Gli ""indici di anomalia"" in GU

È stato pubblicato in GU il decreto ministeriale che individua gli indici di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio.

Il decreto del 17 febbraio 2011 segna un passo in avanti per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminali e del finanziamento del terrorismo. Il Ministro dell'interno ha individuato i parametri, da aggiornare periodicamente, che agevolano gli operatori non finanziari nel riconoscimento e nella segnalazione delle operazione sospette.Operatori non finanziari. Destinatari della normativa sono appunto gli operatori non finanziari ossia gli esercenti di una serie di attività individuate dalla normativa che hanno l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia Uif , la quale può intervenire a sospenderne l'esecuzione.Alla categoria generale degli operatori non finanziari si ricollegano, in particolare, una serie di attività eterogenee subordinate al possesso di licenze, autorizzazioni o iscrizioni in albi o registri come, ad esempio il recupero crediti per conto terzi, le agenzie di mediazione immobiliare, il trasporto di denaro contante, titoli e valori, la gestione di case da gioco autorizzate, l'offerta di giochi e scommesse telematici o via Internet, le attività commerciali come import/export di oro, la fabbricazione ed export di preziosi, l'esercizio di case d'asta e gallerie d'arte, la compravendita di cose antiche.Quali sono gli indicatori di anomalia ? Gli indicatori di anomalia , periodicamente aggiornati, sono individuati per agevolare l'operatore nel riconoscimento dell'operazione poco chiara, sulla base di parametri legati a modalità di esecuzioneforme di pagamentoidentità del cliente o comportamenti poco chiari.Si dividono in indicatori generali e specifici, cioè individuati con riferimento alla tipologia dell'attività esercitata.Cosa fare in caso di operazioni sospette. La segnalazione di operazioni sospette non costituisce violazione dei vincoli legati al segreto professionale o di obblighi di riservatezza imposti da contratti o disposizioni legislative o regolamentari.Le informazioni relative alle segnalazioni sono riservate, come anche gli atti e i documenti contenenti le generalità del segnalante.Le sanzioni. Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di segnalazione e di mancato rispetto della sospensione dell'operazione adottato dall'Uif, nonché sanzioni penali in caso di violazione dei divieti di comunicazione articolo 55 del decreto legislativo numero 231/2007 .

Ministero dell'interno, Decreto 17 febbraio 2011, G.U. 28 febbraio 2011, numero 48Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziariIL MINISTRO DELL'INTERNOVista la legge 25 gennaio 2006, numero 29, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005 - ed in particolare l'articolo 22 Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, recante Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni Visto l'articolo 41, comma 2, lettera c , del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unità di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e e g e per quelli indicati nell'articolo 14 dello stesso decreto Visto l'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, che dispone che gli indicatori di anomalia, elaborati ai sensi del comma 2, sono sottoposti, prima della loro emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109, recante Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e successive modificazioni Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si è pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009 Su proposta della Unità di informazione finanziaria, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 Decreta articolo 1Definizioni1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per a finanziamento del terrorismo in conformità con l'articolo 1, comma 1, lettera a del decreto legislativo 22 giugno 2007, numero 109, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti b riciclaggio in conformità con l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione c UIF l'Unità di Informazione Finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo d TULPS il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 e successive modificazioni.articolo 2Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate a recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS b custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS c trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, numero 298 d gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, numero 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, numero 30 e offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, numero 266 f agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, numero 39 g commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, numero 7 h fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS i fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS m esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza dall'articolo 115 del TULPS. 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonchè gli stabilimenti italiani ad esempio sedi, succursali, filiali di soggetti aventi sede legale all'estero. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di operatori .articolo 3Indicatori di anomalia1. Al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i destinatari del presente decreto, e indicatori specifici per categoria di soggetti di cui al precedente articolo 2. 2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sè sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica. 4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 6. Gli operatori si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. 7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando gli indicatori in relazione all'attività concretamente svolta.articolo 4Obbligo di segnalazione di operazioni sospette1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto. 2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 e successive modificazioni. Roma, 17 febbraio 2011Il Ministro MaroniAllegato 1 preleva qui il pdf Allegato 2 preleva qui il pdf