Benefici ""prima casa"", dichiarazione sui requisiti anche con l'atto di registrazione della sentenza che dichiara l'usucapione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 90/E del 17 ottobre 2014, ha chiarito, in sede d'interpello, che nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni prima casa non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento per la dichiarazione di usucapione dell'immobile, il contribuente potrà fruire del beneficio con dichiarazione da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.

Se le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni prima casa non sono state rese nella sentenza e negli atti del procedimento per la dichiarazione di usucapione dell'immobile, il contribuente potrà fruire del beneficio con dichiarazione da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, in sede d'interpello, con la risoluzione numero 90/E del 17 ottobre 2014. Il quesito dell'istante riguardava la possibilità di beneficiare delle agevolazioni prima casa anche nel caso in cui le dichiarazioni necessarie a tal fine non fossero state rese nel corso del procedimento volto alla dichiarazione con sentenza dell'intervenuta usucapione dell'immobile. Il contrasto. Il dubbio interpretativo era stato generato dalle opposte indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria in due documenti di prassi • da un lato, nella risoluzione numero 25/2012, l'Agenzia aveva stabilito che, per fruire delle agevolazioni in parola, era necessario che la sussistenza delle condizioni richieste per beneficiarne fosse dedotta dagli interessati nell’atto introduttivo oppure nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione • dall'altro, con risoluzione numero 370/2008, era stato chiarito, con riguardo a un'ipotesi in cui la dichiarazione del possesso dei requisiti per poter beneficiare delle suddette agevolazioni non era stata effettuata nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, che detta dichiarazione poteva essere resa anche nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. Beneficio possibile. L'Agenzia ha condiviso la soluzione prospettata dall'istante, ammettendo la possibilità di rendere la dichiarazione in parola anche dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa dell'usucapione, allegandola all'atto di registrazione del provvedimento. Nel motivare tale soluzione interpretativa, l'Amministrazione Finanziaria ha richiamato quanto già precisato nella citata risoluzione numero 370/2008, nonché quanto stabilito nella circolare numero 267/1997, nella quale l'Agenzia, in riferimento alle agevolazioni prima casa relative a un immobile usucapito, aveva affermato che, per il caso in cui la dichiarazione sui requisiti fosse stata omessa nell'atto introduttivo del giudizio, al contribuente era consentito «conseguire il trattamento agevolato sulla prima casa, mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione». Inoltre, a supporto della soluzione fornita, l’Agenzia ha ricordato che la Corte di Cassazione, con sentenza numero 21379/2006, ha precisato – enunciando un principio poi confermato in altre pronunce di legittimità – che il termine finale entro il quale il destinatario dell’agevolazione può far valere il suo diritto a chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’amministrazione fiscale. fonte www.fiscopiu.it

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