Con il provvedimento direttoriale numero 159941/2014, pubblicato il 15 dicembre, l'Agenzia delle Entrate ha definito, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 22 del Decreto Semplificazioni d.lgs. numero 175/2014 all'articolo 35, comma 7-bis d.P.R. numero 633/1972, le modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie VIES , di cui all’articolo 17 del Regolamento UE numero 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010.
Operazioni intra-UE. Arrivano alla spicciolata i provvedimenti delle Entrate che definiscono le modalità attuative delle disposizioni contenute nel Decreto Semplificazioni d.lgs. numero 175/2014 , entrato in vigore lo scorso 13 dicembre. Dopo le novità in materia di lettere d'intento, è la volta della nuova disciplina in tema di operazioni intra-UE. Con il provvedimento direttoriale numero 159941/2014 pubblicato ieri, infatti, l'Agenzia ha definito, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni d.lgs. numero 175/2014 , le nuove modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del Regolamento UE numero 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010. Ingresso automatico. L'articolo 22 del Decreto, lo ricordiamo, ha modificato l'articolo 35, comma 7-bis d.P.R. numero 633/1972, disponendo che il soggetto passivo che in sede di dichiarazione di inizio attività - o successivamente - esprima l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie, ottiene l’inclusione nella banca dati già al momento dell’attribuzione della partita IVA - o al momento in cui esprime l'opzione - senza dover attendere 30 giorni, come invece era previsto in precedenza. Il provvedimento delle Entrate dispone poi, «per uniformità di trattamento», l’immediata inclusione nella banca dati di tutti i soggetti passivi che nei trenta giorni antecedenti all’entrata in vigore del Provvedimento stesso abbiano presentato istanza di inclusione e per i quali non sia già stato emanato un provvedimento di diniego. Le modalità. Riguardo alle modalità operative per l’inclusione immediata nel VIES Vat information exchange system, la banca dati degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie , il Provvedimento direttoriale in esame dispone che l'opzione deve essere esercitata • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I del modello AA7 • per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I del modello AA9 • per gli enti non commerciali non soggetti IVA, selezionando la casella “C” del quadro A del modello AA7. • per i soggetti già titolari di partita IVA compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. numero 633/1972 utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 2-bis e 3 del D.P.R. numero 322/1998 con le stesse modalità è possibile anche comunicare la volontà di retrocedere da tale opzione . L’Agenzia delle Entrate include i soggetti passivi nella banca dati o li esclude, in caso di recesso al momento della ricezione dell’opzione. I controlli dell'amministrazione finanziaria avvengono dopo l'iscrizione in precedenza erano invece propedeutici all’avvio delle operazioni intracomunitarie . L’Agenzia verifica, tra l'altro, la regolare presentazione degli elenchi riepilogativi, escludendo dalla banca dati - in attuazione di quanto disposto dal Decreto Semplificazioni - i soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni. L’esclusione dalla banca dati è effettuata, previo invio di una comunicazione, dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. fonte www.fiscopiu.it
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