Sullo straordinario la privacy non vale: nominativi e compensi vanno comunicati alla Rsu

Antisindacale la condotta del datore che non comunica alle Rsu gli importi e i nominativi dei lavoratori ai quali viene corrisposto lo straordinario, se previsto dal Ccnl l’interesse collettivo prevale sulla privacy.

La Rsu ha diritto a conoscere gli importi e i nominativi dei lavoratori ai quali viene corrisposto lo straordinario. E 48 ore prima delle riunioni le delegazioni sindacali hanno anche diritto ad entrare in possesso dei documenti sui quali si baserà la discussione dei punti all’ordine del giorno. Sempre che ciò sia previsto dal contratto collettivo di lavoro. Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Treviso con un decreto ex articolo 28 della legge 300/70 depositato il 31 gennaio scorso, con il quale ha dichiarato antisindacale la condotta datoriale omissiva degli obblighi di informazione ai sindacati. Compensi trasparenti se lo dice il CCNL. Il giudice monocratico ha spiegato che sui dati che riguardano lo straordinario non c’è privacy che tenga. In ciò confortato dal Garante della privacy che, all’articolo 2.3. della Linee guida in materia di trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, ha stabilito che l’informazione sindacale avente per oggetto anche dati nominativi del personale, per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi e la corretta erogazione di trattamenti economici accessori, se prevista dai contratti collettivi, va fornita in ogni caso. In ciò equiparando le norme pattizie alle norme di legge e regolamento cui fa riferimento l’articolo 19, comma 3 del D. Lgs. 196/03. L’interesse collettivo prevale sul diritto alla riservatezza se previsto dal CCNL. In altre parole, fermo restando che i dati personali, in via generale, devono essere considerati riservati, se le leggi, i regolamenti o i contratti collettivi contengono specifiche disposizioni che ne consentono la pubblicità o comunque l’accesso a terzi, tali disposizioni prevalgono sulla normativa generale sulla privacy. E siccome nel caso di specie la contrattazione collettiva impone alla parte datoriale di consegnare alla Rsu i prospetti recanti i nominativi e i relativi importi dei compensi straordinari erogati, l’inadempimento di tale obbligo in capo alla parte datoriale va qualificato alla stregua di condotta antisindacale. La Rsu ha diritto a conoscere in anticipo i documenti oggetto della contrattazione. Idem per quanto riguarda la documentazione di supporto dei punti all’ordine del giorno della tornate di contrattazione, ove tale adempimento, evidentemente finalizzato alla previa presa di contezza degli argomenti oggetto di contrattazione, sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. L’antefatto. La questione era nata dopo che un dirigente scolastico si era rifiutato di consegnare alla Rsu il prospetto riepilogativo dell’utilizzo del Fondo di istituto e, cioè, delle risorse che vengono impegnate nelle Istituzioni scolastiche per pagare lo straordinario ai dipendenti. Prospetto che avrebbe dovuto indicare analiticamente i nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, le attività singolarmente svolte , gli impegni orari e i relativi compensi. E in più il dirigente scolastico aveva anche rifiutato di fornire ai rappresentanti sindacali con almeno 48 ore di anticipo i documenti relativi alle materie oggetto della contrattazione negli incontri fissati con le Rsu. Di qui il ricorso ex articolo 28 L.300/70 e la condanna dell’Amministrazione convenuta a fornire quanto richiesto, in uno alla condanna al pagamento delle spese legali. La nozione di condotta antisindacale. Il giudice monocratico ha motivato la pronuncia spiegando, inoltre, che nel caso in esame la condotta antisindacale sussisteva, perché il comportamento del dirigente scolastico risultava caratterizzato dagli elementi essenziali a tal fine richiesti. E cioè l’attualità della condotta o , comunque, il perdurare dei suoi effetti. A nulla rilevando l’eventuale intenzionalità del comportamento datoriale, atteso che, per giurisprudenza costante , ciò che conta è che il comportamento era oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi tutelati dall’Organizzazione sindacale ricorrente.

Tribunale di Treviso, decreto 30 gennaio 2012 Giudice del lavoro M. De Luca In fatto Con ricorso depositato il 30.11.12 la associazione sindacale Gilda Unams di Treviso esponeva che il Dirigente Scolastico pro tempore dell’istituto convenuto aveva omesso, nonostante reiterate richieste, di fornire le informazioni circa l’impiego del Fondo d’istituto per l’anno scolastico 2010/11, con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi. La ricorrente sosteneva che tale comportamento era antisindacale in quanto contrastante con l’articolo 6 del CCNL di settore e con gli articolo 1 e 7 del Contratto Integrativo d’Istituto, tutte norme che prevedono il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati analitici dell’utilizzo del Fondo d’Istituto La ricorrente lamentava anche che il Dirigente Scolastico non aveva preso in considerazione le esigenze personali di alcuni membri della RSU nel fissare una riunione sindacale nel mese di ottobre 2011, non aveva consegnato la relazione finale responsabile CIC e la relazione finale per l’orientamento dell’anno scolastico 2010/11 ed infine si rifiutava di fornire alla RSU con 48 ore di anticipo i documenti relativi ai punti all’ordine del giorno degli incontri sindacali. Concludeva, pertanto, chiedendo fosse dichiarata l’antisindacalità delle denunciate condotte e fosse ordinata la cessazione dei comportamenti antisindacali, in particolare fosse ordinato di consegnare la documentazione sopra richiamata. Si costituiva l’Istituto Ipsia “Carlo Scarpa” di Montebelluna rilevando che le norme del Contratto Integrativo d’Istituto richiamate dal sindacato ricorrente contrastavano con norme di rango superiore, in particolare con la disciplina di tutela della privacy, e pertanto erano nulle in applicazione dell’articolo 40, comma 3 quinquies del Dlgs 165/2001, come modificato dall’articolo 54 del Dlgs 150/2009. Quanto all’articolo 6 del CCNL, osservava l’Istituto che detta norma non impone la comunicazione ai sindacati di dati nominativi con importi di somme erogate, né la consegna di documenti su richiesta generica, tantomeno con 48 ore di anticipo rispetto alla riunione convocata. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. All’udienza del 12.1.2012, dopo la discussione, il Giudice si riservava. In diritto Si premette che affinché un comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che la condotta sia idonea a ledere gli interessi collettivi di cui sia portatrice l’organizzazione sindacale. Requisito essenziale dell’azione di cui all’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori è l’attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti. Quanto all’elemento soggettivo è nettamente prevalente l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è sufficiente ad integrare una condotta antisindacale un comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi tutelati dalle organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro. Ciò premesso ritiene questo Giudice che il rifiuto del Dirigente Scolastico pro tempore dell’istituto convenuto di fornire alla ricorrente associazione sindacale le informazioni circa l’impiego del Fondo d’istituto per l’anno scolastico 2010/11, con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che avevano avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi integri gli estremi del comportamento antisindacale, in quanto lede le prerogative riconosciute alle organizzazioni sindacali in una materia particolarmente delicata come quella della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola. Prerogative che, nel caso in esame, sono riconosciute da precise disposizioni della contrattazione collettiva. L’articolo 6 del CCNL Scuola prevede che sono materia di informazione successiva ai sindacati - nominativi del personale utilizzato nelle attività e i progetti retribuiti con il fondo di istituto - la verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. Il contratto integrativo d’Istituto dell’Ipsia “Carlo Scarpa”, in vigore per il corrente anno scolastico, prevede espressamente all’articolo 1 che “ Copia dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del Fondo d’Istituto e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi nell’ambito del diritto all’informazione viene consegnata alle R.S.U ”. Contrariamente a quanto sostenuto dal Dirigente Scolastico detta previsione non contrasta né con le disposizioni del CCNL né con la disciplina della privacy. Quanto al rapporto tra articolo 6 del CCNL e disciplina della contrattazione integrativa è sufficiente osservare che quest’ultima dà sostanza a quel diritto d’informazione sulla delicata materia della gestione e distribuzione delle risorse finanziarie della scuola, già previsto dalla norma sopra citata del contratto collettivo. Quanto alla disciplina in materia di privacy e in particolare all’articolo 19, comma 3, del Dlgs. numero 196/03, che recita “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”, si osserva che è lo stesso Garante della privacy a prevedere che oltre alle leggi e ai regolamenti anche i contratti collettivi, nazionali e integrativi, possano contenere previsioni che permettono di trattare e comunicare lecitamente alle organizzazioni sindacali informazioni di natura personale v. articolo 2.3 delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico - 14 giugno 2007 . Al punto 5.2 delle Linee guida il Garante consente che l’informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi e la corretta erogazione di trattamenti economici accessori, ove sia previsto dalla contrattazione collettiva, come nel caso in esame articolo 6 CCNL e articolo 1 del Contratto Integrativo d’Istituto . È vero che al punto 2.3 il Garante suggerisce alle parti sociali di prevedere, di regola, nell’ambito della disciplina contrattuale un accesso preliminare del sindacato a dati aggregati e soltanto in presenza di specifiche esigenze di verifica consentire al sindacato di conoscere anche informazioni personali relative a singoli, ma si tratta di un auspicio. Le parti potranno tenere conto del suggerimento del Garante nella stipula del prossimo contratto integrativo d’Istituto, ma allo stato è fuori discussione che la disciplina contrattuale consente alla Gilda di conoscere i nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse e i singoli compensi. In definitiva il Dirigente Scolastico non può invocare la disciplina sulla privacy per negare al ricorrente sindacato le informazioni circa l’impiego del Fondo d’istituto per l’anno scolastico 2010/11, con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari relativi e compensi. In questi termini, in presenza di contratti integrativi d’Istituto analoghi a quello in esame, si sono pronunciati il Tribunale di Cassino sentenza 9.3.03 .e il Tribunale di Camerino decreto 2.1.06 . Il rifiuto del Dirigente Scolastico di fornire i richiesti dati integra, pertanto, una condotta antisindacale. Alla stessa stregua si può considerare come antisindacale il rifiuto del Dirigente di fornire ai rappresentanti sindacali con 48 ore di anticipo il materiale relativo ai punti dell’Ordine del Giorno degli incontri fissati con le RSU per la contrattazione integrativa. In tal senso, infatti, dispone l’articolo 10 del contratto integrativo d’Istituto. È ovvio che la richiesta sindacale, tutelata dal citato articolo 10, deve avere ad oggetto dei documenti specifici e relativi alle materie oggetto di contrattazione. Quanto alle altre questioni sollevate nel ricorso, la diatriba circa la convocazione della riunione di ottobre 2011 non è più attuale e il Dirigente Scolastico ha dato atto, nella sua memoria difensiva, di aver fornito alle organizzazioni sindacali i chiarimenti richiesti sulla relazione finale del responsabile CIC e sulla relazione finale per l’orientamento. Nulla sul punto ha replicato parte ricorrente per cui si deve ritenere la questione superata. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. 1. Dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Dirigente Scolastico del convenuto Istituto, consistito nel rifiuto di consegnare alla RSU dell’Istituto un prospetto riepilogativo dell’utilizzo del Fondo scolastico per l’anno 2010/11 con l’indicazione analitica dei nominativi dei lavoratori che hanno avuto accesso alle risorse, attività singolarmente svolte, impegni orari e relativi compensi, nonché il rifiuto del Dirigente Scolastico di, fornire ai rappresentanti sindacali con almeno 48 ore di anticipo i documenti relativi alle materie oggetto di contrattazione negli incontri fissati con le RSU. 2. Ordina, pertanto, al convenuto Istituto, nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore, di consegnare alla RSU ricorrente la documentazione richiesta. 3. Condanna l’Istituto convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in euro 1.000,00, oltre IVA e CPA. 4. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.