Il regolamento forense e la verifica attuariale

Una delle ragioni principali dell’essere di un sistema pensionistico è la garanzia di poter assolvere gli impegni previdenziali assunti e conseguentemente di trovare i mezzi finanziari per raggiungere tale scopo. Nel caso di specie il regolamento ex art. 21 introduce tutta una serie di flessibilità all’ingresso e di agevolazioni che non risultano supportate da adeguati riscontri di tipo attuariale.

Il bilancio tecnico attuariale è un particolare tipo di bilancio che ha come fine proprio quello di valutare l’equilibrio attuariale di un fondo. Cassa Forense e bilancio tecnico. L’ultimo bilancio tecnico elaborato da Cassa Forense risale al 2011 e proietta nel tempo i dati desunti dalla conferenza ministeriale dei servizi, dati completamente diversi da quelli reali soprattutto in tema di demografica, andamento reddituale e rendimento del patrimonio. Ne consegue che il regolamento ex art. 21 doveva essere preceduto dalla stesura di un nuovo bilancio tecnico così da proiettare i dati reali e avere un quadro veritiero della situazione. Il bilancio tecnico comporta una valutazione che viene effettuata mettendo a confronto il patrimonio accumulato, incrementato dalle entrate che sono state previste per la durata residua della gestione, con l’ammontare degli oneri prevedibili attualizzati, ovvero riportati al loro valore finanziario al momento delle valutazioni. L’equilibrio viene così rilevato quando vi è uguaglianza tra il valore attuale medio degli oneri e la somma del patrimonio e del valore attuale medio dei contributi. Com’è noto il bilancio tecnico è anche uno strumento utile per il monitoraggio del grado di efficienza raggiunto da un determinato sistema previdenziale, perché mette proprio in luce la verifica dei principi di equità, di solidarietà, di efficacia e di solvibilità, che sono alla base dell’efficienza di un sistema pensionistico. Nei sistemi a ripartizione ciò che conta maggiormente è lo sviluppo per un periodo congruo delle proiezioni annue per le spese e per le entrate, fatte su tre diversi insiemi di ipotesi ottimistiche, pessimistiche e miste . La dottrina attuariale ritiene, per l’appunto, che il periodo congruo sia quello della durata tecnica di sviluppo o almeno di 50 anni, così come ritenuto nell’art. 24, comma 24, della legge 214/2011. La verifica attuariale. Il regolamento ex art. 21, ancorché si riferisca a una platea di 87.000 avvocati pari grossomodo al 40% dell’intera Avvocatura italiana, non è supportato da calcoli attuariali sull’incidenza delle agevolazioni e delle esenzioni agli effetti della sostenibilità di lungo periodo. Per l’attuario esterno di Cassa forense Le valutazioni di questo particolare collettivo sono soggette ad un alto grado di incertezza essendo incerte le ipotesi da adottare, trattandosi di affrontare un fenomeno del tutto nuovo ed in evoluzione . Ne consegue che ogni valutazione sul regolamento ex art. 21 deve essere preceduta da un bilancio tecnico attualizzato con i dati reali così da misurarne l’incidenza in termini reali e non già attesi. Nel caso di specie una platea di 87.000 avvocati viene sospinta, al compimento dell’età pensionabile di 70 anni, alla pensione di vecchiaia contributiva senza integrazione al trattamento minimo così come prevista dal vigente regolamento di Cassa Forense pur se ai medesimi avvocati sarà chiesto di versare, oltre al contributo soggettivo, anche il contributo integrativo sul volume d’affari che non andrà a implementare il loro montante individuale ma nella cassa comune a sostegno dell’integrazione al trattamento minimo della pensione di vecchiaia retributiva dalla quale questi 87.000 avvocati saranno esclusi.