In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la normativa prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Ne consegue che, in tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nell’avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.
Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 21558 del 22 ottobre 2015. Vicenda. Un contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a multe e spese di giustizia, oltre interessi e sanzioni, evidenziando vari profili l'illegittimità dell’atto stesso. Il giudice di prima istanza ha rigetto il ricorso introduttivo. La sentenza di primo grado è stata impugnata dal contribuente innanzi al giudice del gravame che ha confermato la decisione impugnata, rilevando la correttezza della notificazione della cartella di pagamento prodromica all'intimazione, in quanto effettuata dal concessionario con le forme dell'articolo 26, D.P.R. numero 602/73 senza necessità della compilazione dell'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che erroneamente la CTR aveva ritenuto la legittimità della notificazione della cartella eseguita in via diretta dal concessionario, non estendendosi a quest'ultimo la possibilità, conferita unicamente agli uffici finanziari, di procedere alla notifica con raccomandata con avviso di ricevimento senza avvalersi dell'Ufficiale postale. Pronuncia. La Cassazione ,con la citata pronuncia, ha respinto il ricorso del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni, desunte dalle statuizioni precedenti dello stesso giudice di legittimità. L’articolo 26, d.P.R. numero 602/73 recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , sotto la rubrica “Notificazione della cartella di pagamento”, stabilisce che la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. numero 602/1973, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39, d.M. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'articolo 26 del d.P.R. numero 602/1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. Gli Ermellini, facendo applicazione di tale orientamento, ormai consolidato, hanno ritenuto del tutto valida la notifica così eseguita dal concessionario. Conclusioni. La notifica della cartella di pagamento, come prevede espressamente l'articolo 26 del d.P.R. numero 602/73,così come modificato dall'articolo 12 del d.lgs. numero 46/99 con decorrenza dal 1 luglio 1999, può avvenire anche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, non è necessaria la stesura della relata di notifica. La cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento non essendo necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario e delle forme di cui agli articolo 137 e ss. del codice di rito Cass. numero 15948/2010 sez. T . La cartella di pagamento è suscettibile di essere notificata direttamente dall'Agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento non essendo necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario e delle forme di cui agli articolo 137 e ss. del codice di rito. Il legislatore con la formulazione dell'articolo 26 D.P.R. 602/73 ha previsto una specifica autonoma forma di notifica delle cartelle esattoriali che può essere effettuata, a differenza delle normali notifiche, con il semplice invio dell'atto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non risultano quindi necessarie in questi casi le normali formalità previste per le notifiche ordinarie di cui all'articolo 137 e seguenti cpc, ed in particolare l'articolo 148 cpc, da effettuarsi a mezzo ufficiale giudiziario od atri soggetti all'uopo incaricati, procedure che sono invece necessarie in caso di avvisi di accertamento. La notificazione della cartella può intervenire non a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, ma direttamente da parte del Concessionario a mezzo del servizio postale, in applicazione dell'articolo 26 d.P.R. numero 602/73. Tale norma disciplina espressamente la notificazione della cartella di pagamento e prevede alternatività tra notificazione con le modalità ordinarie e quella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. È da ritenere che l'articolo 26 citato disciplini un autonomo procedimento di notificazione della cartella di pagamento, procedimento nel quale non è previsto l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario il concessionario semplicemente procede alla notificazione con raccomandata e avviso di ricevimento. È richiesta la formazione di un plico chiuso e la norma aggiunge la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma. L'articolo 26, comma 1, d.P.R. numero 602/73 prevede per la cartella esattoriale modalità di notificazione a mezzo posta autonome e diverse da quelle previste dall'articolo 60 d.P.R. numero 600/73 e ciò in virtù del rinvio operato dall'ultimo comma, con la conseguenza che non occorre una relazione di notificazione essendo sufficiente l'avviso di ricevimento sottoscritto per la validità della notificazione La notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell'esattore, dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto l'avviso di ricevimento della raccomandata assistito dall'efficacia probatoria di cui all'articolo 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico Cass. numero 6198/15 sez. T . La notifica eseguita dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 26 d.P.R. numero 602/73, come modificato dall’articolo 12 d.lgs. numero 46/99 prevede espressamente che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso la raccomandata è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto». Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata la concessionaria, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica. Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente , anche quando si tratta del concessionario della riscossione. Del resto, è regola pacifica che chi vuol far valere una pretesa in sede giudiziale deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento Cass. numero 9533/15 .
Corte di Cassazione, sez. IV Civile, ordinanza 23 luglio – 22 ottobre 2015, numero 21558 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto B.G. impugnava l’intimazione di pagamento relativa a multe e spese di giustizia - anni 1996 e 1990 - oltre interessi e sanzioni, deducendone sotto vari profili l’illegittimità. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione con sentenza impugnata dalla parte contribuente innanzi alla CTR del Lazio che, con pronunzia numero 781/01/13, depositata il 19.12.2013, confermava la decisione impugnata rilevando la correttezza della notificazione della cartella di pagamento prodromica all’intimazione, in quanto effettuata dal concessionario con le forme dell’articolo 26 dPR numero 602/73 senza necessità della compilazione dell’avviso di ricevimento da restituire al mittente. La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito Equitalia sud spa con controricorso. Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 26 dPR numero 602/73. Lamenta che erroneamente la CTR aveva ritenuto la legittimità della notificazione della cartella eseguita in via diretta dal concessionario, non estendendosi a quest’ultimo la possibilità, conferita unicamente agli uffici finanziari, di procedere alla notifica con raccomandata con avviso di ricevimento senza avvalersi dell’Ufficiale postale. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 2719 c.comma Lamenta che in relazione alla statuizione del giudice di appello secondo la quale risulta in atti che la notifica della cartella sia stata eseguita, dopo vari tentativi, il 30.3.2006 ex articolo 140 c.p.c. la CTR non aveva considerato che ai fini del perfezionamento della notifica era necessario il deposito unitamente alla relata anche della copia della cartella di pagamento. Equitalia sud spa ha chiesto il rigetto del ricorso rilevandone l’infondatezza. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte è ferma nel ritenere che il concessionario può avvalersi direttamente della notifica diretta dei propri atti in forza dell’articolo 26 dPR numero 602/73 - cfr. Cass. nnumero 11708/11 15948/10 14327/09 2288/11 1091/2013. Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass. numero 6395/2014, ove si è affermato che In quanto la seconda parte del comma 1 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato articolo 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. A tale principi si è pienamente uniformato il giudice di appello. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente appunta le sue critiche alla sentenza riportando uno stralcio che non risulta dal testo della decisione qui impugnata, peraltro introducendo un tema d’indagine che non risulta essere stato formulato ritualmente nei pregressi gradi del giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di Equitalia come da dispositivo. P.Q.M. Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia sud spa liquidandole in euro 900,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del dPR numero 115/2001 ndr articolo 13 comma 1 quater del dPR numero 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.