La vittima ha 11 anni: scatta la fattispecie più grave

L’allenatore di una squadra di pallacanestro, che ha compiuto degli atti sessuali ai danni di un minore di 11 anni, è punito ai sensi dell’articolo 609-quater, comma 1, numero 1 minore di 14 anni , non rientrando il caso nell’ipotesi prevista dal numero 2 dello stesso comma minore di 16 anni, affidato al colpevole per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia .

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 27419, depositata il 24 giugno 2014. Il caso. La Corte d’appello condannava un imputato per il reato di cui all’articolo 609-quater c.p. atti sessuali con minorenne e riconosceva l’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11, c.p. abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità . L’uomo aveva compiuto degli atti sessuali a danno di un minore di 11 anni, affidatogli in qualità di allenatore di una squadra di pallacanestro. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di aver applicato la fattispecie prevista dall’articolo 609-quater, comma 1, numero 1 c.p. minore di 14 anni e non quella ai sensi dell’articolo 609-quater, comma 1, numero 2 minore di 16 anni, affidato al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia . Differenza tra fattispecie. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che l’età di 11 anni del minore non poteva che ricondurre la fattispecie all’interno dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 609-quater, comma 1, numero 1, c.p., che punisce gli atti sessuali commessi da chiunque in danno di una persona infraquattordicenne. Questa disposizione si fonda sulla presunzione dell’assenza di autonoma capacità di determinarsi dei minori di età inferiore ai 14 anni ed introduce una forma incondizionata di tutela della persona offesa. Al contrario, la tutela prevista dal numero 2 dello stesso comma presuppone un difetto di tutela di libera determinazione della persona minore di 16 anni, quando l’autore sia un soggetto ritenuto in grado di influire sulla volontà e sulle scelte della vittima in virtù del particolare legame esistente e della posizione di supremazia insita in quel legame. Circostanza sussistente. Non poteva essere esclusa neanche l’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 61, numero 11, c.p., considerando la relazione tra l’allievo ed il minore, che aveva costituito l’occasione per il verificarsi dei fatti e una ragione ulteriore di minorata difesa da parte della vittima. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 24 giugno 2014, numero 27419 Presidente Squassoni – Relatore Marini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza ex articolo 442 cod. proc. penumero emessa il 13/7/2011 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha condannato il sig. C. alla pena di cinque anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante ex articolo 61, numero 11, cod. penumero , perché colpevole del reato previsto dagli articolo 81, 609-quater cod. penumero commesso in danno di persona di undici anni di età in più occasioni fino al omissis e quindi in data omissis . Lo ha condannato, altresì, alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore del minore e di ciascuno dei suoi genitori, costituiti parte civile. Il giudice ha ritenuto provato che l'imputato in più occasioni, e fino all'arresto in flagranza di reato avvenuto il 3 dicembre 2010, ebbe a compiere atti sessuali in danno di un minore di anni 11 di età che gli era affidato nella sua qualità di allenatore di una squadra di pallacanestro. 2. Con sentenza del 16/1/2013 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari, ha ridotto a 4 anni e 4 mesi di reclusione e modificato la durata della pena accessoria, confermando nel resto la sentenza impugnata anche nella parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 3. La Corte di appello ha rigettato i motivi di appello che sollecitavano l'esclusione della circostanza aggravante ex articolo 61, numero 11, cod. penumero e la applicazione dell'ipotesi attenuata prevista dal comma 3 dell'articolo 609 quater cod. penumero , incompatibile con la gravità dell'episodio maggiormente invasivo della sfera sessuale del minore. Quindi, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze, ha ritenuto corretta l'entità della pena base fissata dal primo giudice anni 5 di reclusione ma ridotto l'entità dell'aumento relativo ai restanti episodi criminosi, giudicati di ridotta gravità. 4. Avverso tale decisione l'avv. Cesarina Mitaritonna nell'interesse del sig. C. propone ricorso in sintesi lamentando errata applicazione di legge ex articolo 606, lett. b cod. proc. penumero per avere i giudici di merito ritenuto applicabile la fattispecie ex articolo 609 quater, comma 1, numero 1, cod. penumero aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 11, cod. penumero e non la più corretta ipotesi ex articolo 609 quater, comma 1, numero 2, cod. penumero ipotesi oggetto della contestazione contenuta nel capo d'imputazione . Depongono in tal senso non solo il chiaro rapporto fra circostanza aggravante ed elemento costitutivo del reato, ma le decisioni con cui la Sez. 3 della Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante l'età della persona offesa in relazione alla sussistenza dell'ipotesi prevista dal numero 2 del comma 1 dell'articolo 609 quater cod. penumero numero 35018 del 18/6/2003 numero 37509 del 28/9/2011 . 5. Con memoria depositata in data 16 aprile 2014 la Difesa del ricorrente insiste nell'interpretazione degli articolo 609 quater, comma 1, numero 2, e 61, numero 11, cod. penumero e nella richiesta di assorbimento della circostanza aggravante all'interno della fattispecie incriminatrice. 6. Con memoria datata 24 aprile 2014 e trasmessa via telefax in pari data la Difesa di parte civile richiama la differenza esistente nel testo dell'articolo 609-quater cod. penumero tra l'ipotesi indicata al numero 1 e quella indicata al numero 2 della fattispecie e le ricadute che questo ha sull'applicabilità della circostanza aggravante ex articolo 61, numero 11 cod. penumero . Considerato in diritto 1. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto propone una lettura non condivisibile delle disposizioni di legge applicabili al caso in esame. 2. L'età della persona offesa al momento in cui ebbero inizio le condotte illecite, pari a soli undici anni, riconduce inevitabilmente la fattispecie concreta all'interno di quella prevista dal numero 1 del primo comma dell'articolo 609-quater cod. penumero , che prevede la punibilità degli atti sessuali commessi da chiunque in danno di persona infraquattordicenne. È noto che tale disposizione si fonda sulla presunzione dell'assenza di autonoma capacità di determinarsi dei minori di età inferiore ai quattordici anni e introduce una forma incondizionata di tutela della persona offesa. Diversa è la forma di tutela contenuta nel numero 2 dello stesso comma, che presuppone un difetto di libera determinazione della persona minore di anni sedici quando l'autore sia un soggetto ritenuto in grado di influire sulla volontà e sulle scelte della vittima in virtù del particolare legame esistente e della posizione di supremazia insita in quel legame. 3. Così ritenuta corretta la soluzione adottata dai giudici di merito nel qualificare la condotta del ricorrente, non sussistono ragioni per escludere la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11 cod. penumero , certamente sussistente alla luce della relazione che legava l'allenatore al proprio allievo e che ha costituito occasione per il verificarsi dei fatti e ragione ulteriore di minorata difesa da parte della vittima. 4. Quanto alle spese sostenute dalla parte civile nel grado, la Corte ritiene che il principio di soccombenza debba essere applicato anche al presente caso. La qualificazione giudica del fatto, ivi compresa l'applicazione della circostanza aggravante, costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva della vicenda e non può essere considerata elemento privo di interesse in vista della determinazione del risarcimento. A ciò si aggiunga che l'impugnazione del ricorrente sottopone al giudice di legittimità questioni che aprono alla possibilità che la Corte individui l'esistenza di istituti applicabili officiosamente, così che la parte civile non può dirsi priva di un interesse concreto nel partecipare al giudizio. 5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.