L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il regime di deducibilità delle erogazioni liberali di cui all’articolo 100, comma 2, T.U.I.R. segue il principio secondo cui deve essere privilegiato «l’aspetto finalistico dell’erogazione». Nella Risoluzione numero 74/E, diffusa il 29 luglio 2014, si precisa che la deducibilità resta ferma anche nelle ipotesi in cui il beneficiario sia, a sua volta, promotore di iniziative solidaristiche, purché sussistano alcune indispensabili condizioni.
Deducibili, ma È possibile dedurre, entro i limiti di cui all’articolo 100 T.U.I.R., le erogazioni liberali a favore di una Fondazione che non esercita direttamente le proprie finalità solidaristiche ma funge, nel caso di specie, da “catalizzatore” di risorse e promotore di iniziative comunque riconducibili a quelle delineate dalla citata disposizione del Testo Unico? La risposta data dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 74/E del 29 luglio 2014 è affermativa, sebbene la deducibilità sia sottoposta alla condizione che siano rispettati determinati requisiti. Va ricordato che l’articolo 100, comma 2, lettera a del T.U.I.R. prevede la deducibilità, entro il limite del 2% del reddito d’impresa, delle erogazioni liberali a favore di imprese giuridiche che perseguano in via esclusiva finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, e di ricerca scientifica. I requisiti del beneficiario. L’Agenzia riprende quanto affermato in una precedente Risoluzione numero 234/E del 17 luglio 2002, nella quale si affermava che la disposizione in commento «privilegia l’aspetto finalistico dell’erogazione». Ciò sta a significare che la deducibilità è ammessa a condizione che il beneficiario •abbia personalità giuridica •persegua in via esclusiva una o più finalità fra quelle summenzionate educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ecc . Ciò non sta a significare che l’ente che gode del beneficio non possa esercitare in alcun modo attività di natura commerciale, ma che tale attività possa essere svolta esclusivamente «in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione e con finalità e modalità non lucrative». Nel caso oggetto di esame nella Risoluzione una Banca chiedeva, come accennato sopra, se fossero deducibili le erogazioni liberali effettuate a favore di una Fondazione che nell’ambito delle sue attività si trovava a svolgere funzioni di catalizzatore di risorse, anche finanziarie, fungendo altresì da stimolo per la nascita di attività che avevano finalità educative, di istruzione, ricreazione, ecc L’Agenzia chiarisce che le erogazioni a Enti che a loro volta sostengano progetti di terzi non sono di per sé escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 100 T.U.I.R., ma devono soggiacere ad alcune limitazioni. In particolare il soggetto beneficiario •deve possedere i medesimi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali e •deve realizzare “direttamente” i progetti, non essendo consentito “il fenomeno delle erogazioni a catena”. Nel caso di specie veniva esclusa l’erogazione liberale effettuata dalla Banca alla Fondazione per la parte relativa alle donazioni riversate da quest’ultima ad una piscina gestita da una S.r.l. che, come tale, non poteva certo possedere le caratteristiche «non lucrative» testé evidenziate come condizione di deducibilità. fonte www.fiscopiu.it
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