Ancora chiarimenti dall’INPS sul Fondo di solidarietà residuale

Tornando sul tema caldo del Fondo di solidarietà, sul quale era intervenuta la Circolare numero 100/2014, il Messaggio INPS numero 6897 dell’ 8 settembre comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Difficoltà tecniche nell’aggiornare le procedure informatiche più tempo a disposizione. Con riferimento alla circolare INPS numero 100 del 2 settembre 2014, avente ad oggetto le disposizioni del D.M. numero 79141 del 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale introdotto all’articolo 3, comma 19, della Riforma Fornero Legge numero 92/2012 , tenuto conto delle difficoltà tecniche nell’aggiornamento delle procedure informatiche dell’Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens relativo al versamento del contributo ordinario dovuto per le predette mensilità valgono sempre le istruzioni dettate al punto 6.2 della circolare numero 100/2014. La tabella allegata. Oltre a comunicare le nuove tempistiche, l’INPS – nel messaggio numero 6897 dell’8 settembre – allega una tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende CSC codice statistico contributivo, C.A. codice di autorizzazione e codice Ateco2007 rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo. Si specifica in ogni caso che il possesso delle sopra dette caratteristiche non determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale rimane in subordine alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. fonte www.lavoropiu.info

TP_LAV_mess.INPS6897