In vigore dal 1° settembre nuove regole su organizzazione, procedure, articolazioni e competenze delle funzioni aziendali di controllo, che tengono conto della specificità della materia dell'antiriciclaggio.
D'intesa con Consob e Isvap. Approda nella G.U. numero 81 dell'8 aprile, il provvedimento del 10 marzo scorso, con cui Banca d'Italia detta le disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo .Audit e segnalazioni. In particolare, vengono individuate - le modalità di adempimento degli obblighi di verifica del cliente e di registrazione - le procedure e i controlli interni volti ad assicurare il rispetto delle regole antiriciclaggio o di prevenzione del finanziamento al terrorismo.Destinatari del provvedimento. Il provvedimento si rivolge a banche, società di intermediazione mobiliare, Sicav, società di gestione del risparmio, Poste, Cassa depositi e prestiti, società fiduciarie, agenti di cambio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto ex articolo 106 Tub e coloro che svolgono l'attività di money transfer.Vale la proporzionalità. Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano secondo il principio di proporzionalità conseguentemente bisognerà tener conto della forma giuridica, delle dimensioni, dell'organizzazione, delle peculiarità e della complessità dell'attività svolta .Quali requisiti vanno osservati nella governance interna? Va nominato un responsabile ad hoc per la funzione antiriciclaggio. Tuttavia, è possibile esternalizzare e attribuire la responsabilità della funzione a un amministratore che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative. Inoltre, in assenza dell'unità di revisione interna, i relativi compiti possono essere assegnati a un amministratore anch'egli privo di deleghe operative. Infine, l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette va ufficializzata.Norme in vigore dal prossimo 1° settembre. Obiettivo del provvedimento presidiare il controllo del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Banca d'Italia, provvedimento 10 marzo 2011 G.U. 8 aprile 2011, numero 81Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231.LA BANCA D'ITALIAVista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo Vista la legge 25 gennaio 2006, numero 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22 Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, numero 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11, la legge 30 luglio 2010, numero 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, numero 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231 D'intesa con la Consob e l'Isvap Adottal'accluso Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, numero 231. Il testo del Provvedimento è scaricabile in formato pdf cliccando qui