Straniero spaccia stupefacenti: sì all’espulsione se sussiste pericolosità sociale

Per una corretta applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, s’impone una motivata verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato straniero, soprattutto se quest’ultimo va esente da pendenze giudiziarie o precedenti penali.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 46302 del 20 novembre 2013. Il fatto. L’imputato propone ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Varese che aveva disposto, oltre alla reclusione e al pagamento di una multa, la sua espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata e la confisca dei beni di pertinenza del reato. Nello specifico, si lamenta l’erronea applicazione della legge ex art. 606 c.p.p. La Corte accoglie il ricorso solo in parte, limitatamente al profilo dell’espulsione, rilevando la carenza dei relativi presupposti e rinvia nuovamente la questione al giudice di merito. La legittimità dell’espulsione è legata alla concreta sussistenza della pericolosità sociale. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, stabilendo che, affinché la misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata sia correttamente applicata, è necessaria una motivata, anche se sintetica, verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato, presupposto stesso della misura, soprattutto se, come nella fattispecie de qua , non sussistono pendenze giudiziarie e precedenti penali a carico dell’imputato. D’altra parte, dire che un soggetto è socialmente pericoloso, significa porre in atto un accertamento positivo di tale carattere proprio per la sua portata di allarmante spessore in rapporto alla perduranza ed attualità del cennato pericolo . La strumentalità di determinati oggetti rispetto al reato ne giustifica la confisca. Gli ermellini ritengono infondato il secondo motivo di ricorso, sancendo la legittimità della confisca dei telefoni cellulari è indubbio, infatti, che la pertinenzialità di determinati apparecchi alle modalità e alle circostanze dell’illecito e la loro idoneità a favorire una reiterazione del reato, impongono l’adozione di tale misura.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 ottobre – 20 novembre 2013, n. 46302 Presidente Di Virginio – Relatore Serpico Ritenuto in patto e considerato in diritto Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Varese in data 20-3-013 che, su richiesta delle parti ex articolo 444 cpp., aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa ad A D. per violazione dell'articolo 73 DPR 309/90, disponendo la confisca del denaro, dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, ritenuti di pertinenza del reato ed ordinando l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, il predetto D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore 1 Violazione dell'articolo 606 lett. b ed e cpp. per erronea applicazione di legge in relazione all'articolo 235 cp. ovvero articolo 86 DPR 309/90 in merito alla disposta espulsione dallo Stato, in difetto di motivazione in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato a pena espiata, in difetto, peraltro, di altri procedimenti penali pendenti a suo carico ovvero di precedenti penali, con motivazione del tutto insufficiente a supporto della legittimità del provvedimento assunto 2 Violazione dell'articolo 606 lett. b ed e cpp., per erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 240 cp. in merito alla disposta confisca dei telefoni cellulari, in mancanza di prova sullo stato di totale ed esclusivo asservimento di tali beni al reato. Con requisitoria scritta in atti, il PG in sede ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione, in difetto della motivata verifica della pericolosità sociale all'esito dell'espiazione della pena, ritenendo, invece, infondato il motivo sub 2 , stante la motivata strumentalità dei telefonini in sequestro ai fini della commissione del reato contestato. Il motivo sub I è fondato e va accolto, con annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente all'espulsione dell'imputato, con rinvio per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese in persona di giudice diverso da quello che ha deciso la sentenza impugnata, ex articolo 623 lett. d n. 3 cpp. . Ed invero, a prescindere dai canoni permeanti la procedura tracciata dall'articolo 444 cpp. ai fini della decisione, giova ribadire il principio di diritto anche di recente richiamato da questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di corretta applicabilità di misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata, s’impone una motivata, ancorché sintetica ma essenziale verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato, presupposto stesso della misura de qua, verifica tanto più necessaria, opportuna e doverosa allorché come nella specie, detto imputato vada esente da pendenze giudiziarie o precedenti penali. Del resto, il coacervo oggettivo e soggettivo tipicizzante i caratteri della cennata figura attinente la pericolosità dell’imputato, non può trovare risposta in una assertiva di mera presunzione automatica rispetto al fatto contestato, ma esige un accertamento positivo di tale carattere proprio per la sua portata di allarmante spessore in rapporto alla perduranza ed attualità del cennato pericolo, ratio iuris della normativa in parola cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. sez. IV, 14-3-2012 n. 15447, Nnake . In tali termini, dunque, il giudice di rinvio si farà carico della motivata verifica della cennata pericolosità dell'imputato onde legittimare,se del caso, la misura di sicurezza accessoria in esame. Il motivo sub 2 è infondato e va rigettato, posto che la evidente pertinenzialità dei telefoni cellulari sequestrati è intuibilmente collegata proprio alle modalità e circostanze attinenti la commissione dell'illecito contestato, con un pericolo oggettivamente concreto che detti apparecchi possano essere nuovamente utilizzati a detti illeciti fini, il che legittima la disposta confisca di tali apparecchi. P.Q.M. ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente all'espulsione dell'imputato e RINVIA per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese. RIGETTA nel resto il ricorso.