L’acquisto di una azienda alla quale si modifica, in seguito, la ragione sociale solo per ottenere un bonus agevolativo, legittima l’amministrazione a ritenere che si è in presenza di una operazione elusiva.
Acquistare una azienda e poi modificarne la ragione sociale solo per ottenere agevolazioni fiscali rappresenta una operazione potenzialmente elusiva, anche se tali benefici sono previsti normativamente. La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24027, dell’11 novembre 2014, ha respinto il ricorso di un contribuente, confermando la sentenza dei giudici della Commissione tributaria regionale. Il caso. La Commissione Regionale Tributaria nel dicembre 2012 , aveva accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione del giudici di prime che avevano ritenuto illegittimo l'accertamento sul recupero della maggiore IRPEF e relative addizionali non versate. Secondo il giudice d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è da ritenersi legittimo l'atto d'accertamento in questione, il quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie , l'articolo 4, legge numero 383/2001 cd. Tremonti-ter tale agevolazione al fine di favorire gli investimenti, prevede il beneficio della esclusione dalla imposizione del reddito d'impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei 5 anni precedenti. Secondo il giudice di appello, infatti, il suddetto beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto della seguente operazione - acquisto nel dicembre 2012 , dell'intero capitale di una società in nome collettivo - modifica della ragione sociale della società da società in nome collettivo a società in accomandita semplice - modifica dell'oggetto sociale della società al solo fine elusivo , in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni della Tremonti-ter , e come tale inopponibile, ex articolo 37-bis d.lgs. numero 600/1973, all’amministrazione finanziaria. Nel ricorso il contribuente lamenta la erronea applicazione dell’articolo 37-bis, d.P.R. numero 600/73 in quanto, a suo giudizio, è stato applicato ad un caso in cui manca l'indebito vantaggio fiscale. Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie non può aversi un indebito vantaggio poiché l'agevolazione fiscale è espressamente prevista dall'articolo 4, legge 383/2001 Tremonti-ter . Le disposizioni antielusive. L’articolo 37-bis d.P.R. numero 600/1973, afferma che sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. Tali disposizioni si applicano a condizione che siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni a trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili b conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende c cessioni di crediti d cessioni di eccedenze d'imposta e operazioni di cui al d.lgs. numero 544/1992, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni, nonché il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società f operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere da c a c-quinquies , d.P.R. numero 917/86 f-bis cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo, di cui all'articolo 117, d.P.R. numero 917/861 f-ter pagamenti di interessi e canoni, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea f-quater pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al D.M. emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, d.P.R. numero 917/86, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale. Operazione concepita «allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti». Per i giudici di legittimità tale motivo risulta infondato, in quanto la formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto e non ne rappresenta, come invece sostenuto nel motivo di ricorso, un limite. Per la Corte di Cassazione, il giudice di appello, dunque, dimostra di fare corretta applicazione di tale norma nel momento in cui afferma che l'esenzione in parola, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto di una operazione che è stata concepita «allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti». Il ricorso è, pertanto, respinto e la sentenza della Commissione tributaria regionale è confermata.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 ottobre – 11 novembre 2014, numero 24027 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata la seguente relazione Con Sentenza 128/31/2012 del 14 dicembre 2012 la Commissione Regionale Tributaria della Toscana, ha accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione 78/03/09 con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento IRPEF numero + Add. Com.+ Add. Reg. Secondo il giudice d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è da ritenersi legittimo l'atto d'accertamento in questione, il quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'articolo 4 della legge 383 del 2001 che, al fine di favorire gli investimenti, prevede il beneficio della esclusione dalla imposizione del reddito d'impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei 5 anni precedenti. Secondo il giudice di appello, infatti, il suddetto beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto della seguente operazione. A acquisto da parte del contribuente, in data 19.12.2012 congiuntamente ad altro soggetto, la cui posizione è stata definita tramite accordo ex articolo 39 L. 98/2011 dell'intero capitale di S. snc B modifica della ragione sociale della società da S snc in I.M. sas di M.G. C modifica dell'oggetto sociale della società da produzione, stiratura e rifinizione di capi di biancheria a attività di costruzione, acquisto, vendita, locazione e gestione di immobili ritenuta elusiva - in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni in parola - e come tale inopponibie ex articolo 37bis del Dlgs 600/1973 alla Amministrazione Finanziaria. Diritto Il motivo di ricorso, sebbene articolato in più paragrafi, è unitario. Con tale motivo il contribuente lamenta la erronea applicazione dell'articolo 37 bis DPR 600/73 in quanto, a suo giudizio, è stato applicato ad un caso in cui manca l'indebito vantaggio fiscale. Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie non può aversi un indebito vantaggio poiché l'agevolazione fiscale è espressamente prevista dall'articolo 4 della legge 383 del 2001. - Tale motivo risulta infondato in quanto la formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto e non ne rappresenta, come invece sostenuto nel motivo di ricorso, un limite. Il giudice di appello, dunque, dimostra di fare corretta applicazione di tale norma nel momento in cui afferma che l'esenzione in parola, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto di una operazione che è stata concepita - si riportano le parole della sentenza - allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti . Il ricorrente ha depositato memoria. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002 inserito dall'articolo 1, comma 17 della legge numero 228 del 2012 .