La Grande Camera respinge il ricorso: l’Italia ha un anno di tempo per adeguarsi

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. L’Italia, con il proprio sistema carcerario, non ottempera a questo principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Lo ha confermato la Corte europea, riunita nella Grande Camera, rigettando, il 27 maggio 2013, il ricorso proposto dall’Italia contro la condanna a suo carico emanata lo scorso 8 gennaio per il sovraffollamento delle carceri. Ora c’è un anno di tempo per adeguarsi.

La condanna. La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso dell’Italia contro la sentenza con cui era stata condannata al pagamento di 100mila euro, a titolo di equa soddisfazione, in favore di 7 ricorrenti detenuti nelle carceri di Busto Arsizio e Piacenza. Il caso Torreggiani e altri contro Italia giunge così a conclusione. Sovraffollamento sistemico e strutturale. Il provvedimento di primo grado era stato adottato come sentenza-pilota per la natura strutturale e sistemica del sovraffollamento , resa evidente dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale fatta nel 2010 dal Presidente del Consiglio in vigore fino alla fine dello scorso anno - e dalle diverse centinaia di denunce pendenti presso la Corte . La Corte aveva altresì rilevato che i ricorrenti si trovavano a vivere in celle anche con soli 3 metri quadrati ciascuno, talvolta senza nemmeno l’acqua calda, il ricambio d’aria e una sufficiente illuminazione. Il ricorso dell’Italia per temporeggiare. L’Italia, lo scorso 9 aprile, ha impugnato il provvedimento, solo per, a detta di molti, tra cui il DAP e l’unione delle camere penali, procrastinare la decorrenza dell’anno di tempo entro cui l’Italia è obbligata ad adeguare il proprio sistema penitenziario in modo tale che sia organizzato nel rispetto della dignità dei detenuti. Il Ministro Cancellieri e l’umanizzazione della vita carceraria. Il Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, ha di recente affermato, in audizione alle Commissioni di Camera e Senato, la necessità di intraprendere un percorso di umanizzazione della vita carceraria, onde rendere effettivo il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena . Alcuni dati. Al 15 maggio 2013, erano presenti -nei 206 istituti carcerari italiani -65.891 detenuti, di cui oltre 23.000 stranieri, a fronte di una capienza regolamentare di 47.040 detenuti. Di questi, 24.691 sono indagati o imputati in custodia cautelare, 40.118 sono condannati e 1.176 internati. Questa situazione ha portato alla sentenza Torreggiani. Le proposte del Ministro. Il Ministro Cancellieri ha poi fatto alcune proposte per dare chiari segnali alla CEDU della direzione presa dall’Italia la possibilità di migliorare la distribuzione dei detenuti dentro il sistema, e quindi di razionalizzare l’uso degli spazi esistenti, è attuabile in tempi brevi ed è collegata alla capacità di distinguere i detenuti, in modo da corrispondere più adeguatamente ad una popolazione variegata, e destinarli a circuiti appropriati alle loro caratteristiche . Reclusione limitata ai casi più gravi. Innanzitutto la reclusione andrebbe limitata ai soli reati più gravi, con l’introduzione, come sanzioni autonome, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, inteso quest’ultimo come obbligo di fare a favore della comunità . Forme alternative di definizione dei procedimenti. In secondo luogo sarebbe il caso di prevedere forme alternative di definizione del procedimento penale, condizionate a programmi di trattamento cui sottoporre l’imputato come per l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova . Depenalizzazione. Per il Ministro bisognerebbe inoltre andare verso una maggiore depenalizzazione, attraverso l’introduzione dell’istituto della irrilevanza del fatto e di meccanismi di giustizia riparativa . Edilizia carceraria. In contemporanea, deve essere completato il piano per l’edilizia carceraria, anche attivando strumenti di finanziamento innovativicome la possibilità di effettuare permute tra strutture carcerarie in avanzato stato di degradoma appetibili sotto il profilo edilizio, che verrebbero cedute in cambio di edifici nuovi, concepiti dal punto di vista strutturale e di sicurezza secondo le più moderne funzionalità .