Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, perciò non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, perché, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20671, depositata il 20 maggio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Bologna confermava la condanna nei confronti di un automobilista, accusato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. L’imputato, mentre procedeva in autostrada, aveva tamponato per distrazione un auto che lo precedeva, dovendo, poi, fare una manovra di scarto a sinistra prima di fermarsi. In quel momento, la vittima sopraggiungeva da dietro e urtava il mezzo dell’imputato, morendo all’istante. L’indagato ricorreva in Cassazione, lamentando l’interruzione del rapporto di causalità tra la propria condotta e l’evento, da attribuire al comportamento della vittima, la quale avrebbe potuto ben vedere il mezzo fermo e diminuire, così, la velocità. Nesso di causalità. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, perciò non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato, perché, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato. Inoltre, in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l’utente della strada va esente da responsabilità penali solo qualora provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica che di quella generica, presentandosi in tal caso la condotta medesima come semplice occasione dell’evento. Attenzione dell’autista. Nel caso di specie, in assenza della condotta dell’imputato, l’evento non si sarebbe verificato, quali che fossero state l’attenzione e la velocità tenute dalla vittima. In più, sempre la velocità della vittima non poteva essere ritenuta un elemento rilevante, perché le norme sulla circolazione stradale impongono seri doveri di prudenza e diligenza per far fronte a situazioni di pericolo, anche se determinate da comportamenti irresponsabili altrui, e, quindi, la fiducia di un automobilista nel fatto che gli altri si attengano alle norme, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 aprile – 20 maggio, numero 20671 Presidente D’Isa – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto P.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello, confermando quella di primo grado, l'ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulle circolazione stradale commesso in danno di B.F., a seguito di incidente stradale provocato mentre era alla guida del proprio autocarro. La Corte territoriale apprezzava i profili di colpa contestati, riconoscendo - anche attraverso la disamina degli esiti delle consulenze tecniche sull'incidente - rilievo decisivo alla circostanza che l'imputato, mentre procedeva sull'autostrada, per distrazione aveva tamponato un autocarro che lo precedeva, tanto da essere costretto ad una repentina manovra di scarto a sinistra, prima di fermarsi il B. alla guida della propria autovettura sopraggiungeva da tergo e non riusciva ad evitare l'urto con l'autocarro dell'imputato, decedendo all'istante. Con il ricorso, preceduto dalla trasposizione dei motivi di appello, si deduce che la Corte avrebbe dovuto mandarlo assolto per essersi interrotto il rapporto di causalità tra il proprio comportamento, pur colposo, e l'evento morte, attribuibile esclusivamente alla condotta del B., il quale bene avrebbe potuto avvistare per tempo l'autocarro fermo, sì da arrestare la marcia per tempo ovvero da rallentare la propria velocità e ridurre gli effetti dell'impatto. Si sostiene che tale conclusione sarebbe legittimata anche dalla velocità tenuta dal B., che, secondo il ricorrente, la stessa Corte di merito aveva prefigurato come possibilmente superiore a quella imposta dalla legge, comunque superiore a quella [115 km/orari, segnata dallo strumento di bordo rimato bloccato su tale dato]. Si deduce ancora la possibilità che il B. fosse giunto all'impatto già privo di vita per un malore si evoca sul punto, l'articolo 49 c.p., e la disciplina, quindi, del reato impossibile. Sul punto, si lamenta del fatto che in ragione del decesso immediato sul luogo dell'incidente non era stata disposta l'autopsia che, si assume, avrebbe potuto accertare la reale causa di morte. In subordine, si lamenta la mancata concessione delle generiche con giudizio di prevalenza e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Infine, lamenta che la Corte di appello abbia confermato la sentenza di primo grado anche relativamente alle statuizioni civili ritenendo che l'intervenuta composizione delle questioni civili in sede extragiudiziale avrebbe fatto venir meno l'interesse dell'imputato al relativo motivo di appello. Si sostiene che doveva semmai applicarsi il disposto dell'articolo 82 c.p.p., ossia la disciplina della revoca della costituzione di parte civile. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. In via preliminare va disattesa l'eccezione di estinzione del reato per prescrizione sollevata in via subordinata dal difensore nel corso dell' odierna udienza. Invero poiché l'evento mortale si è verificato in dato 25.2.2005 e le circostanze generiche sono state valutate equivalenti alla contestata aggravante, il termine massimo di prescrizione, anche prima della delle modifiche introdotte con la legge 5 dicembre 2005, numero 251, era pari a 15 anni v. articolo 157, comma 1 e 161, comma 2, c.p. e, pertanto, alla data di pronuncia di questa sentenza, la prescrizione non è ancora maturata. Quanto al ricostruito giudizio di responsabilità, va ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli nonché, Sezione IV, 12 dicembre 2008, Spinelli . Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel ricostruire l'incidente, in modo del resto pienamente conforme rispetto alla decisione di primo grado, attraverso una approfondita disamina delle consulenze tecniche [anzi, sul punto, esaminando con particolare attenzione il profilo della velocità del veicolo condotto dalla vittima]. In tal modo, logicamente e coerentemente è stato ricostruito l'addebito cautelare e, con esso, è stato dimostrato il nesso eziologico rispetto alla verificazione dell'incidente. In questa prospettiva, la doglianza è squisitamente in fatto, perché suppone una rinnovata e diversa lettura degli elementi concordemente valutati a fini di prova in prima e secondo grado. Mentre, sotto il profilo della correttezza giuridica della decisione, va ricordato che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicchè non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato Sezione IV, 13 gennaio 2011, Franzè , e che, in materia di responsabilità da circolazione veicolare, l'utente della strada nel caso di infortunio subito da terzo va esente da penale responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline , che della colpa generica negligenza, imprudenza, imperizia , presentandosi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento v. Sezione IV, 19 settembre 2006, Minim . Per l'effetto, a fronte di un comportamento sicuramente colposo dell'imputato, correttamente è stata esclusa valenza di effetto interruttivo alla condotta dell'automobilista sopraggiunto, in ragione del fatto che, in assenza della condotta contestata all'imputato, l'evento che si è verificato non si sarebbe verificato, quali che fossero state l'attenzione e/o la velocità tenute dalla vittima. Né l'attenzione e/o la velocità tenute dalla vittima potrebbero essere diversamente considerate ove si consideri, pure, che, poichè le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. In altri termini, il conducente risponde anche dei comportamenti altrui, sia pure non corretti, quando essi rappresentino prevedibili eventi nella circolazione stradale Sezione IV, 14 febbraio 2008, Notarnicola ed altro . Inaccoglibile è la doglianza che vorrebbe introdurre il tema dei reato impossibile. Sul punto, in sede di merito ci si è pronunciati fornendo una spiegazione ragionevole, perché in linea con l'ordinario svolgersi delle cose, circa la causa dell'evento morte [decesso, per sfondamento della scatola cranica, conseguente all'impatto]. Qui, a ben vedere, in modo non consentito in sede di legittimità, si pone una generica ed indimostrata ipotesi alternativa sull'evento morte. Basta ricordare che, ai sensi dell'articolo 533, comma 1, c.p.p., il giudice pronuncia sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sezione III, 22 gennaio 2014, Bastianini è fin troppo evidente che l'opzione alternativa sulle cause della morte rientra tra queste eventualità remote, neppure considerate meritevoli di attenzione in sede di merito. Incensurabile, perché adeguatamente motivato è il giudizio sulla pena. La Corte territoriale ha dato contezza delle ragioni della congruità della pena, valorizzando [in linea con i parametri di cui all'articolo 133 c.p.] non solo e non tanto i precedenti dell'imputato [ riconosciuti come relativi a reati di diversa natura], quanto piuttosto, e decisivamente, il grado elevato della colpa ciò che ha impedito, in modo incensurabile, di procedere all'invocato giudizio di prevalenza delle generiche già concesse e di ridurre ulteriormente la pena, riconosciuta come prossima al minimo edittale. Quanto al motivo sulle questioni civili, esclusa all'evidenza che vi sia stata revoca espressa della costituzione di parte civile, va evidenziato che non vi era, né vi è, neppure materia per desumere che vi sia stata revoca tacita di tale costituzione ex articolo 82, comma 2, C.P.P. Vale il principio secondo cui è legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'articolo 76, comma 2, c.p.p , in virtù del quale la parte civile, una volta costituita deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'articolo 82, comma 2, c.p.p. di recente, Sezione V, 4 giugno 2013, De Iuliis ed altro . In altri termini, la mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'articolo 82, comma 2, c.p.p., essendo quest'ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado Sezione VI, 23 maggio 2013, Leonzio . Da ciò deriva che la pronuncia espressa sulle questioni civili non è illegittima, nell'assenza di una formale revoca della costituzione. E ciò a prescindere dall'esattezza della decisione di appello di affermare, sul punto, la carenza sopravvenuta dell'imputato in ordine ai motivi di appello attinenti alle questioni civili, con la conseguente dichiarata inammissibilità di quei motivi. E' argomentazione non propriamente corretta, proprio in ossequio agli indicati principi in tema di revoca tacita della parte civile, quantomeno avendo riguardo al profilo della condanna alle spese, ma il vizio della decisione non assume diretto rilievo in questa sede dove è invece concretamente inapprezzabile l'interesse al motivo, in ragione del fatto che la rappresentata definizione extrapenale della controversia civile pone nel nulla la statuizione sul punto resa dal giudicante, salvo per quanto attiene al tema delle spese, rendendo l'intervento di questa Corte privo di reale e sostanziale utilità. Al rigetto del ricorso consegue ex articolo 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.