Il risarcimento del danno differenziale dopo la legge n. 58/2019

La legge di conversione del decreto crescita numero 58/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 151 del 29 giugno 2019, ha cancellato le lettere a , b , c , d , e e f del comma 1126 dell'articolo 1, l. 30 dicembre 2018, numero 145 le “vecchie” disposizioni sul “danno differenziale”, dunque, riacquistano piena efficacia, così superandosi tutte le questioni nel frattempo insorte.

L’intervento legislativo di cui all'articolo 1, comma 1126, della Legge di Bilancio 2019 legge 30 dicembre 2018, numero 145 , recante disposizioni sul fronte della questione del “danno differenziale” attraverso modifiche apportate agli articolo 10 commi 6, 7 ed 8 ed 11 commi 1 e 3 del d.P.R. 31 giugno 1965, numero 1124, nonché al comma 2 dell'articolo 142 cod. ass., ha creato profonde incertezze sul tema del risarcimento del danno per i lavoratori a seguito di infortuni sul lavoro o in itinere. La legge numero 58/2019 in G.U. numero 151 del 29 giugno 2019 , di conversione, con modificazioni, del d.l. numero 34/2019, c.d. decreto crescita, ha introdotto in seno a detto decreto legge l'articolo 3-sexies «Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023» , che così dispone «All'articolo 1, comma 1126, della citata legge numero 145 del 2018, le lettere a , b , c , d , e e f sono abrogate le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge numero 145 del 2018». Dunque, a distanza di sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1126, della “Legge di Bilancio 2019”, sono state cancellate le disposizioni che erano intervenute a modificare gli articolo 10 commi 6, 7 ed 8 ed 11 commi 1 e 3 del d.P.R. 31 giugno 1965, numero 1124, nonché il comma 2 dell'articolo 142 cod. ass Del precedente contesto normativo, sopravvive una sola norma, quella introdotta dalla lett. g del comma 1126, Legge di Bilancio 2019 al comma 3 dell'articolo 11 d.P.R. numero 1124/1965, per cui «[n]ella liquidazione dell'importo dovuto [dal datore di lavoro all'INAIL in sede di regresso] il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile». Per approfondire il tema, leggi il focus a firma dell’avv. Marco Bona sul portale ridare.it.