La legge 11 agosto 2014, numero 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 192 del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo ha convertito il decreto legge 26 giugno 2014 numero 92 che detta disposizioni urgenti sui rimedi risarcitori da sovraffollamento carcerario, sui limiti della custodia cautelare in carcere e ulteriori interventi in materia penitenziaria.
In particolare, si prevedono rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo Cedu . Necessità di adeguarsi al dictum della Corte di Strasburgo. Si ricorda che, con la sentenza Torreggiani contro Italia dell’8.1.2013, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha certificato la cronica violazione del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Cedu a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati per mancanza dello spazio minimo di almeno 3 metri quadrati fissato dalle regole penitenziarie europee. Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza-pilota leading case , ai sensi dell'articolo 46 Cedu, ed ha ingiunto allo Stato italiano di adeguarsi e di garantire «un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte». Il termine annuale di adeguamento è scaduto il 28 maggio 2014. Risarcimento “in natura”. L’introdotto articolo 35- ter della legge numero 354/1975 sull’ord. penit. aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l’adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che - quando l’attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l’articolo 3 Cedu si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti - il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto o del difensore munito di procura speciale , deve “compensare” il detenuto con l’abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione . Non può che esprimersi un deciso apprezzamento nella parte in cui introduce uno specifico rimedio risarcitorio in favore dei detenuti vittima di sovraffollamento carcerario, mediante la previsione di un'inedita forma di risarcimento 'in natura' consistente in uno sconto di pena di 1 giorno per ogni 10 giorni trascorsi in situazione di sovraffollamento secondo gli standard individuati dalla giurisprudenza europea una soluzione che, sulla scorta dell'esperienza di altri paesi a noi vicini Germania e Spagna in testa , qualcuno aveva già proposto anche come rimedio all'irragionevole durata del processo, in via alternativa rispetto alla prescrizione del reato durante il processo cfr. Viganò, Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo , in penale contemporaneo 18 dicembre 2012 . Risarcimento monetario. L’articolo 35- ter , comma 2, ord. penit. considera l’eventualità in cui il residuo di pena da espiare non permetta l’integrale detrazione di pena prevista nel primo caso. Il magistrato di sorveglianza liquida il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in “condizioni inumane e degradanti” nei seguenti casi 1 il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale della citata detrazione percentuale perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare 2 quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell’articolo 3 Cedu sia stato inferiore a 15 giorni. Pregiudizio sofferto in custodia cautelare . Analogo risarcimento di 8 euro al giorno è previsto in favore di chi abbia subito il pregiudizio di cui all'articolo 3 Cedu in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena ovvero abbia ormai espiato la pena della detenzione. L'azione relativa va proposta entro 6 mesi dalla cessazione della custodia o della detenzione davanti al tribunale del distretto di residenza, che decide in composizione monocratica in camera di consiglio con decreto non reclamabile. Disciplina transitoria . Sono state dettate delle disposizioni transitorie riguardanti coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 2014 , abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere. In questi casi, entro sei mesi da tale data, proporre l’azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza. I detenuti che abbiano già avanzato ricorso alla Corte europea per violazione dell'articolo 3 Cedu, entro sei mesi a far data dal 28 giugno 2014, se non è intervenuta decisione sulla ricevibilità del ricorso, possono fare domanda di risarcimento ai sensi del nuovo articolo 35- ter dell'ordinamento penitenziario a pena di inammissibilità la domanda deve indicare la data di presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo. Le altre interpolazioni normative . Si è integrato il contenuto dell’articolo 678 c.p.p, relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo che se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell’udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia che ne informa, a sua volta, il Ministero degli esteri. Se previsto da accordi internazionali, analoga comunicazione va fatta alla Corte che ha pronunciato la condanna. Si è inoltre modificata la disciplina della procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo articolo 97- bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p. stabilisce come regola che l’imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza accompagnamento disciplina l’eccezione, ovvero l’accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere esigenze processuali o di sicurezza. Infine, attraverso la modifica dell’articolo 24 delle disposizioni di attuazione del procedimento penale minorile d.l. numero 272/1989 , nei casi in cui l’agente, pur avendo commesso il reato o il presunto reato da minorenne, non abbia compiuto 25 anni prima il limite era di 21 anni al momento dell’esecuzione della misura restrittiva, si prevede che 1 l’esecuzione della pena detentiva, o della misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva ovvero di una misura cautelare, sia disciplinata dal procedimento minorile 2 l'autore o il presunto autore del reato sia affidato al personale dei servizi minorili. I limiti all’applicazione della custodia cautelare . La disposizione che ha subito le maggiori modifiche in sede di conversione è l’articolo 8 del d.l. numero 92/14 che, sostituendo l’articolo 275, comma 2- bis , c.p.p., nella formulazione originaria prevedeva che non potesse « applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni ». In seguito alle nuove modifiche, invece, l'articolo 275, comma 2- bis c.p.p., il divieto generale introdotto dal d.l. numero 92/2014 soggiacerà invece ad una serie cospicua di deroghe, non applicandosi a ai casi previsti dal comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. quando si tratti di delitti di cui all’articolo 416-bis c.p. o avvalendosi delle condizioni dello stesso articolo b all'ipotesi in cui l'imputato agli arresti domiciliari abbia trasgredito le relative prescrizioni articolo 276, comma 1- ter , c.p.p. c ai casi in cui l'imputato abbia trasgredito le prescrizioni inerenti ad altra misura cautelare articolo 280, comma 3, c.p.p. d ai procedimenti per i delitti di incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, furto in abitazione e furto con strappo, nonché per tutti i numerosissimi delitti contemplati dall'articolo 4- bis della legge numero 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e in tutte le ipotesi infine in cui, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di luogo di esecuzione idoneo ai sensi dell'articolo 284, comma 1, c.p.p. La legge di conversione ha altresì sostituito l'ambiguo inciso «pena detentiva da eseguire» che aveva fatto pensare alla necessità di scomputare dal calcolo dei tre anni di pena detentiva la custodia cautelare eventualmente già eseguita con quello inequivoco di «pena detentiva irrogata».
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