Dopo aver rilevato la tardività dell'opposizione promossa avverso l'ordine di liberazione il quale, costituendo un atto del processo esecutivo, è assoggettato al regime di cui all'articolo 617 c.p.c. , il giudice dell'esecuzione ha valutato d'ufficio la possibilità di provvedere ugualmente alla sospensione del provvedimento, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso.
Massima La situazione connessa all'emergenza sanitaria in corso da Covid-19 impone la sospensione dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato. Il caso Con ricorso in opposizione il debitore esecutato chiedeva al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Matera di disporre la sospensione dell'attuazione dell'ordine di liberazione dell'immobile aggiudicato, nonché di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva e dell'aggiudicazione del bene pignorato per ragioni connesse al regime di titolarità del bene e all'esiguità del valore di aggiudicazione dello stesso. La questione Dopo aver rilevato la tardività dell'opposizione promossa avverso l'ordine di liberazione il quale, costituendo un atto del processo esecutivo, è assoggettato al regime di cui all'articolo 617 c.p.c. , il giudice dell'esecuzione ha valutato d'ufficio la possibilità di provvedere ugualmente alla sospensione del provvedimento, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso. Le soluzioni giuridiche La soluzione fornita alla questione sopra enucleata è stata positiva di conseguenza, anche in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal presidente dell'ufficio giudiziario, è stata disposta lasospensione dell'esecuzione dell'ordine di liberazionefino ad una diversa determinazione in merito da parte del giudice dell'esecuzione. Più in particolare, il giudice ha ritenuto che, pur in assenza di una norma deld.l.numero 18/2020che disciplini espressamente le attività di custodia del bene pignorato, la situazione contingente connessa all'emergenza sanitaria in corso implichi la necessità di regolamentare anche le predette attività, e segnatamente, l'esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili staggiti, a tutela non solo degli occupanti, ma anche di coloro cui è affidata l'esecuzione di detti provvedimenti ossia l'ufficiale giudiziario, la forza pubblica, e così via . In tal senso deporrebbe in effetti laratio legisdei plurimi interventi normativi che si sono susseguiti in materia e, da ultimo, l'articolo 83d.l.numero 18/2020 , finalizzati a garantire la tutela e la salvaguardia della salute pubblica. Tale conclusione troverebbe poi indiretta conferma nell'articolo 103, comma6,d.l.numero 18/2020, il quale, secondo il Tribunale di Matera, non sarebbe tuttavia applicabile agli ordini di liberazione di cui all'articolo 560 c.p.c., disciplinando esclusivamente la sospensione del rilascio di immobili soltanto nell'ambito di procedimenti amministrativi. Osservazioni Il provvedimento in commento – il quale si pone in linea di continuità con altri precedenti editi Trib. Parma, 12 marzo 2020, inil Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2020 ed è conforme alle disposizioni generali emanate da diversi uffici giudiziari in ordine al divieto di liberazione degli immobili pignorati su cui v. una prima ricognizione effettuata da Giordano nonché alle indicazioni fornite da una parte della dottrina Finocchiaro, Soldi – appare meritevole di condivisione nelle conclusioni cui perviene, ma non nelle motivazioni addotte a loro sostegno. Ad avviso di chi scrive, infatti, lasospensione dell'attuazione dell'ordine di rilasciodi cui all'articolo 560 c.p.c.trova il proprio fondamento normativo – e un preciso limite temporale indicato dalla legge – nel comma 6 dell'articolo 103 deld.l.numero 18/2020più sopra richiamato. Il comma in questione, seppur impropriamente introdotto nell'ambito di un articolo rubricato «[s]ospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», ha un ambito di applicazione generalizzato lo stesso dispone, infatti, che «[l]'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020», senza precisare se detto rilascio avvenga in conseguenza di un ordine della pubblica amministrazione ovvero dell'autorità giudiziaria. Ora, poiché il rilascio degli immobili può avvenire sia nell'ambito di procedimenti amministrativi che nel corso del processo esecutivo – ad esempio, nell'espropriazione immobiliare, ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., oppure nel contesto di un'esecuzione di cui agliarticolo 608 ss. c.p.c.– non sembra che vi siano ragioni per restringere l'ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 103, comma 6, cit. per l'applicazione di tale norma all'esecuzione di cui agliarticolo 608 ss. c.p.c.si veda già Costantino invece, pur pervenendo a conclusioni difformi tra loro, Soldi e Fanticini si esprimono entrambi in senso contrario all'applicazione dell'articolo 103all'ordine di liberazione . Peraltro, una conferma all'interpretazione sopra riferita è data anche dailavori preparatori relativi alla legge di conversionedeld.l.numero 18/2020, da cui emerge i la volontà del legislatore di riferire l'applicazione del comma 6 dell'articolo 103cit. ai processi esecutivi di cui agliarticolo 608 ss. c.p.c., prevedendosi peraltro un'estensione del periodo di sospensione fino al 1° settembre 2020 cfr. Dossier del Servizio Studi del Senato della Repubblica e del Dipartimento Bilancio della Camera dei deputati del 22 aprile 2020 relativo al d.d.l. A.comma 2463-A, p. 266 http //www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01150207.pdf e ii l'intenzione del medesimo legislatore di dettare una disciplina del regime applicabile ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nel corso del periodo di emergenza sanitaria nell'ambito dell'articolo 103cit., il quale accoglierà un comma 1-bis, secondo cui «[i]l periodo di sospensione di cui al comma 1 [relativo ai procedimenti amministrativi] trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali» cfr. il testo della legge di conversione del d.l., approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 24 aprile 2020 http //documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2463.18PDL0098520.pdf . Alla luce delle considerazioni sopra esposte si deve, dunque, ritenere che sin dal 17 marzo 2020 e, in conseguenza delle modifiche introdotte in sede di conversione deld.l. 18/2020, fino al1° settembre 2020la liberazione degli immobili pignorati sarà da ritenersiex legesospesa. Guida all'approfondimento - comma D'Arrigo, G. Costantino, G. Fanticini, S. Saija,Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari, inwww.inexecutivis.it, 19, 38 ss. - G. Finocchiaro,Può essere liberato l'immobile pignorato nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19?, inil Quotidiano Giuridico, 16 aprile 2020 - R. Giordano,Le procedure esecutive immobiliari e l'emergenza coronavirus variazioni sul tema della custodia, inwww.ilprocessocivile.it, 11 marzo 2020 - A.M. Soldi,Manuale dell'esecuzione forzata. Appendice di aggiornamento le disposizioni processuali introdotte nel 2020 e la loro incidenza sulle procedure esecutive Legge 28 febbraio 2020, numero 8 decreto legge 17 marzo 2020, numero 18 , s.l., 2020, 2595 e 2602. Fonte ilprocessocivile.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus