Disconoscimento della scrittura privata e termini processuali

La costituzione del convenuto anteriore alla prima udienza comporta l’onere di disconoscere «con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall’attore». Se la costituzione avviene alla prima udienza il convenuto ha l’onere di farlo «con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa».

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza numero 15780/18 depositata il 15 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame proposto dall’appellante nei confronti di un istituto bancario contro la decisione del Tribunale di prime cure, il quale aveva disatteso l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento. La Corte territoriale aveva ritenuto tardivo il disconoscimento della scrittura privata avente ad oggetto un contratto di finanziamento tra l’interessata e la banca. In particolare l’istituto bancario produceva in giudizio il contratto volto a provare la sussistenza del credito e dagli atti emergeva che l’appellante aveva disconosciuto la scrittura privata in occasione della prima udienza successiva allo spirare dei termini di cui all’articolo 183, comma 6, c.p.c. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa e «non invece a mezzo della terza memoria ivi contemplata», che la stessa appellante non aveva depositato. La decisione di merito è impugnata in Cassazione dall’interessata. Il termine per il disconoscimento. Con un unico motivo la ricorrente denuncia un error in procedendo in relazione all’articolo 215, comma 1, numero 2, c.p.c. Riconoscimento tacito della scrittura privata . La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza di parte ricorrente in quanto l’articolo 215 c.p.c., comma 1, numero 2, prevede che il disconoscimento della scrittura privata deve essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione. Secondo la Cassazione «vertendosi di norma in tema di decadenza essa è di stretta interpretazione» e, per questo motivo, «il contemplato effetto sfavorevole all’autore apparente del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell’atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla articolo 2966 c.c. ». La citata prima risposta deve essere intensa come «un atto processualmente rilevante proveniente dalla parte onerata del disconoscimento della prodotta scrittura privata» in ragione di ciò «il riconoscimento tacito della medesima scrittura non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare in concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura». Nella fattispecie in esame la decadenza non può essere fatta dipendere da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio «della facoltà di deposito della terza memoria privata dal medesimo articolo 183». Infatti, conclude la Cassazione, «il convenuto che si costituisce in cancellaria anteriormente alla prima udienza ha l’onere di disconoscere con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall’attore. Se si costituisce alla prima udienza, ha l’onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa». In conclusione gli Ermellini accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 marzo – 15 giugno 2018, numero 15780 Presidente Di Virgilio – Relatore Di Marzio Fatto e diritto RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da B.T. nei confronti di Ubi Banca S.c.p.a. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva disatteso l’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di 35.546,08 spiegata dalla B. . A fondamento della decisione la Corte territoriale ha confermato la statuizione già adottata dal Tribunale secondo cui, a seguito della produzione del contratto di finanziamento volto a comprovare l’esistenza del credito fatto valere in via monitoria, effettuato dalla banca nel secondo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., doveva ritenersi tardivo il disconoscimento della menzionata scrittura privata da parte della B. in occasione della prima udienza successiva allo spirare dei termini di cui al sesto comma della citata disposizione, e non invece a mezzo della terza memoria ivi contemplata, che la stessa B. non aveva depositato. 2. - Per la cassazione della sentenza B.T. ha proposto ricorso per un solo motive. Ubi Banca S.c.p.a. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 3. - Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di legge di cui all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione all’articolo 215 c.p.c., comma 1, numero 2. RITENUTO CHE 3. - Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata. 4. Il ricorso è manifestamente fondato, nulla rilevando il mero errore nella menzione del numero 3 dell’articolo 360, anziché del successivo numero 4, avendo evidentemente la doglianza ad oggetto la denuncia di un error in procedendo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che L’articolo 215 c.p.c., comma 1, numero 2, sottopone il disconoscimento della scrittura privata a termine decadenziale, dovendo esso essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione Vertendosi di norma in tema di decadenza essa è di stretta interpretazione, per cui il contemplato effetto sfavorevole all’autore apparente del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell’atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla articolo 2966 cod. civ. , ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio. Dunque per prima risposta non può che intendersi un atto processualmente rilevante proveniente dalla palle onerata del disconoscimento della prodotta scrittura privata , sicché per converso il riconoscimento tacito della medesima scrittura non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare in concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura Cass. 28 marzo 2014, numero 7409 . In altre parole, essendo ancorata la scadenza del termine per il disconoscimento alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, occorre, perché il termine possa dirsi spirato, che una udienza ovvero una difesa, da parte dell’onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo di guisa che la decadenza non può essere fatta dipendere, salvo ad incorrere in evidente violazione tanto della lettera quanto della ratio dell’articolo 215 c.p.c., da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio - come avvenuto nel caso in esame, a fronte del deposito della scrittura, da parte della banca, in uno con la seconda memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. della facoltà di deposito della terza memoria prevista dal medesimo articolo 183. A conferma dell’esattezza della considerazione che precede è agevole richiamare la giurisprudenza di questa Corte in ordine al consumarsi del termine per il disconoscimento della scrittura privata prodotta dall’attore con l’atto di citazione, termine che, lungi dallo spirare per l’omessa osservanza dell’onere di depositare tempestivamente la comparsa di risposta, nel termine di cui all’articolo 166 c.p.c., e dunque ancora una volta in dipendenza di una non difesa, si individua attraverso il principio secondo cui il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza ha l’onere di disconoscere con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall’attore. Se si costituisce alla prima udienza, ha l’onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa Cass. 2 luglio 2001, numero 8920 . Del tutto privo di fondamento, al riguardo, è l’osservazione del giudice del merito, ripresa criticamente dalla ricorrente, secondo cui il precedente di legittimità dianzi citato si riferirebbe a fattispecie diversa, trattandosi di memoria autorizzata al di fuori delle scansioni processuali previste dal codice di rito al contrario, il tratto unificante tra le due fattispecie risiede in ciò, che, come si è osservato, la decadenza dalla facoltà di disconoscimento discende dal dispiegamento di una difesa che il disconoscimento non contenga, non da una non difesa. Il che esime dall’interrogarsi sul quesito, superfluo ai fini dell’accoglimento del ricorso, se, in caso di produzione della scrittura ritualmente effettuata, come espressamente previsto dalla legge, nel secondo termine di cui all’articolo 183 c.p.c., il deposito della terza memoria mancante del disconoscimento comporti la decadenza dal relativo potere, avuto riguardo alla previsione della norma secondo cui detto termine è concesso “per le sole indicazioni di prova contraria . La sentenza è cassata e rinviata anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli che si atterrà al principio secondo cui, effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell’articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operato, ai sensi dell’articolo 215, primo comma, numero 1 c.p.c., alla prima udienza successiva all’effettuata produzione documentale. P.Q.M. cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.