Gravi danni riportati da una donna, ma i limiti fissati nell'atto di citazione in primo grado favoriscono le richieste della compagnia assicurativa.
Attraversa la strada utilizzando le strisce pedonali. Come vuole la regola oltre che il buon senso . Eppure viene investita da un automobilista, riportando gravi danni. E, alla fine, deve bere anche il calice amaro della beffa, ovvero un risarcimento che passa da 103mila euro a soli 19mila euro.La decisione 'al ribasso', assunta dalla Corte di Appello, viene ora confermata anche dalla Cassazione sentenza numero 18100, III sezione civile, depositata ieri , chiarendo che la sentenza di primo grado quella dei 103mila euro era 'macchiata' dal vizio di ultrapetizione.Domanda risarcitoria limitata. Come detto, in primo grado viene riconosciuta una cifra superiore ai 100mila euro per compensare i danni subiti dalla donna investita. Ma in Appello la posizione assunta dalla compagnia assicurativa rimette tutto in discussione.Cosa c'è in ballo? Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che a fronte di una domanda risarcitoria espressamente dichiarata, in atto di citazione, limitata entro la competenza del pretore, aveva poi ampliamente valicato quei limiti l'aumento, immotivato ed illogico , della percentuale di invalidità permanente la contestazione della legittimità del risarcimento del danno patrimoniale, in assenza di qualsiasi prova rilevante in parte qua fornita dalla danneggiata .Per il giudice dell'Appello le critiche mosse dalla compagnia assicurativa sono legittime. Risultato? Il risarcimento riconosciuto alla donna va fissato in appena 19.430 euro.Nessun ampliamento. La carta del ricorso in Cassazione è l'ultima soluzione per chiedere un risarcimento più corposo. E il nodo, ovviamente, è il vizio di ultrapetizione.Per il ricorrente la decisione presa in Appello è assolutamente da rivedere. Per i giudici di piazza Cavour, invece, essa va riconfermata. Per quale ragione? Perché la Corte d'Appello ha correttamente quantificato il danno entro i limiti del petitum espressamente indicato nell'atto di citazione in primo grado con istanza integrante gli estremi della cosiddetta clausola di contenimento, e non anche in conseguenza del superamento del limite di competenza allora pretorile modificatosi nelle more del giudizio . Difatti, come testimoniato da giurisprudenza ad hoc, la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento, è viziata da ultrapetizione .A questo quadro, poi, si aggiunge l'impossibilità di un'indagine sui temi del mancato riconoscimento del danno patrimoniale e delle risultanze della Ctu .La chiusura è la conferma della sentenza d'Appello, e, quindi, la conferma della limitata somma riconosciuta come risarcimento alla donna investita.