuscettibili di controllo in questa sede. Quanto alla decorrenza dell'assegno, oggetto del ricorso incidentale della moglie, come è noto, esso di regola va disposto dalla sentenza, ma il giudice, con potere discrezionale, sorretto da adeguata motivazione, può anticipare la decorrenza fino alla domanda. Nella specie, la Corte di merito, con motivazione congrua e non illogica, giustifica la decorrenza dalla sentenza, con l'accrescimento delle disponibilità economiche del marito nel corso degli anni e con il godimento da parte della moglie della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito. Non si ravvisa contraddizione con il fatto che la stessa Corte precisi che, già durante la convivenza matrimoniale, il marito aveva un reddito elevato. Vanno rigettati tutti i ricorsi. Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensa le spese del presente giudizio tra le parti. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. numero 196/03, in quanto imposto dalla legge.