Il patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato mira a tutelare l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la reciproca convenienza del rapporto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto non funzionale a tale sperimentazione.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4466 depositata il 5 marzo 2015. Il caso . La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso proposto da una dipendente di Poste Italiane accertando la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intercorso e, per l’effetto, l’illegittimità del licenziamento comunicatole, con le conseguenze di cui all’articolo 18 Stat. lav. nella sua previgente formulazione . Ad avviso dei Giudici di merito, il patto di prova risultava privo di causa, in quanto la società aveva già avuto modo di valutare - in occasione di tre precedenti rapporti a tempo determinato, sempre relativi alle mansioni di portalettere - la personalità e le capacità professionali della lavoratrice. Contro tale pronuncia, la società ricorreva alla Corte di Cassazione articolando vari motivi. La prova, sulle stesse mansioni, è una ed una soltanto. In particolare, la ricorrente – pur dando atto che tutti i rapporti intercorsi avevano ad oggetto le medesime mansioni – lamentava come la sentenza di appello avesse trascurato di considerare che tali attività fossero state svolte per brevissimi periodi, peraltro non continuativi, ed in uffici collocati in realtà territoriali molto diverse i.e. la Regione Sicilia rispetto all’area di Brescia, cui da ultimo la lavoratrice era stata assegnata. Motivi che tuttavia non vengono condivisi dalla Corte la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di legittimità Cass. nnumero 17767/2009 15960/2005 5016/2004 la «ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all’apprezzamento del giudice di merito, risponda alla causa prevista dalla legge , permettendo all’imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione» nello stesso senso, tra le tantissime, Cass. numero 10440/2012 . Brescia non è diversa da Palermo. Ad avviso della Cassazione, la Corte di Appello aveva congruamente motivato come l’attitudine della ricorrente allo svolgimento delle mansioni di portalettere fosse già stato «verificato in occasione dei precedenti contratti» e, pertanto, apporre un ulteriore patto al contratto da ultimo intercorso rispondesse ad esigenze della società diverse da quelle volute dal Legislatore. Peraltro, conclude la Corte, la tesi aziendale della diversità delle mansioni a seconda delle realtà territoriale appariva poco credibile in quanto «le mansioni di portalettere sono le stesse in tutta Italia» e priva del minimo supporto probatorio.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 5 marzo 2015, numero 4466 Presidente Stile – Relatore Nobile Svolgimento del processo Con sentenza numero 98/2010, il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia respingeva la domanda proposta da A.P. nei confronti della s.P.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere, previo accertamento della nullità del patto di prova, l'annullamento del licenziamento comunicato dalla società con lettera del 6-10-2008 con le pronunce conseguenziali ex articolo 18 1. numero 300/1970. La P. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda, lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto la validità del patto di prova. La società si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza depositata il 13-11-2010, in riforma della pronuncia di primo grado, accertata la nullità del patto di prova, annullava il licenziamento intimato, perché privo di giusta causa e di giustificato motivo, e ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro. Condannava, inoltre, la società al risarcimento del danno subito dalla P., pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento al giorno della reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. In sintesi la Corte territoriale, accertava che, attesa l'identità delle mansioni, il patto di prova era privo di causa in quanto la società aveva già avuto modo di verificare, in occasione dei precedenti contratti di lavoro a tempo determinato ed in particolare dei tre contratti cronologicamente più vicini all'assunzione a tempo indeterminato sia la personalità della P. che le sue capacità professionali, e rilevava che non potevano essere condivise le considerazioni dell'appellata sulla necessità di una nuova verifica della convenienza del contratto. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi. La P. ha resistito con controricorso. La società ha depositato memoria ex articolo 378 c.P.c Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente, nel ribadire la legittimità del patto di prova e la necessità, all'uopo, di una verifica in concreto della funzionalità della prova, lamenta che la Corte di merito ha trascurato di considerare che la P., pur avendo svolto in precedenza le medesime mansioni di portalettere, lo aveva fatto per brevissimi periodi, neppure continuativi, e, soprattutto, presso uffici collocati in realtà territoriali completamente differenti in Sicilia, mentre l'assunzione a tempo indeterminato riguardava il Comune di Chiari in provincia di Brescia . Con il secondo motivo la ricorrente, nel riaffermare tale differenza tra le due realtà territoriali rileva che la stessa costituisce senz'altro fatto notorio che non necessitava di alcuna prova. Con il terzo motivo la società deduce che nei giudizi di merito aveva fatto riferimento agli accordi collettivi sulla scorta dei quali era avvenuta l'assunzione, al comportamento complessivo delle parti stipulanti ed all'articolo 20 del ccnl del 2007, elementi tutti che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a confermare la legittimità del patto di prova. Tutti e tre i motivi connessi fra loro risultano infondati. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte e va qui ribadito, il patto di prova apposto al contratto di lavoro mira a tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto, sicché deve ritenersi illegittimamente apposto un patto in tal senso che non sia funzionale alla suddetta sperimentazione per essere questa già avvenuta con esito positivo nelle specifiche mansioni e per avere in precedenza il lavoratore prestato per un congruo tempo la propria opera per il datore di lavoro. v. Cass. 11-3-2004 numero 5016, Cass. 29-7-2005 numero 15960, Cass. 30-7 2009 numero 17767 . Peraltro, in tale quadro, è stato anche precisato, che la ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione v. Cass. 22-6 2012 numero 10440 . Orbene nella specie la Corte di merito ha rilevato che la P. prima di essere assunta a tempo indeterminato con contratto del 25-7-2008, contenente la previsione di un periodo di prova, per lo svolgimento delle mansioni di portalettere, aveva già svolto le stesse mansioni, alle dipendenze delle Poste in forza di quattro contratti a tempo determinato, contenenti anch'essi il patto di prova e durati sino alla loro scadenza naturale , per cui le Poste avevano già avuto modo di verificare, in occasione dei precedenti contratti . ed in particolare dei tre contratti, cronologicamente più vicini all'assunzione a tempo indeterminato , sia la personalità della P. che le sue capacità professionali . Tale accertamento di fatto, conforme a diritto e sorretto da congrua motivazione, resiste alla censura della società, che del resto, in sostanza, si risolve in una inammissibile richiesta di revisione del ragionamento decisorio della Corte di merito v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 numero 11789, Cass. 6-3-2006 numero 4766, Cass. 7-1-2014 numero 91 . In particolare sul primo e sul secondo motivo, riguardanti entrambi la pretesa rilevanza della diversa realtà territoriale, va rilevato che la Corte territoriale, con accertamento di fatto congruamente motivato, ha affermato che la tesi della diversità delle mansioni a seconda delle realtà territoriali appare oltre che poco credibile pare potersi ragionevolmente affermare che le mansioni di portalettere siano le stesse in tutta Italia , priva di supporto probatorio nessuno specifico elemento è stato infatti dedotto, per dimostrare la peculiarità del comune di Chiari . D'altra parte è evidente che alcun elemento potrebbe trarsi in ordine ad una tale peculiarità dal semplice fatto notorio della generica diversità territoriale invocato dalla ricorrente. Sul terzo motivo, poi, parimenti infondato, va rilevato che legittimamente e correttamente la Corte di merito ha rilevato che l'articolo 20 del ccnl si riferisce alla prima assunzione che non risulta da alcuna parte che le parti collettive abbiano previsto l'obbligatorietà del patto di prova, anche nel caso di precedente stipulazione di contratti a termine che il ccnl non può comunque derogare agli articolo 1325 e 1418 c.c., i quali richiedono la causa come requisito del contratto e fanno discendere, dalla mancanza della causa, la nullità . In definitiva la ricorrente propone, quindi, una lettura diversa del ccnl e degli accordi intervenuti, che oltre a non trovare fondamento negli stessi, sarebbe in ogni caso illegittima. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore della P P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società a pagare alla P.t spese liquidate in euro 100,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.