Risarcimento danni da lesioni patite dal dipendente pubblico: chi decide?

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata alla P.A. una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti di propri dipendenti che di soggetti non legati ad essa da rapporti di lavoro.

Affermata la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata alla P.A. una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti di propri dipendenti che di soggetti non legati ad essa da rapporti di lavoro. Si sono così espresse le sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1875 del 27 gennaio 2011.La fattispecie. Mentre usciva dall'ascensore al secondo piano interrato dell'ospedale, un dipendente della ex usl cadeva riportando la frattura del femore egli sosteneva che l'infortunio fosse dipeso proprio dal malfunzionamento dell'ascensore, arrestatosi ad un livello inferiore di quello del pavimento. Per ottenere il risarcimento dell'intero danno patito, il lavoratore si rivolgeva al TAR, che tuttavia declinava la propria giurisdizione. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato rigettava l'appello, evidenziando come il rapporto lavorativo rappresentasse una mera occasione dell'evento dannoso , poiché quest'ultimo si era verificato per violazione di obblighi che non gravavano sull'Amministrazione ospedaliera quale datore di lavoro, ma riguardava piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento degli ascensori in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, che frequentavano l'ospedale a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Il dipendente pubblico ricorreva per cassazione, ma senza successo. Violazione degli obblighi datoriali o violazione del neminem leadere? La S.C. afferma che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30 giugno 1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto alla P.A. costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovvero se sia dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore di lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem leadere.Al Tar solo la responsabilità contrattuale della P.A. In particolare, per i giudici di Piazza Cavour, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata alla P.A. una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che di estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.Lite al G.O. se lo stesso incidente accaduto al dipendente pubblico poteva capitare a qualsiasi altra persona. Pertanto, in applicazione di tali principi e in considerazione del fatto che l'infortunio occorso al dipendente si sia verificato il 20 febbraio 1987, la S.C. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in quanto si tratta di una controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace di incidere sulla generalità delle persone che accedevano all'ospedale.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 18 - 27 gennaio 2011, numero 1875Presidente Vittoria - Relatore TirelliFatto e dirittoRilevato che in data omissis A.G., alle dipendenze dell'USL come impiegato presso l'azienda ospedaliera omissis , è caduto in terra riportando la frattura del femore mentre usciva dall'ascensore al secondo piano interrato dell'ospedale che in considerazione di quanto sopra ed asserendo che l'infortunio era dipeso dal malfunzionamento dell'ascensore, che si era arrestato ad un livello inferiore di quello del pavimento, l'A. si è rivolto al TAR del Friuli Venezia Giulia per ottenere il risarcimento dell'intero danno patito che il giudice adito ha, però, declinato la giurisdizione avuto riguardo al petitum sostanziale ed alla situazione soggettiva dedotta che il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, sottolineando in proposito che il rapporto lavorativo aveva rappresentato una mera occasione dell'evento dannoso , perché quest'ultimo si era verificato per violazione di obblighi che non gravavano sull'Amministrazione ospedaliere come datore di lavoro , in quanto concernevano piuttosto la salvaguardia delle condizioni di funzionamento degli ascensori in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, ossia di un numero indefinito di persone che frequentavano l'ospedale a prescindere dall'esistenza o meno di un rapporto d'impiego che l'A. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in definitiva, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto ritenere la propria giurisdizione perché, da parte sua, aveva espressamente qualificato l'azione come contrattuale, richiedendo la condanne della controparte al risarcimento del danno biologico e morale per violazione del_'articolo 2087 cc e di altre specifiche norme antinfortunistiche che la Gestione Stralcio della USL numero X Udinese e l'Azienda Ospedaliere - Universitaria omissis hanno depositato controricorso, con il quale hanno contestato la fondatezza dell'avversa tesi che così riassunte le rispettive posizioni del le parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già da tempo stabilito che ai fini della individuazione del giudice destinato a conoscere le cause di risarcimento danni da lesioni patite dal pubblico dipendente prima del 30/6/1998, occorre verificare se il fatto illecito ascritto all'Amministrazione costituisca espressione di responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ovverosia se sia in tesi dipeso dalla violazione degli obblighi propri del datore lavoro oppure dalla violazione del generale divieto del neminem leadere che a tal fine è irrilevante la qualificazione data dal danneggiato all'azione, perché quello che conta sono i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito , nel senso che deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario qualora sia stata addebitata all'Amministrazione una condotta la cui capacità lesiva possa indifferentemente esplicarsi sia nei confronti dei dipendenti che degli estranei, mentre deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in sia stata denunciata una condotta tale da escluderne qualsiasi rilevanza nei confronti dei soggetti non legati all'Amministrazione da un rapporto di pubblico impiego C. Cass. 2008/18623, 2009/5468 e 2009/15849 che in applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va nel caso di specie dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario perché come già evidenziato dal Consiglio di Stato, trattasi di controversia diretta a far valere una responsabilità da comportamento capace d'incidere sulla generalità delle persone che accedevano all'ospedale che il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei l'A. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.P.Q.M.La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna A.G. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.