Al G.A. le liti sui condizionatori abusivi, collocati dai vecchi proprietari, che deturpano la facciata condominiale

Nella fattispecie del 2009 i due condizionatori erano stati installati dai dante causa dei ricorrenti non è la classica lite sul decoro architettonico, riguardando l’impugnazione di una sanzione amministrativa. Essa, malgrado la chiara responsabilità dei precedenti proprietari, è stata loro elevata, perché è di natura reale e di carattere ripristinatorio, per cui deve essere saldata da chi ha la disponibilità dell’immobile. Infine per installare i condizionatori era obbligatoria la DIA o la SCIA . Il G.O. adito aveva dichiarato la sua incompetenza a favore del TAR, perché il caso rientrava nell’attività edilizia e negli strumenti urbanistici.

Sono queste le massime ricavabili dalla sentenza del TAR Lazio, sez. I quater , n. 10826 del 14 agosto 2015, che ha il pregio di chiarire il riparto di responsabilità per le opere abusive poste in essere dai vecchi proprietari, ma imputate ai nuovi. Il caso. Una società ed alcuni privati cittadini contestavano la sanzione elevata nel 2009 nei loro confronti perché i loro dante causa, prima del 1993, avevano installato due condizionatori sulla facciata del condominio, deturpandola, senza il dovuto titolo abilitativo DIA o SCIA . Si noti come il TAR consideri indifferenti sia questo dato che il lasso di tempo intercorso tra la violazione e la sanzione che è riferibile a chi detiene l’immobile. Era stata impugnata innanzi al Tribunale di Civitavecchia che dichiarò la propria incompetenza in materia a favore del TAR sentenza n. 168/2009 che ha confermato la sanzione pari ad € 516, dichiarando l’estraneità della ditta e di uno dei nuovi proprietari ricorrenti. Quale termine per la riassunzione? Per la translatio iudicii si conservano gli effetti e gli atti del precedente processo se riassunto tempestivamente nei termini di legge. Dato che non era ancora vigente la riforma ex l. n. 69/2009, si deve far riferimento al termine semestrale, correttamente rispettato. Chi paga la multa per gli abusi edilizi dei vecchi proprietari? È indifferente ai fini della legittimità della misura sanzionatoria adottata l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10 della legge n. 47/85 e norme successive, per il loro carattere ripristinatorio e non punitivo , hanno natura reale e ben possono essere comminate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno la disponibilità dell’immobile, ovvero a carico del proprietario, a prescindere da ogni verifica sull’imputabilità del fatto, già in ragione della omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata . Quale prescrizione? È indubbio che la lite s’inscriva nella materia urbanistico-edilizia e paesistica e nel relativo potere di controllo della PA e quindi è imprescrittibile dimodoché l'accertamento dell'illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonché applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione CdS n. 1650/2014 . Liceità della sanzione. È indubbio che rientri nell’attività edilizia, soggetta a DIA o SCIA, l’installazione dei condizionatori che incida indubbiamente sul decoro della facciata e sul prospetto dello stabile, dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi . Stante la natura vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi, le opere realizzate in assenza di tale titolo abilitativo sono legittimamente sanzionate ai sensi del combinato dell’art. 37 d.P.R. n. 380/1981 e della l. n. 47/1985. Per questi motivi il ricorso è infondato e quindi respinto. Spese compensate.

TAR Lazio, sez. I quater, sentenza 21 maggio – 14 agosto 2015, numero 10826 Presidente Orciuolo – Estensore Lo Presti Fatto e diritto Con ricorso notificato in data 10 marzo 2009 i ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata determinata in Euro 516,00 la sanzione amministrativa dovuta per l’istallazione di due condizionatori senza aver presentato la prescritta D.I.A. L’impugnazione, già proposta davanti al Tribunale civile di Civitavecchia, è stata traslata davanti a questo Giudice a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario secondo la sentenza numero 168/2009 del Tribunale di Civitavecchia. Con il ricorso si assume in primo luogo l’estraneità della società ricorrente e di Arriga Maria rispetto al fatto contestato, che non sarebbe loro imputabile essendo l’installazione dei condizionatori riferibile ad epoca precedente l’acquisizione, da parte dei predetti, della disponibilità dell’immobile. Si deduce poi difetto di motivazione, difetto dei presupposti, illogicità, sviamento, violazione della legge 689/81, considerato il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, asseritamente in data precedente all’anno 1993, quindi addirittura in epoca precedente all’entrata in vigore del dpr 380/01, dell’art. 22 TUE e della legge 662/96. Inoltre, secondo i ricorrenti, sarebbe maturata la prescrizione della sanzione ex art. 28 delle legge 689/81. Si è costituito in giudizio il Comune di Civitavecchia per resistere al gravame. Alla pubblica udienza del giorno 21 maggio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione nel merito. Preliminarmente il Tribunale osserva che gli effetti giuridici, sostanziali e processuali, della domanda devoluta al giudice privo di giurisdizione si conservano nel giudizio proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, in forza degli art. 24, 111 e 113 cost., quando la domanda, proposta tempestivamente innanzi al giudice privo di competenza giurisdizionale, sia tempestivamente riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione ed invero, siccome chiarito anche dal giudice delle leggi, la funzione di rendere praticabile la translatio iudicii con la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice risultato privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile in ogni tempo e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto di conseguenza il termine perentorio per la riassunzione, per le fattispecie antecedenti alla disciplina legislativa sulla translatio iudicii di cui all'art. 59, l. 18 giugno 2009 numero 69, deve individuarsi, facendo applicazione, in via analogica dell'art. 50 c.p.c. che, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva un termine di sei mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito. Nel caso di specie il difetto di giurisdizione è stato dichiarato dal Tribunale di Civitavecchia con sentenza in data 5.2.2009, mentre il ricorso impugnatorio davanti a questo Giudice è stato notificato in data 10 marzo 2009, cosicchè può essere ritenuto tempestivo rispetto al termine sopra menzionato. Nel merito il ricorso è infondato. In primo luogo il Collegio osserva che è indifferente ai fini della legittimità della misura sanzionatoria adottata l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10 della legge numero 47/85 e norme successive, per il loro carattere ripristinatorio e non punitivo , hanno natura reale e ben possono essere comminate nei confronti di coloro che, a vario titolo, hanno la disponibilità dell’immobile, ovvero a carico del proprietario, a prescindere da ogni verifica sull’imputabilità del fatto , già in ragione della omessa adozione di iniziative volte al ripristino della legalità violata. Va poi ricordato che l'ordinamento non assoggetta ad un regime di prescrizione l'esercizio dei poteri di controllo e di sanzione da parte delle amministrazioni competenti in materia urbanistico-edilizia e paesistica dimodochè l'accertamento dell'illecito amministrativo urbanistico-edilizio e paesaggistico, nonché applicazione delle relative sanzioni, possono intervenire anche dopo il decorso di un rilevante lasso temporale dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente, con la conseguenza che esso cessa soltanto dopo la materiale esecuzione della sanzione cfr. di recente Consiglio di Stato , sez. V, 08/04/2014 numero 1650 . Del resto, l’asserita risalenza delle opere contestate all’anno 1993 costituisce affermazione di parte ricorrente non assistita da alcun principio di prova, a fronte delle risultanze del verbale redatto dalla Polizia Municipale in atti mentre non vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. ora s.c.i.a. dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Legittimamente dunque l’amministrazione ha proceduto ad irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/81 e di cui alla corrispondente fattispecie della legge 47/85 in relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a Il provvedimento impugnato appare quindi correttamente ed adeguatamente motivato, anche in considerazione della natura vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto siccome infondato. Le spese di lite possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.