Contributo servizi all'infanzia e baby-sitting: modalità per le domande

Con messaggio n. 1428/2018 l’INPS ha fornito istruzioni sulla presentazione delle domande, relative all’anno in corso, per i contributi dei servizi di baby-sitting e dell'infanzia, alternativi al congedo parentale.

L’INPS, con messaggio n. 1428 pubblicato nei giorni scorsi, ha fornito istruzioni sulla presentazione delle domande per il 2018, relative ai contributi dei servizi di baby-sitting e di quelli per l’infanzia ex art. 4, comma 24, lett. b , l. n. 92/2012. Infatti, in alternativa al congedo parentale, la madre lavoratrice ha la possibilità di richiedere i suesposti voucher per un periodo non superiore ai 6 mesi e in ogni caso entro gli 11 mesi successivi al termine del congedo di maternità. Beneficiari. Inoltre, nel documento in esame l’Ente ha offerto indicazioni circa i soggetti beneficiari, elencati come segue - lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro - lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 che si trovino ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano ancora usufruito di tutto il periodo di congedo - lavoratrici autonome o imprenditrici che abbiano concluso il periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia trascorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore nei casi di adozione e affidamento , che non abbiano ancora usufruito del periodo di congedo parentale. Altresì, il messaggio ha precisato anche quali lavoratrici non sono ammesse al beneficio dei suddetti servizi, nonché la misura, la durata del beneficio e le modalità di erogazione attraverso la piattaforma telematica dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it/PrestazioniOccasionali. La domanda può essere presentata esclusivamente su uno dei canali appositamente previsti a tal fine, ovvero via web, tramite enti di patronato o Contact Center. La suddetta richiesta sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque entro l’esaurimento dello stanziamento di cui all’art. 1 della Legge di Bilancio 2017. Fonte lavoropiu.info

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