Se il contribuente non si è costituito in giudizio, perché l’appello non è stato notificato al difensore presso il suo nuovo studio, è nulla, per difetto del contraddittorio processuale, la sentenza del giudice del gravame favorevole al Fisco.
Tale assunto è stato precisato dall’ordinanza numero 20209 del 8 ottobre 2015 della Corte di Cassazione. Il caso. Il giudice del gravame ha confermato l’avviso di accertamento catastale, concernente il riclassamento dell’unità immobiliare del contribuente, ritenendo, a differenza dei giudici di prime cure, che l’Ufficio aveva adeguatamente giustificato il contestato innalzamento della rendita. Con il ricorso in Cassazione il contribuente ha eccepito, in particolare, la nullità della sentenza di secondo grado, in ragione del difetto di notificazione dell’atto d’appello. Infatti, nella relata, il messo dava atto di non aver potuto perfezionare la notifica perché il difensore costituito in primo grado si era trasferito in altro studio. Ebbene, gli Ermellini, con la pronuncia citata hanno accolto l’impugnazione del contribuente. Nel processo tributario, ha statuito la Corte, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’articolo 17, comma 1, d.lgs. numero 546/92, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal 10° giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tal caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del suo studio, ma tocca al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, d.lgs. numero 546/92. La sentenza impugnata è nulla, secondo la suprema Corte, poiché pronunciata dal giudice del gravame in difetto del contraddittorio processuale. La controversia è stata rimessa al giudice del gravame, che dovrà valutare se sussistano i presupposti per disporre il rinnovo della notifica ex articolo 291 del c.p.c Elezione di domicilio. Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell’articolo 17, comma 1, d.lgs. numero 546/1992, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell’art 17, comma 3, d.lgs. numero 546/1992. In buona sostanza, nel caso in cui la parte elegga domicilio presso lo studio del procuratore, questi non ha l’onere di comunicare il proprio cambiamento di indirizzo alla controparte. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, non configura l’onere del procuratore domiciliatario, di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, operando siffatto onere solo per il domicilio eletto autonomamente dalla parte. Per il giudice di legittimità, viceversa, sussiste l’onere dell’ufficio notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione ossia il nuovo indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario. Peraltro, qualora nonostante tali ricerche ricorra l’ipotesi dell’assoluta incertezza circa l’effettivo luogo di elezione di domicilio, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, d.lgs. numero 546/1992, la notificazione deve essere effettuata ritualmente presso la cancelleria della Commissione tributaria, essendo divenuta inefficace la precedente elezione, stante l’irreperibilità in loco del domiciliatario procuratore.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 23 luglio – 8 ottobre 2015, numero 20209 Presidente Iacobellis – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza numero 100/18/2010 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso di B.M. ed ha così confermato l’avviso di accertamento catastale contenente il riclassamento di una unità immobiliare urbana sita in Napoli. La predetta CTR ha motivato la decisione -dopo aver dato atto che la parte appellata non risultava costituita nel senso che il classamento precedente a quello notificato con l’avviso risultava del tutto inadeguato mentre l’Ufficio aveva sostenuto con dati congrui e giustificati l’innalzamento della rendita. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia non si è costituita. Il ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. può essere definito ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso centrato sulla violazione del combinato disposto degli articolo 17, 51 e 38 del D.Lgs. 546/1992 nonché degli articolo 137, 139, 330 c.p.c. la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia omesso di rilevare il difetto della notificazione dell’appello, per quanto risultante dalla relata di notifica in atti, nella quale l’ufficiale notificatore dava atto di non avere potuto perfezionare la notifica siccome il difensore costituito in primo grado si era trasferito in altro studio. La censura appare fondata e da accogliersi. Basta dare qui seguito alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'articolo 17, comma 1, del d. lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Tale onere di notificazione è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l’elezione del domicilio dalla medesima parte operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo. In tale caso il difensore domiciliatario non ha l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, ai sensi dell'art 17, comma terzo, del d.lgs. n, 546 del 1992 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 26313 del 02/12/2005 . Consegue da ciò la necessità di dichiarare nulla la sentenza di appello con tutti gli atti successivi alla omessa notifica dell’appello , siccome pronunciata nel difetto del contraddittorio processuale, con la restituzione del processo al medesimo giudice del merito ai fini dell’eventuale rinnovo della notifica, ove ne sussistano i presupposti. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con accertamento della nullità della sentenza di appello. Roma, 30 luglio 2014 ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui. Dichiara nulla la decisione impugnata e rinvia alla CTR Campania che, previa rinnovazione del giudizio in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.