A seguito del comunicato del 22 aprile 2020 con cui il Presidente dell’Autorità, per fornire supporto alle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di affidamento necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID-19, aveva pubblicato un documento ricognitivo delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione in materia, il 2 maggio è stato pubblicato un apposito Vademecum di più agevole lettura, volto a velocizzare e semplificare gli appalti pubblici.
Con ilcomunicato del 22 aprile 2020, il Presidente dell’ANAC ha ritenuto opportuno fornire un supporto alle stazioni appaltanti nello svolgimento di procedure di affidamento che si rendesse necessario espletare per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto, ma anche in tutte quelle ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, procedere con la massima celerità. Pertanto, facendo espressamente salvi il contenuto delladelibera numero 312 del 9 aprile 2020 v.Emergenza Covid-19. Le indicazioni dell'ANAC per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica “a geometria variabile” e “a più velocità” e le precisazioni al riguardo rese in data 20 aprile e invitando le stazioni appaltanti a tener conto della necessità di assicurare - anche con modalità semplificate e tempistiche compatibili con le circostanze - la massima pubblicità agli atti adottati anche in regime di emergenza, è stato pubblicato un documento ricognitivo, contenente un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, il documento richiama, oltre alle norme contenute nelCodice, anche le indicazioni fornite dalla Commissione Europea con laComunicazione 2020/C 108 I/01, recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”, alcune disposizioni contenute neld.l. numero 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e nellaOCDPC numero 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, e alcune ulteriori previsioni normative settoriali con il medesimo fine acceleratorio o di semplificazione. L’Autorità ha poi dato seguito alle indicazioni fornite pubblicando, il 2 maggio, un appositoVademecum, volto alla velocizzazione e semplificazione degli appalti pubblici, in cui ha sostanzialmente evidenziato le principali disposizioni richiamate nel documento ricognitivo in un documento di più agevole lettura e visivamente più accattivante. In particolare, il Vademecum ha ricordato che la Commissione europea, con Comunicazione 2020/C 108 I/01, ha suggerito, quali soluzioni operative per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento, quali il ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione articolo 60, comma 3 e 61, comma 6 , il ricorso all’affidamento diretto ad operatore economico preselezionato che risulti essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza articolo 63, commi 2, lett. b, e 6 e il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando articolo 63, co. 2, lett. c , suggerendo peraltro di coinvolgere le imprese con strumenti digitali ed eventi telematici. Per quanto concerne lariduzione dei termini, il Vademecum rappresenta che, per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, i termini di presentazione dell’offerta possono essere ridotti, con riferimento alle procedure sopra soglia, sia aperte che ristrette, da 35 a 15 giorni dalla data di invio del bando e da 30 a 10 giorni in caso di offerta elettronica. Con riferimento invece alle procedure sotto soglia, vengono indicate la possibilità di dimezzare i termini previsti per le procedure ordinarie, modalità di affidamento agevolate, forme semplificate di pubblicità, la possibilità di ricorrere al mercato elettronico e la non applicabilità del periodo di stand still. Si è in particolare ricordato che il contratto può essere stipulato anche immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultino già respinte con decisione definitiva, in caso di appalto basato su un accordo quadro o di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, per importi inferiori alla soglia comunitaria in caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta sotto soglia, per affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi. Si è quindi rammentato che, a prescindere dalla stipulazione del contratto e dall’osservanza dello stand still, le stazioni appaltanti possono dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo per persone o animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico-artistico e culturale, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione possa determinare un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Con particolare riferimento alla possibilità diaffidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, si è ricordato che tale scelta non comporta una illegittimità della procedura qualora sia accertato e dichiarato con atto motivato anteriore all’avvio della procedura che l’omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice, siano rispettati le necessarie forme minime di pubblicità e il termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto. Per ricorrere a tale possibilità si è però del pari rammentato che occorre indicare in motivazione i necessari presupposti, ovvero ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili, emergenze di protezione civile, casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati e che è altresì necessario che i termini per altri tipi di procedure non possano essere rispettati e le cause non siano imputabili alle stazioni appaltanti. Con riguardo al relativo procedimento, si è ribadito che occorre individuare gli operatori economici nella misura minima di 5 secondo i principi di trasparenza e concorrenza e rotazione, che la selezione dell’operatore economico deve avvenire in base alle condizioni più vantaggiose e che gli affidatari dichiarano con autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione, con possibilità di controlli ex post dell’Amministrazione entro i successivi 60 giorni. Per quanto riguarda leprocedure in caso di somma urgenza o di protezione civile di cui all’articolo 163, si è evidenziato che il RUP o il tecnico della PA competente possono disporre l’immediato avvio ai lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e alle forniture nei limiti dello stretto necessario, a seguito della redazione di un verbale di somma urgenza, utilizzando lo strumento dell’affidamento diretto e dando la possibilità agli affidatari di fornire autodichiarazioni con successiva verifica entro 60 giorni, a condizione della consultazione della ricognizione normativa pubblicata da ANAC e della comunicazione alla stessa Autorità. Con precipuo riferimento alsubappalto, si sottolinea che, nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza, anche i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti con possibilità di controlli ex post dell’Amministrazione entro i successivi 60 giorni. Riguardo alleofferte anomale, si ricorda che se queste sono inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia, mentre se sono pari o superiori a 10, per affidamenti al prezzo più basso, si può procedere a esclusione automatica offerte anomale. Si rimarca infine che possono essere giustificate modifiche durante il periodo di efficacia del contratto, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, qualora sopravvengano circostanze impreviste e imprevedibili compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e sempre che non venga alterata la natura generale del contratto che, ai fini della risoluzione del contratto, il termine per controdedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni che, con riferimento agli incarichi di progettazione e connessi di cui all’articolo 63, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando qualora i termini per le varie procedure attuabili non possano essere rispettati per motivi di urgenza che, per specifici lavori nel settore dei beni, nei casi di somma urgenza in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è consentita l’esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 163 fino ad un importo di 300.000 euro che il ruolo di supporto al RUP può essere svolto da professionisti esterni qualora la stazione appaltante sia priva di adeguate figure professionali al suo interno che è possibile esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari che è consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Fonte lamministrativista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus
Comunicato_Presidente_Anac_22_aprile_2020