90 giorni per contestare la violazione delle norme antiriciclaggio?

In materia di illecito amministrativo per violazione delle norme antiriciclaggio la responsabilità del Direttore di filiale, per mancata segnalazione di sospetti ed ingenti passaggi di denaro, ovvero la contestazione della violazione riscontrata deve essere notificata nel termine di giorni 90 dall’accertamento ex 14 L. n. 689/1981.

In tema di sanzioni amministrative, e nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata, il termine entro il quale la P.A. ha l'onere di contestare l'infrazione decorre non da quando sia venuta a conoscenza dei fatti ascritti all'incolpato, ma dal diverso e successivo termine in cui abbia acquisito tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5170 del 2 ottobre 2013. Il caso. In tema di sanzioni amministrative, il Tribunale di Roma ha ritenuto fondato il motivo di opposizione concernente la tardività della contestazione dell’illecito per violazione dell'art. 14 L. 689/91 Contestazione e notificazione sanzioni amministrative , alla strega del quale, nel caso di contestazione non immediata, la contestazione della violazione riscontrata deve essere notificata nel termine di 90 giorni dall’ accertamento . In particolare, il primo giudice ha reputato tardiva la notifica del processo verbale di contestazione da parte della Guardia di Finanza del 2.9.04. Il Tribunale di Roma ha, quindi, accolto l’opposizione proposta da una banca e da una persone fisica Direttore di filiale avverso il decreto del Mef di irrogazione sanzione amministrativa per violazione dell’art. 3, legge 197/91 Segnalazioni di operazioni sospette . Decorrenza del termine per la contestazione dell’infrazione . La Corte di appello di Roma ha ritenuto infondato l’appello del Mef sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. Il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, è abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto – esserlo per la individuazione del dies a quo. Ai fini della verifica della tempestività della contestazione non si deve prendere in considerazione la data di conclusione delle indagini o di deposito della relazione d’indagine. Le acquisizioni fattuali sulla base delle quali è stata ritenuta sussistente la violazione sono state compiute in forza della documentazione bancaria nonché della assunzione di informazioni da parte del cittadino bengalese che aveva eseguito le operazioni ritenute sospette, eseguita il 27.4.04. Ora è da ritenere che l’accertamento dei presupposti della violazione dell’art. 3, l. 197/91 è avvenuto sin dal momento della compiuta analisi dei conti bancari, tant’è che sulla base di questa sono stati richiesti i nominativi dei direttori di filiale interessati dalla movimentazione verificata . Ed allora, una volta che la Banca ha comunicato i nominativi, potevano dirsi definitivamente acquisiti tutti gli elementi inerenti l’illecito amministrativo in contestazione e tale data è addirittura precedente al 27.4.2004. Si tratta di una attività di accertamento che, riscontrati i dati contabili immediatamente emergenti dagli estratti conto, non richiede complessa attività di valutazione ai fini dell’accertamento della omessa segnalazione. La responsabilità del Direttore di filiale. I direttori di banca, oltreché una colpa per omesso controllo sui dipendenti, hanno anche una responsabilità diretta. Nel caso in cui sia stata omessa la segnalazione di spostamenti di ingenti somme di denaro anche operazioni non particolarmente sospette , i vertici di filiale dovranno pagare sanzioni amministrative in proprio ed in solido con l'istituto di credito Cass. n. 15304/2011 . In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione della normativa antiriciclaggio, al fine di accertare la violazione del divieto di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 143/1991, convertito nella legge n. 197/1991, per il quale non è possibile trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori ad Euro 12.500 senza il tramite di intermediari abilitati, occorre far riferimento al valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale. Ciò posto, sussiste la violazione del predetto divieto anche nell'ipotesi in cui, come accaduto nel caso concreto, il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ovvero con più versamenti di valore inferiore o pari al massimo consentito Cass. n. 15103/2010 . In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, nelle ipotesi contemplate dall'art. 3, ossia nel caso di operazioni sospettabili di riciclaggio, è previsto un duplice obbligo di segnalazione sanzionato dall'art. 5, comma 5, sia da parte del responsabile della dipendenza al titolare dell'attività ossia, all'organo direttivo della banca , sia da parte di quest'ultimo al questore. In particolare, il titolare dell'attività deve valutare le segnalazioni e trasmetterle al questore solo se le ritenga fondate, mentre il responsabile della dipendenza ha un margine di discrezionalità più ridotto, dovendo segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio In materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 143/1991 conv. dalla legge n. 197/1991, sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 153/1997 , il potere di valutare le segnalazioni e se le ritenga fondate di trasmetterle al questore spetta solo al titolare dell'attività ossia all'organo direttivo della banca , mentre il responsabile della dipendenza deve segnalare al suo superiore ogni operazione che lo induca a ritenere che l'oggetto di essa possa provenire da reati attinenti al riciclaggio, sulla base di elementi oggettivi riferibili all'operazione stessa o alla capacità economica e all'attività del cliente. Ne consegue che anche una pluralità di operazioni può non richiedere di essere segnalata, se risulti giustificata alla luce dell'attività economica notoriamente svolta dal soggetto Cass. n. 23017/2009 . In tema di sanzioni amministrative per violazioni di leggi finanziarie, il fine cui tende la legge 5 luglio 1991, n. 197 che ha convertito con modifiche il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , rivolta a contrastare la criminalità ed evitare fenomeni di riciclaggio, è quello di reprimere condotte di pericolo e, quindi, non solo le operazioni esterne, ma anche tutti quei movimenti interni, quali - nella specie - trasferimenti di denaro tra società del medesimo gruppo, prodromici al passaggio del denaro all'esterno in ammontare superiore ai limiti di legge ed al di fuori dei canali istituzionalizzati, quali gli intermediari abilitati Cass. n. 6647/2006 .

Corte di Appello di Roma, sez. I Civile, sentenza 2 ottobre 2013, n. 5170 Presidente Maffei Relatore Tronci Motivi della decisione 1. La sentenza impugnata ha accolto la opposizione proposta da S.E. ed Unicredit s.p.a. avverso il decreto del MEF dipartimento 1° direzione V n. 71983 del 20.7.09 con cui si irrogava sanzione amministrativa per violazione dell'art 3 della legge 197/91, compensando le spese. Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di opposizione concernente la tardività della contestazione dell'illecito per violazione dell'art. 14 L. 689/91, alla stregua del quale, nel caso di contestazione non immediata, la contestazione della violazione riscontrata deve essere notificata nel termine di giorni 90 dall'accertamento. Detto accertamento è stato temporalmente collocato dal primo giudice quanto meno alla data del 27.4.2004 risultando, quindi, tardiva la notifica del processo verbale di contestazione da parte della G di F in data 2.9.04. 2. Il Ministero appellante censura con unico motivo di gravame la sentenza appellata in ragione della errata individuazione del dies a quo del termine di gg.90 in esame, che andava individuato, sulla base degli atti di causa richiama in particolare la nota 43249 del 18.3.2010 della G. di F. , nell'agosto 2004, posto che nel periodo aprile-agosto 2004 la G. di F. dava atto nella suddetta nota appunto che erano stati svolti accertamenti per approfondire l'analisi della documentazione bancaria prodotta dai diversi istituti di credito e su cui si fondava la contestazione non poteva, pertanto reputarsi che alla data della comunicazione da parte dell'istituto di credito dei nominativi dei direttori di liliale succedutisi nel periodo di riferimento delle operazioni sospette aprile 2004 si fosse esaurito l'accertamento della violazione. L'appello è infondato. Come hanno avuto modo di precisare le Sezioni Unite della Suprema Corte Cass. Sez. Un. 9.3.2007 n. 5395 la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non coincide necessaria/nenie con l' accertamento dies a quo del termine entro cui deve far seguito la contestazione poiché vi sono ambiti, come appunto quello della intermediazione finanziaria che richiedono valutazioni complesse non effettuabili nella immediatezza della percezione. Ciò tuttavia non esclude che a tali valutazioni si deve procedere in tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatotelo sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta. Ma in quello in cui avrebbe potuto e quindi dovuto esserlo. La massima testé richiamata, sebbene espressa in tema intermediazione finanziaria, consente di individuare i principi che debbono orientare il giudicante nella individuazione del dies a quo ai fini della verifica della tempestività della contestazione. Come evidenziato la Corte di Cassazione ha escluso, nelle fattispecie al suo esame, che si debba ai presenti fini prendere in considerazione la data di conclusione delle indagini o di deposito della relazione d'indagine o ancora la data in cui la Commissione si sia riunita per prenderla in esame anche per le violazioni di norme in materia di intermediazione finanziaria occorre invece individuare secondo la particolarità dei casi e indipendentemente dalle date di deposito della relazione ispettiva e dì riunione della Commissione, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. Orbene tenuti presenti tali principi, ritiene questa Corte che nella fattispecie in esame, alla stregua della puntuale analisi sulle risultanze documentali condotta dal giudice della opposizione pag 7 e 8 sentenza , come visto chiamato ad una valutazione aderente alla particolarità del singolo caso, si debba ritenere sussistente l'ipotizzata tardiva contestazione. Ed infatti, come correttamente rilevato dal Tribunale, dalla analisi delle premesse contenute nel processo verbale di constatazione redatto dalla G. di F. e notificato alla S. il 2.9.04, risulta che le acquisizioni fattuali sulla base delle quali è stata ritenuta sussistente la violazione, sono state compiute in forza della documentazione bancaria nonché della assunzione dì informazioni da parte del cittadino bengalese che aveva eseguito le operazioni ritenute sospette, eseguita il 27.4.04. Ora è da ritenere, in quanto se ne da atto nelle conclusioni del medesimo verbale di constatazione, che l'accertamento dei presupposti della violazione dell'art. 3 L. 197/91 é avvenuto sin dal momento della compiuta analisi dei conti bancari, tant'è che sulla base di questa sono stati richiesti i nominativi dei direttori di filiale interessati dalla movimentazione verificata. Ed allora, una volta che la banca ha comunicato i nominativi, potevano dirsi definitivamente acquisiti tutti gli elementi inerenti l'illecito amministrativo in contestazione e tale data è addirittura precedente al 27.4.2004 . Si tratta invero, nell'ipotesi in esame, di una attività di accertamento che, riscontrati i dati contabili immediatamente emergenti dagli estratti conto, non richiede complessa attività di valutazione al fine dell'accertamento della omessa segnalazione. Di qui la sostanziale irrilevanza della nota 18.3.2010 della G. di F., il cui contenuto è stato puntualmente valutato dal primo giudice, il quale ne ha ricavato, con argomentazioni condivisibili, dati a favore della avvenuta conclusione dell'accertamento alla data del 27.4.2004, non specificandosi in essa quali ulteriori attività di indagine fossero state compiute ed essendo orientata la riferita ulteriore attività ispettiva nella prospettiva di individuare eventuali, ulteriori operazioni bancarie. Ciò posto l'appello deve essere rigettato. La peculiarità delle questioni trattate impone anche per questo grado la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza n. 19294/12 depositata in data 16/10/2012 del Tribunale di Roma rigetta l'appello compensa le spese.