Annullata la sentenza della Corte d’appello che ha ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio in un causa nella quale era stato chiesto il riconoscimento di una servitù di passo carraio.
Il caso. Un condominio propone denuncia di danno temuto in conseguenza dei lavori di scavo eseguiti in un cortile confinante, chiedendo di dichiarare l’inesistenza di un diritto di transito veicolare attraverso l’androne del condominio. I proprietari del cortile, di contro, chiedono il rigetto della domanda ed eccepiscono l’esistenza di una servitù di passaggio usucapita a favore del loro condominio. I proprietari del cortile, dunque, a loro volta, propongono una domanda diretta alla costituzione di servitù di passaggio coattivo. Le cause vengono riunite e il Tribunale dichiara l’esistenza del diritto di servitù. Viene contestata la legittimazione dell’amministratore. Un condomino del primo edificio ricorre in appello lamentando il fatto che la sentenza sarebbe stata pronunciata contro l’amministratore, soggetto da considerarsi privo di legittimazione in casi come questo. Inoltre, i proprietari del cortile sarebbero stati privi di legittimazione attiva rispetto all’azione proposta per la costituzione della servitù a favore di tutti gli altri condomini, rendendosi in questo caso necessaria l’integrazione del contraddittorio. Il giudice di secondo grado sbaglia. La Corte d’appello accoglie il ricorso e si arriva in Cassazione e la Suprema Corte, con la sentenza numero 4399/12 depositata il 20 marzo scorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata. La Corte territoriale, del resto, nel decidere ha disatteso quelli che sono gli orientamenti consolidati ormai in materia. L’amministratore è legittimato passivo per le liti avente ad oggetto interessi comuni dei condomini. La Suprema Corte ribadisce infatti come «la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio prevista dall’articolo 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all’esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio». Anche per le azioni di natura reale vale lo stesso. Inoltre, La legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino in tal caso, l’amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all’assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini. I proprietari del cortile hanno la legittimazione attiva rispetto all’azione proposta per la costituzione della servitù a favore di tutti gli altri condomini. Infine, la Suprema Corte ricorda che «deve essere esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passo coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell’indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l’imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una qualitas fundi, non possono essere circoscritti al solo condominio che ne richiese la costituzione».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 13 gennaio – 20 marzo 2012, numero 4399 Presidente Goldoni – Relatore Proto Ritenuto in fatto Ritenuto che ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l'esame del ricorso ha depositato la seguente relazione Osserva in fatto. Con ricorso ex ari 688 c.p.c. il Condominio di via omissis proponeva denuncia di danno temuto in conseguenza di lavori di scavo che erano eseguiti nel confinante cortile di proprietà dei fratelli L. e, nel merito, chiedeva dichiararsi l'inesistenza di un diritto di transito veicolare attraverso l'androne del Condominio. Il giudice rigettava il ricorso e convertiva il rito per l'esame del merito. I fratelli L. si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda eccependo l'esistenza di una servitù di passaggio acquisita per usucapione o destinazione del padre di famiglia a carico del condominio esterno sull'androne condominiale e a vantaggio delle unità immobiliari del corpo di fabbrica interno. Pendendo tale causa, i fratelli L. proponevano, nei confronti del predetto condominio, domanda diretta alla costituzione di servitù di passaggio coattivo attraverso l'androne condominiale. Le due cause erano riunite e il Tribunale di Milano, con sentenza del 13/4/2004, respinte le domande del condominio di via omissis e dichiarava l'esistenza del diritto di servitù di passaggio sia pedonale che veicolare, acquisito per usucapione, attraverso l'androne del condominio di via omissis , a favore del Condominio di via omissis - corpo interno e a carico del Condominio di via omissis fronte strada accertava, a favore dei proprietari delle unità immobiliari del corpo interno, alcuni connessi diritti ritenuti strumentali rispetto all'esercizio della servitù di transito. Avverso la sentenza proponeva appello M G. deducendo che la sentenza era stata pronunciata contro un soggetto l'amministratore del condominio fronte strada privo di legittimazione passiva rispetto all'azione di riconoscimento della servitù, che andava ad incidere sui diritti dei singoli condomini e che, a loro voltai, fratelli L. sarebbero stati privi di legittimazione attiva e di interesse ad agire rispetto a tale azione. 11 condominio di via omissis rimaneva contumace. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20/1/2010 dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio e rimetteva gli atti al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini di via omissis . La Corte territoriale riteneva che dai fratelli L. fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di riconoscimento della servitù di passo carraio riguardante anche i diritti dei singoli condomini nei confronti dei quali, quindi, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio e che pertanto l'amministratore del condominio fosse privo di legittimazione passiva riteneva inoltre che i fratelli L. fossero privi di legittimazione attiva quanto all'azione proposta per la costituzione della servitù a favore di tutti i condomini del corpo interno del condominio. I fratelli L. per S L. i suoi eredi propongono ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Osserva in diritto Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 1131 comma 2 c.c. e dell'articolo 102 c.p.c. in quanto - sarebbe stata ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell'amministratore del condominio nei confronti del quale era stata proposta l'eccezione riconvenzionale volta all'accertamento della servitù di passaggio senza considerare che non era stata proposta una domanda, ma una semplice eccezione - sarebbe stato erroneamente applicato l'articolo 1131 comma 2 c.c. che, differentemente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, consente di proporre anche azioni di natura reale nei confronti dell'amministrazione del condominio quando queste abbiano ad oggetto parti comuni dell'edificio. Il motivo è fondato. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui si ritiene di doversi uniformare anche nel presente caso, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio prevista dall'articolo 1131 co. 2 c.c. per ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza distinzione tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna, ed in deroga, quindi, alla disciplina applicabile per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi e di litisconsorzio necessario, risponde all'esigenza di rendere più agevole per i terzi la chiamata in giudizio del condominio Cass. 21/1/2004 numero 919 . E anche recentemente si è affermato che ai sensi dell'articolo 1131 secondo comma cod. civ., la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini Cass. 10/11/2010 numero 22886 . Il principio erroneamente affermato dalla Corte di Appello, si risolve, quindi, in una disapplicazione della lettera e della stessa ratio dell'articolo 1131 comma 2 c.c., norma che è appunto diretta a favorire il terzo che voglia iniziare un giudizio nei confronti di un condominio consentendogli di notificare la citazione al solo amministratore anziché a tutti i condomini, fermo restando ovviamente, che il problema qui posto concerne la capacità dell'amministratore di essere convenuto e non il diverso problema della legittimazione a resistere in giudizio, che attiene alla gestione della controversia da parte dei condomini. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione degli articolo 81, 100, 102 c.p.c. anche in relazione agli articolo 1027, 1051, 1071,1105 e 1139 c.c. nella parte in cui viene richiesta una integrazione del contraddicono anche dal lato attivo sull'assunto per il quale i L. non erano legittimati a richiedere l'accertamento della servitù di passo carraio anche a favore degli altri condomini del corpo interno. Anche questo motivo è fondato deve essere esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio in un giudizio per la costituzione della servitù di passo coattivo, instaurato da un comproprietario del fondo dominante, sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una qualitas fundi, non possono essere circoscritti al solo condomino che ne richiese la costituzione Cass. 29/1/1969 numero 247 . In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 c.p.c. per essere accolto in considerazione della manifesta fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo . Considerato che il ricorso è stato fissato per l'esame in camera di consiglio, che è stata effettuata la comunicazione alla parte costituita e la comunicazione al P.G. Preso atto che gli intimati non si sono costituiti Considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore. Che pertanto deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.