Niente permesso di soggiorno allo straniero condannato per droga

La commissione di reati inerenti gli stupefacenti da parte del cittadino straniero presente nello Stato, il quale richieda il permesso di soggiorno per coesione familiare, in quanto coniuge di cittadino straniero regolarmente soggiornante, integra una delle condizioni impeditive previste dall’ art. 4, comma 3, d.lgs n. 286/98.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17037, depositata il 9 luglio 2013. Il caso. Un cittadino straniero - condannato, anni prima, per un reato di lieve entità inerente gli stupefacenti - ha proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale la Corte d’Appello ha respinto il reclamo contro il decreto del Tribunale con il quale era stata respinta l’impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari. La Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha dichiarato che l’ultimo periodo dell’art. 4, comma 3, d. lgs n. 286/1998 non esclude l’automatismo dell’esclusione della possibilità di concedere il permesso di soggiorno in caso di condanna per i reati indicati nella prima parte dell’art. 4 reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, etc. . La commissione del reato in materia di stupefacenti integra una delle condizioni impeditive alla concessione del permesso. Per gli Ermellini, il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, Piazza Cavour ha condiviso la dichiarazione dei giudici di merito secondo cui non può trovare applicazione la previsione più favorevole prevista dall’ultimo periodo dell’art. 4, comma 3, d. lgs. n. 286/98 in base alla quale, ai fini del ricongiungimento familiare, deve essere valutato in concreto se il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che tale disposizione si applica nei soli casi di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero munito di titolo valido a beneficio del coniuge residente, però, nel paese d’origine. Pertanto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 3 luglio 2012 9 luglio 2013, n. 17037 Presidente/Relatore Salmé Rilevato in fatto che J.G. ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data 18 luglio 2009 con il quale la corte d'appello di Genova ha respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale di Savona del 12 maggio 2009 con il quale è stata respinta l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari per essere stato lo straniero condannato con sentenza del 2005 del tribunale di Sanremo alla pena di mesi 8 di reclusione per violazione dell'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990 che è stata depositata e comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c. del seguente tenore Il Consigliere relatore Rileva che J.G. ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data 18 luglio 2009 con il quale la corte d'appello di Genova ha respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale di Savona del 12 maggio 2009 con il quale è stata respinta l'impugnazione del diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari per essere stato lo straniero condannato con sentenza del 2005 del tribunale di Sanremo alla pena di mesi 8 di reclusione per violazione dell'art. 13, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990 a fondamento della decisione la corte territoriale ha affermato che l'ultimo periodo dell'art. 4, comma 3 del d. l.vo n. 286 del 1998 aggiunto con l'art. 2, comma 1 lettera a del d. l.vo n. 5 del 2007 non esclude 1'automatismo dell'esclusione della possibilità di concedere il permesso di soggiorno in caso di condanna per i reati indicati nella prima parte dell'art. 3 osserva che il ricorso appare manifestamente infondato perché, come è stato di recente deciso, sent. N. 13972 del 2011, la commissione di uno dei reati nella specie, in materia di stupefacenti previsti dall'art. 4, terzo comma, del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, da parte del cittadino straniero presente nello Stato, che richieda il permesso di soggiorno per coesione familiare, in quanto coniuge di cittadino straniero regolarmente soggiornante, integra una delle condizioni impeditive previste dalla norma, non potendo trovare applicazione la previsione più favorevole, contenuta nell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, ai sensi della quale deve essere valutato in concreto se il richiedente rappresenti una minaccia per 1'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, atteso che tale disposizione si applica nei soli casi di ricongiungimento familiare richiesto dallo straniero munito di titolo valido a beneficio del coniuge residente, però, nel paese d'origine . Ritenuto in diritto Che il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione P.Q.M. Rigetta il ricorso.