È stata diffusa il 31 luglio 2013 la tanto attesa circolare n. 24/E sul redditometro nella quale l’Agenzia delle Entrate spiega, con dovizia di particolari, la metodologia che verrà adottata per ricostruire il reddito partendo dalla capacità di spesa del contribuente.
Quelle contenute nella circolare 24/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate sono istruzioni operative che spiegano il nuovo redditometro in modo esaustivo, esplicitando il metodo che il Fisco intenderà adottare per questo rinnovato metodo di accertamento. Il contenuto del documento di Prassi riassume e analizza molte delle questioni sorte negli ultimi mesi, dissipando alcuni dubbi ma lasciando anche alcune perplessità, per quanto attiene, ad esempio, all’irretroattività del novellato istituto. Clausola di garanzia e contraddittorio. Due precisazioni che faranno piacere ai contribuenti sono quelle riguardanti la presenza e applicabilità della clausola di garanzia e l’istituzionalizzazione del contraddittorio. La determinazione del reddito con il metodo sintetico sarà consentita solo nella misura in cui il reddito calcolato secondo le presunzioni del Fisco e quello dichiarato differiscano di più del 20%. Altro elemento rilevante discende dall’applicazione obbligatoria del contraddittorio. In questa fase il contribuente potrà dimostrare l’eventuale inesattezza delle spese certe rispetto al dato di cui dispone l’Amministrazione o potrà dimostrare, fra l’altro, di non poter godere della piena disponibilità dei beni che la stessa ha preso a fondamento del calcolo. Se, ad esempio, l’immobile posseduto è inagibile o l’auto di proprietà è stata posta sotto sequestro è evidente che la determinazione del reddito potrebbe cambiare in modo significativo. In questo senso l’esaustività delle informazioni fornite potrebbe far desistere l’Agenzia dal procedere nell’attività di accertamento. I criteri di selezione. Il processo di selezione avverrà dopo un’attenta analisi della posizione del contribuente, per definire quei soggetti che presentano scostamenti significativi tra quanto è stato dichiarato e la capacità di spesa manifestata. A tale scopo verrà considerato non il reddito del singolo contribuente, ma quello complessivo del nucleo famigliare, così da evitare accertamenti su soggetti le cui spese non sarebbero coerenti con il reddito singolarmente dichiarato ma lo sarebbero, al contrario, se poste in relazione con quanto percepito dalla famiglia. Il Fisco potrebbe peraltro decidere di privilegiare un accertamento sulle singole categorie di reddito d’impresa, arte o professione , anche sulla base delle attività di accertamento sintetico. No alla retroattività. Contrariamente a quanto si sperava, anche se l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate pareva già piuttosto chiaro, il nuovo redditometro non troverà applicazione per i periodi d’imposta anteriori al 2009. L’Agenzia ricorda infatti che l’art. 22, comma , D.L. n. 78/2010 prevede che le modifiche all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973 troveranno applicazione per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto , il che sta a significare che gli accertamenti saranno validi per gli anni d’imposta che decorrono dal 2009. Spese sostenute e dati ISTAT. L’applicazione dei dati statistici alla determinazione presuntiva del reddito aveva destato alcune perplessità fra gli addetti ai lavori. In questo senso la Circolare 24/E fornisce alcune precisazioni di sicuro interesse. Nel documento di prassi viene infatti specificato che il metodo con cui l’Amministrazione procederà alla ricostruzione del reddito sarà fondato sulle spese certe e sulle spese per elementi certi . Le spese medie ISTAT verranno utilizzate solo in via residuale e per le spese correnti e ciò al fine di evitare, come si legge nella Circolare, ulteriori oneri di conservazione della documentazione da parte del contribuente . I dati statistici dovrebbero dunque avere una funzione integrativa rispetto agli elementi oggettivi già in possesso dell’Amministrazione perché contenuti nell’Anagrafe Tributaria. fonte www.fiscopiu.it
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