Le Entrate illustrano la natura dei tributi speciali

I tributi speciali hanno la ratio di compensare particolari prestazioni rese dal personale, su richiesta e nell’esclusivo interesse di altri Enti o di privati, oppure di essere destinati alla copertura dei costi sostenuti. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 60/E del 26 settembre 2013

Quanto è lato il presupposto di applicazione dell’imposta? La questione origina da una richiesta dell'archivio notarile a seguito della pubblicazione della Circolare n. 26 del 1 giugno 2011, nella quale è stata prevista l'esenzione dai tributi speciali in sede di registrazione dei contratti di locazione sia in presenza di opzione per la cedolare secca sia senza la richiesta di opzione. La soluzione interpretativa prospettata è che il presupposto per l'applicazione dei tributi speciali non sia riscontrabile con riferimento alle annotazioni di avvenuta registrazione apposte dall'Ufficio in calce o a margine dell'atto portato alla registrazione. Centrale la richiesta nell’esclusivo interesse di terza persona od ente. L’analisi dell’Agenzia verta sulla norma del titolo II della tabella A annessa al D.P.R. n. 648/1972, come sostituita dall’art. 3, Legge n. 549/1995 che identifica i diritti come correlati alle attività svolte dal personale, già appartenente agli uffici in origine denominati del Registro e dell’Iva, oggi divenuto personale delle Entrate. E proprio il titolo II della tabella A lascia intendere che presupposto del tributo si riscontri dell’esercizio materiale di una attività resa dal personale dell’Amministrazione, svolta esclusivamente nell’interesse e su richiesta di terzi persona o ente che sia . Registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate presso notai o pubblici ufficiali. Un altro punto affrontato dalla Risoluzione si lega alla registrazione di atti pubblici o scritture private autenticate, di cui sono depositari notai o pubblici ufficiali, rispetto ai quali vi è il divieto di spostare la documentazione dal luogo dove è conservata/archiviata. Essendo impossibile produrre gli atti in originale, ai fini della registrazione presso gli uffici finanziari, basta presentare una copia conforme certificata dal pubblico ufficiale che conserva l’originale sul quale egli può procedere alle annotazioni sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione . L'emissione del documento in parola, pur avendo latu sensu una valenza dichiarativa, non corrisponde né ad un interesse esclusivo ed immediato della parte richiedente, né è collegato ad una prestazione fornita dal personale amministrativo, né tantomeno presuppone alcuna attività di ricognizione, ricerca, consultazione od estrazione da parte degli Uffici. L'attività di rilascio del documento ex art. 36, Legge n. 340/2000 non presenta caratteristiche di procedimento autonomo rispetto alla registrazione, ma equivale da un lato all'adempimento di un dovere giuridico normativamente posto a carico dell'Amministrazione, dall'altro all'espletamento di una delle fasi del procedimento di registrazione. Perciò si ritiene che la fattispecie in argomento non integri il presupposto impositivo ai fini della corresponsione dei diritti di cui al D.P.R. n. 648/1972. fonte www.fiscopiu.it

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