La piccola e media impresa di servizi non ha diritto alle agevolazioni fiscali quando occupa più di 95 dipendenti il requisito dimensionale di 250 unità riguarda, infatti, aziende che svolgono attività in diversi settori.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 21546 del 20 settembre 2013. Il caso. La vicenda ha riguardato una società di persone che aveva, inizialmente, richiesto - ed ottenuto - gli incentivi all'occupazione per la piccola e media impresa benchè la società avesse già superato la soglia dei 95 dipendenti. L'Amministrazione Finanziaria aveva risposto notificando il recupero delle maggiori imposte negando - contestualemente - il diritto al beneficio fiscale. Il fisco, pertanto , ha revocato ad una società un credito d’imposta ,ai sensi dell’articolo 4, L. numero 449/97, per mancanza del requisito soggettivo della piccola e media impresa avendo più di novantacinque dipendenti. L’Ufficio finanziario ha anche contestato l’eccedenza del credito revocato in rapporto al limite massimo fissato per legge. I giudici di merito tributari hanno confermato l’operato dell’Ufficio. Credito d’imposta per la piccola e media impresa di servizi. Gli Ermellini hanno respinto il ricorso in cassazione della società. In particolare, relativamente alle imprese fornitrici di servizi, alla cui categoria appartiene, in base alla sentenza di merito, la ricorrente, il D.M. 27 ottobre 1997 ha provveduto a fissare la data di decorrenza per l’applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e a rideterminare i relativi limiti dimensionali. Per quanto qui rileva, il suddetto D.M. ha stabilito in articolo unico che «ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge numero 488/1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall'anno 1997» e che, con riferimento alle imprese fornitrici di servizi, é definita piccola e media l’impresa che ha meno di 95 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. Il fatto che – come obiettato dalla contribuente – la norma si riferisca direttamente alle agevolazioni di cui alla L. numero 488/1992 «non osta all’applicazione della stessa nel caso di specie».
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 19 giugno - 20 settembre 2013, numero 21546 Presidente Merone – Relatore Terrusi Svolgimento del processo Con atto del 18-12-2003 l’agenzia delle entrate revocava un credito d’imposta attribuito a S.P. s.p.a. ai sensi dell’articolo 4 della L. numero 449-97, rilevando l’insussistenza del requisito soggettivo della piccola e media impresa per avere la società più di 95 dipendenti, nonché l’eccedenza del credito in rapporto al limite massimo fissato per legge in lire 60 mil. La società proponeva opposizione, che l’adita commissione tributaria provinciale di Salerno respingeva. La commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza in data 27-9-2006, ha confermato la decisione. Ha affermato che il limite dimensionale rilevante quanto all’impresa fornitrice di servizi, onde poter beneficiare dell’agevolazione, era quello indicato nel d.m. 27-10-1997 a seguito della rideterminazione del limite in origine stabilito dal d.m. 19-9-1997 al quale aveva fatto rinvio l’articolo 4 della L. numero 449-97 invocata dalla beneficiaria e che tale limite era stato stabilito con riguardo alla soglia massima di 95 dipendenti. Ha inoltre giudicato infondata la seconda eccezione dell’appellante circa l’entità del credito utilizzabile, giacché detta entità era stabilita nell’importo complessivo di lire 60 mil. per ciascuno dei periodi d’imposta successivi alla prima assunzione, mentre l’impresa aveva fruito di un credito di lire 74 mil. Per la cassazione della sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’amministrazione non ha svolto difese. Motivi della decisione I.- Il primo motivo deduce la violazione degli articolo 12 prel., 4 della L. numero 449 del 1997 e 1 del d.m. 18-9-1997, nonché la falsa applicazione dell’articolo unico del d.m. 27-10-1997. La tesi sostenuta dalla ricorrente è che il numero massimo di dipendenti, ai fini dell’individuazione del limite dimensionale della piccola e media impresa destinataria dell’articolo 4 della L. numero 449-97, era quello di 250, e non quello di 95, in base al richiamato d.m. 18-9-1997 unicamente applicabile. Questo perché il d.m. 27-10-1997, evocato dalla commissione regionale, era da intendere riferito all’applicazione della L. numero 488-92. Il secondo motivo denunzia la violazione degli articolo 12 prel. e 4 della L. numero 449-97 sotto il distinto profilo dell’entità del credito utilizzabile. La ricorrente in questo caso sostiene che il limite quantitativo annuale di lire 60 mil. era da considerare riferibile solo all’anno, e non all’ammontare complessivo del credito nel triennio. II. – Il primo motivo è infondato. In base all’articolo 4, 1° co., della L. numero 449-97, “alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, che dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d1imposta successivi alla prima assunzione”. Il richiamato d.m. 18-9-1997, articolo 1, a sua volta, per quanto di interesse in questa sede, dispone che “ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l’impresa che a ha meno di 250 dipendenti, e, b ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU c ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4″. Sennonché la stessa norma, al 2° co., contiene la seguente precisazione con riguardo all’eventualità in cui norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento a imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti “Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori dì attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti”. E’ opportuno precisare che tanto nella specie accadeva giustappunto in relazione alla L. numero 488-92 richiamata dalla ricorrente, che invero, in unico contesto con la disciplina dell’intervento straordinario per il mezzogiorno, aveva stabilito apposite agevolazioni delle attività produttive. III. – Orbene, quanto alle imprese fornitrici di servizi, alla cui categoria appartiene, in base alla sentenza di merito, la ricorrente, il d.m. 27-10-1997 ha provveduto a fissare la data di decorrenza per l’applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e a rideterminare, nel senso anzidetto, i relativi limiti dimensionali. E, per quanto qui rileva, ha stabilito in articolo unico i che “ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge numero 488/1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall’anno 1997″ e ii che “per le imprese fornitrici di servizi si applicano, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997 A é definita piccola e media l’impresa di servizi che a ha meno di 95 dipendenti, e b ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU, e ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997″. Il fatto che, come obiettato dalla ricorrente, la norma si riferisca direttamente alle agevolazioni di cui alla legge numero 488-92 non osta all’applicazione della stessa nel caso di specie. Difatti la legge 19 dicembre 1992, numero 488, recava la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 ottobre 1992, numero 415, il quale concerneva le modifiche alla legge 1° marzo 1986, numero 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive. Devesi considerare che, in quel medesimo contesto comunque afferente le norme agevolative previgenti per le attività produttive, la norma ha richiamato proprio “i limiti dimensionali come rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997″. Vale a dire quei limiti che il d.m. 18-9-1997 aveva fissato in generale ai fini dell’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese quanto alle agevolazioni dette. Per cui in definitiva il quadro normativo deve essere ricostruito nel modo che segue. La L. numero 449-97 ha inteso riferire la piccola e media impresa beneficiaria del credito d’imposta al limite dimensionale di 250 unità. Ma salvo che le norme agevolative in vigore prevedessero, con riferimento a imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa. In tale ipotesi “i limiti dimensionali già utilizzati” dovevano essere “rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti. La rideterminazione è avvenuta unitariamente in base al citato d.m. 27-10.1997 nel contesto del riferimento alle agevolazioni previste dalla anteriore L. numero 488-92 per le imprese fornitrici di servizi. IV. – Consegue che correttamente la commissione tributaria regionale ha ritenuto infranto, quanto alla s.p.a. S.P., operante nello specifico settore delle imprese di servizi, il limite dimensionale massimo all’uopo evincibile dalla rideterminazione di cui al citato d.m. 27-10-1997. E’ infatti pacifico che la ricorrente aveva più di 95 dipendenti. V. – Merita aggiungere, del resto, che il d.m. 18-9-1997 ha recepito la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese quanto alle attività produttive. Donde sarebbe irrazionale, alla luce del necessario adeguamento interpretativo delle norme interne ai principi comunitari, ipotizzare un differente ambito oggettivo di definizione della piccola e media impresa in tale prospettiva, posto che in tutti i casi – sia per la L. numero 449 del 1997, sia per la L. numero 488 del 1992 – si trattava di definire le dimensioni dell’impresa per l’applicazione delle norme agevolative per le attività produttive. VI. – Da tanto consegue il rigetto del ricorso. Invero la questione ulteriormente posta col secondo motivo resta assorbita dalla constatata mancanza, in capo alla società, del requisito dimensionale stabilito ai fini dell’agevolazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso.