Le allusioni giovano ai pubblici funzionari, ottengono favori in cambio di mancati accertamenti. Si tratta solo di induzione

Residua uno spazio minimale alla concussione la minaccia deve annullare la libertà di autodeterminazione del privato.

Il fatto, il dubbio. L’assunzione dell’amante, l’acquisto di una potente autovettura a prezzi stracciati, l’assicurazione senza spese di un posto auto per il parcheggio della consorte, la donazione di climatizzatori e la fornitura gratuita di 48 abiti in cambio della mancata verifica di presunte violazioni da parte di ispettori della polizia municipale – poi imputati –, costituiscono concussione ai sensi dell’articolo 317 c.p. o nuova induzione indebita ai sensi dell’articolo 319 quater? La Cassazione, Sesta sezione Penale, numero 47014 depositata il 13 novembre 2014, sulla scorta delle recenti Sezioni Unite numero 12228 del 2014, fornisce la soluzione meno severa la prospettazione di un vantaggio al privato annulla l’ipotesi concussiva. La distinzione fra nuova concussione ex articolo 317 c.p. e nuova concussione indebita ex articolo 319 quater c.p. l’induzione convince senza costringere. La punibilità del privato ex articolo 319 quater c.p. perimetra l’area di demarcazione fra le due fattispecie, al netto dei tentativi definitori da ritenersi in parte superati per la nuova fisonomia delle norme, delle condotte di concussione e di induzione sotto la previgente versione dell’articolo 317 c.p. Costituisce induzione la condotta di alterazione del processo volitivo dell’extraneus il quale, pur permanendo la possibilità di sottrarvisi – per l’obbligo etico e morale di eludere altrui pressioni illecite -, decide di accogliere l’invito. L’induzione , allora, è allusiva, suggestiva, sottile oppure tacita, comunque tale da ingenerare l’affidamento su un vantaggio indebito maturabile dall’ extraneus , destinatario delle condotte. Per i fatti in contestazione non ci fu minaccia ma ammiccamento di un salvacondotto per superare le presunte violazioni. Da identificare sono due elementi la modalità della condotta induttiva e l’utilità prospettata all’ extraneus – verificabile in via oggettiva. Nel caso la presenza di violazioni già accertabili in capo al privato -, il quale intende acquisire un indebito vantaggio anziché evitare un male ingiusto. Una lapidaria esemplificazione “l’induzione non costringe ma convince”. Sussiste continuità normativa fra la previgente ex articolo 317 c.p. e la nuova induzione indebita ex articolo 319 quater c.p. La nuova induzione indebita è luogo della convergenza , seppur squilibrata dal metus publicae potestatis ingenerata dal pubblico funzionario, fra agente pubblico ed extraneus . Nonostante la novità della punibilità del privato rispetto alla vecchia concussione per induzione ex articolo 317 c.p. – che insiste esternamente sulla fattispecie tipica non mutandone la fisionomia -, sussiste piena continuità normativa fra la versione previgente e quella attuale, per la sovrapponibilità strutturale delle parti componenti le due previsioni penali. Anche in caso di fatti antecedenti alla novella, verrà applicata la previsione tutt’ora vigente, meno afflittiva per il reo – così fa la Cassazione in commento, derubricando l’originaria condanna per concussione per minaccia alla condanna per nuova induzione - Quando invece è corruzione E’ induzione quando permane la soggezione psicologica dell’ extraneus , per la relazione intersoggettiva intercorrente con l’agente di reato – espressione del metus publicae potestatis -. Lo squilibrio si attenua, fino ad annullarsi, fino alla parità sinallagmatica , nel caso di ipotesi corruttive, per le quali scompare l’elemento della prevaricazione e della suggestione dovuta all’esercizio e all’ostentazione di una funzione pubblica. Di sovente, sta nella tempistica e nell’iniziativa il criterio discretivo, quando è il privato ad avvalorare l’accordo si verte nell’ipotesi corruttiva, quando l’iniziativa è del pubblico ufficiale si assiste allo scivolamento verso quella induttiva.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 luglio - 13 novembre 2014, numero 47014 Presidente Ippolito – Relatore Fidelbo