Nullità della procura speciale: non sempre c’è bisogno di essere drastici

L’invio per posta alla cancelleria del tribunale per i minorenni, per inserirlo nel fascicolo relativo al giudizio sull’adottabilità del minore, dell’atto di costituzione del difensore già nominato d’ufficio, con allegazione della procura speciale, autenticata dal difensore, non comporta nullità della procura speciale se si tratta di procura riferibile al processo con certezza ed è assimilabile ad un atto difensivo connesso materialmente con il mandato rappresentativo al difensore in forza di una precedente attività svolta in favore della rappresentata a seguito della nomina d’ufficio.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 16282, depositata il 16 luglio 2014. Il caso. In seguito alla dichiarazione del tribunale per i minorenni di Milano dello stato di adottabilità di un minore, la madre proponeva appello. Tuttavia, la Corte d’appello di Milano dichiarava la nullità dell’appello per difetto di procura relativa al giudizio di secondo grado. Secondo i giudici, la procura speciale su foglio separato poteva essere considerata regolare e valida soltanto se fosse stata materialmente connessa ad un atto processuale difensivo regolarmente depositato in causa. La donna ricorreva in Cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’articolo 83 c.p.c. procura alle liti . No alla nullità, se Analizzando il ricorso, la Corte di Cassazione rilevava che l’invio per posta alla cancelleria del tribunale per i minorenni, per inserirlo nel fascicolo relativo al giudizio sull’adottabilità del minore, dell’atto di costituzione del difensore già nominato d’ufficio, con allegazione della procura speciale, autenticata dal difensore, non comporta nullità della procura speciale se si tratta di procura riferibile al processo con certezza ed è assimilabile ad un atto difensivo connesso materialmente con il mandato rappresentativo al difensore in forza di una precedente attività svolta in favore della rappresentata a seguito della nomina d’ufficio. Pertanto, la necessità di sanare il difetto di rappresentanza da parte del difensore si esaurisce semplicemente nella produzione di un atto, il cui contenuto consista nella semplice costituzione e nell’allegazione della procura speciale. Secondo i giudici di legittimità, quindi, non vi era luogo per il rilievo d’ufficio della nullità della procura, rilasciata anche per il giudizio d’appello. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 16 luglio 2014, numero 16282 Presidente Salvago – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Il Tribunale per i minorenni di Milano con sentenza numero 143/2012, ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore R.A.E. nato il omissis e riconosciuto solo dalla madre R.S. a seguito di intervento a tutela del minore, segnalato alla nascita per problemi di tossicodipendenza della madre, già soggetta a precedente provvedimento limitativo della potestà relativo ad altro figlio. 2. Ha proposto appello la R. . 3. La Corte di appello di Milano ha dichiarato la nullità dell'appello per difetto di procura relativa al giudizio di secondo grado. Ha rilevato d'ufficio la Corte di appello che la procura speciale su foglio separato può essere considerata regolare e valida solo ove sia materialmente connessa a un atto processuale difensivo regolarmente depositato in causa. 4. Ricorre per cassazione R.S. affidandosi a tre motivi di ricorso con i quali deduce mancanza di ogni valutazione di merito, falsa applicazione dell'articolo 83 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione. Ritenuto che 5. Il ricorso è fondato. L'invio per posta alla Cancelleria del Tribunale per i minorenni di Milano - al fine dell'inserimento nel fascicolo relativo al giudizio sull'adottabilità del minore dell'atto di costituzione del difensore già nominato d'ufficio, con allegazione della procura speciale, autenticata dal difensore, non comporta la nullità della procura speciale nella misura in cui si tratta di una procura riferibile con certezza al processo e la cui assimilabilità a un atto difensivo materialmente connesso con il mandato rappresentativo al difensore deriva dalla precedente attività svolta in favore della rappresentata a seguito della nomina di ufficio. Ne deriva che la necessità di sanare il difetto di rappresentanza da parte del difensore può ben esaurirsi nella produzione di un atto il cui contenuto consiste nella semplice costituzione e nell'allegazione della procura speciale. 6. Deve pertanto ritenersi che nella specie non vi è luogo per il rilievo d'ufficio della nullità della procura, rilasciata anche per il giudizio di appello, e che, conseguentemente, la sentenza della Corte di appello di Milano va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, allo stesso giudice in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulla spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 del d.lgs. numero 196/2003.