Versamento e dichiarazione della Tobin Tax, tutte le regole

Il provvedimento direttoriale del 18 luglio 2013 delinea il quadro operativo e le modalità di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, prettamente in via telematica, e il versamento avverrà con il modello F24.

L’imposta sulle transazioni finanziarie, introdotta dall’art. 1, comma 491, 492 e 495 Legge n. 228/2012, è stata attuata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013 poi modificato il 18 marzo . Gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta. Sono responsabili del versamento della Tobin Tax le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel d.lgs. n. 58/1998 all’articolo 1, ossia - negoziazione per conto proprio - esecuzione di ordini per conto dei clienti - ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori. Per le operazioni soggette effettuate senza l’intervento dei soggetti intermediari, l’imposta è versata dal contribuente. L’imposta dovrà essere versata tramite F24. Viene parallelamente predisposto un diverso canale bonifico in EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211 e un differente iter per i soggetti non residenti, privi di un conto corrente in Italia, che non hanno possibilità di utilizzare il predetto modello. I soggetti responsabili del versamento dell'imposta dovranno registrare, per ciascuna operazione, entro il termine di versamento dell'imposta, tutte le informazioni indicate in un apposito prospetto analitico. Percorribile solo la via telematica. La dichiarazione, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al d.p.r. n. 322/1998, e successive modificazioni. Riguardo ai soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e senza un rappresentante fiscale appositamente nominato, il provvedimento consente loro, in alternativa all'invio telematico, la possibilità di presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente. Rimborso, la domanda va fatta al Centro Operativo di Pescara. Il documento detta poi alcune disposizioni sia in ordine ai rimborsi delle eccedenze di versamento dell'imposta che emergono dalla dichiarazione che relativamente ai rimborsi derivanti dall'applicazione della presunzione prevista, nei casi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta la richiesta avverrà attraverso la dichiarazione o, qualora non sussista obbligo di presentarla, mediante domanda di rimborso da inviare tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara - entrate.ftt@agenziaentrate.it - entro il termine decadenziale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Società di gestione accentrata le regole. Un ultimo aspetto del Provvedimento prescrive alcune regole per i soggetti che si avvalgono di una Società di gestione accentrata art. 80 TUF per il versamento e per gli obblighi dichiarativi, bisognerà inviare alla società preposta le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta. Questa, a sua volta, dovrà poi, entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi inviati dai deleganti segnalando le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta come risultante nel prospetto di sintesi. I soggetti deleganti rimangono responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali. fonte www.fiscopiu.it

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