Risultati azzeccati, schedina smarrita: Coni obbligato a pagare dalla ricevitoria...

Viene ritenuto superato l’obbligo di presentazione del cosiddetto ‘tagliando-figlia’ per passare all’incasso della vincita. Decisive sono le parole del titolare della ricevitoria in cui la schedina è stata giocata, e, soprattutto, la constatazione che la schedina fantasma faceva parte di un sistema risultato vincente per tutti i giocatori.

Domenica ‘pallonara’ conclusa nel migliore dei modi, ossia con una bella vittoria allo storico ‘Totocalcio’. E la cifra non è certo risibile quasi 85mila euro, spicciolo più, spicciolo meno. Ma i problemi scattano quando tocca incassare Smarrita la schedina, il Coni nicchia, prende tempo e, alla fine della giostra, rifiuta il pagamento. Ma fortuna che il titolare della ricevitoria ha una memoria di ferro Cassazione, sentenza numero 11774, Terza sezione Civile, depositata oggi . Tagliando fatidico A settembre 2001 il ‘colpo gobbo’ dello scommettitore, che, però, rischia di trasformarsi in un ‘colpo a vuoto’ senza «tagliandi», difatti, il Coni, come detto, respinge la richiesta di pagamento avanzata dal ‘tredicista’. E questa decisione viene ritenuta legittima dai giudici del Tribunale. A rimescolare le carte in tavola, però, provvedono i giudici della Corte d’Appello, i quali, accogliendo la domanda dello scommettitore, condannano il Coni a pagare l’intera cifra vinta, ossia quasi 85mila euro. Questa decisione, però, viene contestata in maniera dura dal legale del Coni, il quale – proponendo ricorso in Cassazione – richiama «il regolamento del ‘Totocalcio’», sottolineando che, proprio alla luce di tale regolamento, è necessario il ‘tagliando-figlia’ per la «riscossione della vincita», poiché «il pagamento dei premi» avviene «dietro ritiro del ‘tagliando-figlia’, escluso qualsiasi equipollente». Senza quel famigerato tagliando, allora, com’è possibile condannare il Coni a pagare? Di certo, sostiene il legale del Coni, non possono bastare la «sola denuncia di smarrimento del ‘tagliando-figlia’» e la «dichiarazione testimoniale del titolare della ricevitoria» Parole e fatti. Ma le considerazioni critiche nei confronti della pronunzia di secondo grado non vengono ritenute fondate dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, confermano la condanna del Coni a versare tutti i soldi allo scommettitore. Rilevante, però, non è tanto la «denuncia di smarrimento» presentata ai Carabinieri, perché ciò che risulta decisivo – evidenziano i giudici – è la «dichiarazione» del «titolare della ricevitoria ove fu effettuata la giocata», dichiarazione in cui «si attesta che» allo scommettitore «furono consegnate due quote» di un sistema poi regolarmente «convalidato». A sostegno di questa tesi, poi, il fatto che «tutti gli altri acquirenti di quote del sistema» fortunato «avevano incassato la vincita», tranne uno, costretto a battagliare col Coni Elementi, questi, che sono bastevoli, secondo i giudici, per superare l’obbligo di presentazione del ‘tagliando-figlia’ per questo, come detto, viene sancita, in via definitiva, la condanna del Coni a versare l’intera cifra allo scommettitore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 aprile – 15 maggio 2013, numero 11774 Presidente Berruti – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata G.R. conveniva in giudizio il C.O.N.I. chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 84.897,32 pari a due quote della vincita realizzata al concorso numero 7 del 30.9.2001 in virtù della giocata effettuata presso la ricevitoria di Ferrara - via Ravenna numero 75, di cui aveva smarrito i tagliandi. In esito al giudizio in cui si costituiva il C.O.N.I. eccependo l’inammissibilità della domanda, la propria carenza di legittimazione nonché l’infondatezza della domanda, il Tribunale di Roma rigettava la domanda del R. Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva il C.O.N.I. il quale proponeva a sua volta appello incidentale, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 24 aprile 2007, in accoglimento dell’appello, principale, condannava il C.O.N.I. a pagare al R. la somma di euro 84.897,32 con gli interessi legali dalla domanda rigettava l’appello incidentale condannando il soccombente alla rifusione delle spese. Avverso la detta sentenza il C.O.N.I. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso il R. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo l’errata interpretazione dell’articolo 13 del regolamento del concorso pronostici “Totocalco”, la violazione e la falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 cc, il ricorrente, partendo dalla premessa che il regolamento, approvato dal ministro delle Finanze con decreto 23 marzo 1963, entra a far parte sostanziale del contratto che il giocatore-scommettitore stipula, con il C.O.N.I. all’atto della giocata, realizzandone il contenuto negoziale, ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello trascurato che, data tale natura contrattuale, l’articolo 13 del regolamento del Totocalcio doveva essere interpretato anche nel rispetto della regola ermeneutica dell’articolo 1363 secondo cui ad ogni clausola va attribuito il senso che risulta dal complesso delle altre. Infatti, dall’omessa considerazione degli articolo 4 comma 6, 10 comma 2, 10 commi 3 e 4, 14 comma 2 sarebbe derivato che la Corte non ha colto il carattere di assoluta necessità del tagliando-figlia ai fini della riscossione della vincita ed ha colpevolmente trascurato che l’articolo 13 comma 5 del regolamento prevede, come regola generale, che il pagamento dei premi avvenga dietro ritiro del tagliando-figlia, escluso qualsiasi equipollente, salva l’eccezione costituita dall’esistenza di ampi ed obiettivi elementi di identificazione dell’avente diritto. Peraltro - ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza per insufficiente motivazione - la Corte non avrebbe motivato adeguatamente quando ha ritenuto la sussistenza di ampi e obbiettivi elementi di identificazione dell’effettivo avente diritto sulla sola base della denuncia di smarrimento del tagliando-figlia, effettuata dal R., e della dichiarazione testimoniale del titolare della ricevitoria. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono infondati. Quanto alla pretesa violazione dei criteri ermeneutici, il ricorrente, pur lamentando formalmente la violazione, del c.d. metodo di interpretazione sistematico, si è limitato a contrapporre un’interpretazione alternativa rispetto a quelle adottata dal Giudice di seconde cure, senza assolvere l’onere che gli competeva ovvero senza spiegare le ragioni della dedotta violazione, evidenziando in tal modo che mirava ad ottenere solo una nuova interpretazione del contratto, conforme ai suoi interessi. Ora, come ha già avuto modo, di statuire questa Corte, chi intende dolersi in sede di legittimità di una erronea, interpretazione del contratto da parte del giudice di merito, per violazione del canone di cui all’articolo 1363 cod. civ. il quale impone che le clausole del contratto siano interpretate le une per mezzo delle altre , deve tener presente che la violazione dedotta postula un’oggettiva divergenza tra l’interpretazione compiuta sulla sola base letterale della singola clausola e quella che si sarebbe invece ottenuta con il coordinamento delle varie clausole. Pertanto, non può limitarsi a lamentare la violazione del canone ma ha l’onere di spiegare perché l’interpretazione della clausola non sarebbe stata compiuta secondo le regole fissate dal legislatore, indicando specificamente i punti in cui l’interpretazione della volontà negoziale non sarebbe stata correttamente accertata, malgrado il chiaro significato letterale della singola clausola, e perché sarebbe stato invece necessario interpretare la clausola in questione a mezzo delle altre, contrapponendo all’interpretazione censurata quella diversa, desumibile attribuendo alla clausola il senso che risulterebbe dal complesso dell’atto” cfr. Cass. numero 19982/2011 in motivazione . Giova aggiungere che l’interpretazione dei contratti costituisce attività discrezionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità, oltre che in presenza di vizi della motivazione, nella specie insussistenti, come sarà evidenziato in seguito, soltanto in caso di violazione dei criteri dell’ermeneutica contrattuale, laddove nel caso di specie il ricorrente si è limitato a contrapporre all’interpretazione della Corte una diversa interpretazione, conforme alle proprie aspettative. Ne deriva l’infondatezza, della prima ragione di doglianza. Quanto al preteso vizio motivazionale, la censura non coglie nel segno in quanto la Corte ha ben motivato sulla base, non solo della denuncia di smarrimento delle cedole presentata ai CC di Ferrara del 4.11.2001 ma anche, e soprattutto, sulla base della dichiarazione a firma di L.P., titolare della ricevitoria ove fu effettuata la giocata, nella quale si attesta che al contro ricorrente furono consegnate due quote del sistema di caratura 1/10 da lui convalidato nel concorso numero 7 del 30.9.2001, poi risultato vincente, quote contraddistinte con la lettera E ed F e si indica quale contrassegno di convalida il numero 2002 B1007 70030. E ciò, senza considerare la deposizione dello stesso P., il quale ha confermato integralmente la dichiarazione, confermando l’entità della vincita e precisando che le cedole madri erano state da lui consegnate al Coni e che tutti gli altri acquirenti di quote del sistema avevano incassato la vincita, tranne il R. E’ appena il caso di osservare che la valutazione delle prove compete al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità. Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. numero 140/2012 sopravvenuta e disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 7.700,00 di cui € 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 200,00 per esborsi.