RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 16 NOVEMBRE 2016, N. 23301 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Intrattenimento e gioco legale - Aggiudicazione provvisoria - Sospensione per tentativi di infiltrazioni mafiose - Reiezione di istanze di revoca per asserita inerzia del Prefetto nell’aggiornamento dei dati informativi - Controversia risarcitoria - Giurisdizione - Del giudice amministrativo - Ragioni. La controversia risarcitoria relativa a pretesi danni derivati dalla reiezione di istanze di revoca, per circostanze sopravvenute, di un provvedimento di sospensione della concessione provvisoria nel settore dell’intrattenimento e del gioco legale, adottato a seguito di nota informativa sul tentativo di infiltrazione mafiosa, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, atteso che il pregiudizio di cui si invoca il ristoro è riconducibile, non già ad una asserita inerzia del Prefetto nell’aggiornamento dei dati presupposti, privi di autonoma rilevanza, bensì ad un provvedimento amministrativo, di natura interdittiva e dotato di margini di discrezionalità, rispetto al quale anche la sua mancata revoca costituisce espressione di una decisione autoritativa, implicando uno speculare esercizio di potestà amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario. Non si segnalano precedenti in termini . SEZIONI UNITE ORDINANZA 15 NOVEMBRE 2016, N. 23228 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Domanda risarcitoria di un pubblico dipendente verso un altro - Domanda di responsabilità solidale della P.A. - Giurisdizione - Individuazione - Criteri. La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico chieda la condanna di funzionari dell’ente stesso al risarcimento dei danni che deriverebbero da un loro comportamento illegittimo o illecito, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione dell’istanza anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto alla violazione di obblighi specifici che trovino la loro ragion d’essere nel rapporto di pubblico impiego, quantomeno quale esito di un potenziale, benché inconsueto e sotto forma di degenerazione od eccesso, sviluppo di sequenze di eventi connesse al loro ordinario espletamento, ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza 4591/2006 la domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell’ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque illegittimi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari. b Sez. U, Sentenza 12103/2013 ai fini del riparto di giurisdizione relativamente ad una domanda di risarcimento danni di un dipendente nei confronti della P.A., attinente al periodo di rapporto di lavoro antecedente la data del 1° luglio 1998 a norma dell’art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 165/2001 - come anche a quella di un dipendente comunque in regime di diritto pubblico - la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, se si fa valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore di lavoro, mentre appartiene al giudice ordinario nel caso in cui si tratti di azione che trova titolo in un illecito. L’accertamento circa la natura del titolo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall’attore, anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, quali l’art. 2087 cc o l’art. 2043 cc, mentre assume valore decisivo la verifica dei tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, e quindi l’accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere” e riguardi, quindi, condotte la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino la ragion d’essere nel rapporto di lavoro. Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata denunciata una condotta tenuta dall’amministrazione, in data antecedente la data del 30 giugno 1998, in violazione degli obblighi nascenti dall’art. 2087 cc o degli obblighi di buona fede e correttezza gravanti sulle parti del rapporto, con conseguente qualificazione della responsabilità azionata come contrattuale, ritenendosi altresì irrilevante la produzione di ulteriori conseguenze dannose progressivamente nel corso degli anni successivi .