A terra l’anziana scippata: condanna anche per il reato di lesioni

In azione due cugini il più grande è l’ideatore. Sanzionato anche il minorenne, che ha dato un contributo sostanziale. A inchiodarlo le immagini di una telecamera di sorveglianza.

Cugini in azione in un parcheggio. Presa di mira un’anziana donna, che viene scippata e finisce rovinosamente a terra. Sotto accusa soprattutto il cugino maggiorenne, ideatore del colpo. Condannato però anche il cugino minorenne, che ha dato un contributo sostanziale, tanto da essere ritenuto colpevole di furto con strappo” e lesioni personali” Cassazione, sentenza n. 49684/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 30 ottobre 2017 . Condotta. L’episodio si verifica in Umbria. Lo scenario è un parcheggio, munito però di impianto di videoripresa . Proprio le immagini disponibili permettono di ricostruire la condotta dei due ragazzi accusati di avere provato a scippare una signora, facendola anche cadere a terra. Per quanto riguarda il minorenne, egli è ritenuto colpevole di avere dato un contributo all’azione ideata dal cugino maggiorenne. Su questo fronte le immagini captate dalla videosorveglianza fanno emergere come il cugino più piccolo, messo a parte del proposito di commettere un furto con strappo , abbia tenuto un comportamento chiaramente indicativo di una volontà criminosa, coincidente con quella dell’autore materiale . In particolare, egli ha pienamente coadiuvato il cugino più grande sia nella fase preliminare, attraverso l’arrivo attuato insieme nel parcheggio, sia nella fase propriamente più esecutiva . A quest’ultimo proposito, il minorenne è considerato anche responsabile delle lesioni riportate dalla vittima dello scippo. Ciò perché, osservano i giudici della Cassazione, il verificarsi di lesioni personali a carico di un’anziana, vittima del delitto di furto con strappo, costituisce un’evenienza tutt’altro che imprevedibile . Anzi, viene aggiunto, è probabile che, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, l’integrità stessa della persona possa subirne una qualche ripercussione .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 – 30 ottobre 2017, n. 49684 Presidente Sabeone – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Perugia - Sezione per i Minorenni - con la sentenza impugnata confermava quella del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, che, in data 3 giugno 2015, aveva condannato alla pena di giustizia Ba. Ab. perché riconosciuto colpevole del delitto continuato di tentativo di furto con strappo aggravato in concorso e di lesioni personali in concorso, commesso in Gubbio il 17 dicembre 2011 in danno dell'anziana Ro. Fi 2. Propone ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore, Avv. Gi. Bo., affidando l'impugnazione a tre motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod, proc. pen 2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e il vizio di motivazione, poiché la Corte territoriale, male interpretando il materiale probatorio - segnatamente il contenuto delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell'esecutore materiale del tentato furto con strappo, Ba. Mo. il contenuto delle plurime dichiarazioni rese dall'imputato e dal concorrente Bo. Ma. il contenuto delle immagini captate dall'impianto di videoripresa installato nel parcheggio in cui il fatto predatorio aveva avuto luogo -, aveva errato tanto nel fare applicazione dell'istituto del concorso morale nel reato, posto che i risultati del procedimento probatorio non davano conto né del previo accordo tra i correi né del contributo efficiente e consapevole alla realizzazione del reato apportato dall'imputato, che dei criteri che devono guidare il giudice nella valutazione delle prove, in particolare di quelli relativi alla chiamata in correità. Donde ne era derivata una resa motivazionale palesemente illogica del percorso ricostruttivo e valutativo della vicenda. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 110 cod. pen., e il vizio argomentativo in riferimento all'attribuzione all'imputato del delitto di lesioni personali cagionate alla vittima del tentativo di furto con strappo. Evidenzia, in particolare, che il fatto del menzionato reato era tutt'altro che prevedibile dall'imputato quale concorrente morale nel delitto di cui al capo A della rubrica, essendo rimasto acclarato dall'istruttoria dibattimentale compiuta che l'anziana donna era caduta al suolo perché Ba. Mo. inciampando le si era appoggiato addosso ed oltretutto essendo tale dinamica precedente e non successiva al tentativo di furto. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen. e quello di motivazione, non essendo dato comprendere secondo quali modalità il Tribunale avesse operato le riduzioni di pena in riferimento alle attenuanti generiche accordate come prevalenti e al tentativo, palesandosi le stesse, in ogni caso, errate in difetto. Vieppiù apparivano violati i criteri direttivi legali non essendosi tenuto conto della precarietà socio economica dell'impugnante che avrebbe per ciò stesso meritato maggiore clemenza nella determinazione della pena inflittagli. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Pur dietro la formale prospettazione di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione, il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'impugnante articola, invero, doglianze non consentite nel giudizio di legittimità. Rammentato, in via generale, che l'apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, che è libero di valutare gli elementi raccolti nell'istruzione e nel dibattimento, organizzandoli e dando ad essi, singolarmente considerati e nel loro complesso, il peso e il significato più plausibile, con la conseguenza che il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla sola congruità della motivazione Sez. 6, n. 7347 del 16/01/1990, On., Rv. 184406 , deve parimenti essere segnalato che, con orientamento unanime, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che, in tema di sindacato in cassazione della valutazione della chiamata di correo operata dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità un controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento. Il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire cioè giudice del contenuto della prova, trattandosi di un compito estraneo a quello istituzionalmente affidatogli, anche perché, con il nuovo codice di rito, il travisamento del fatto è stato espunto dai vizi concernenti la motivazione, essendo richiesto che eventuali contrasti siano interni a quest'ultima Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Be. e altri, Rv. 264577 Sez. 4, n. 5821 del 10/12/2004 - dep. 16/02/2005, Al., Rv. 231302 Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998 - dep. 04/02/1999, Ar. ed altri, Rv. 213444 . Il rispetto di tali canoni interpretativi è di tutta evidenza nell'incedere dell'argomentazione sviluppata dal giudice censurato, che ha dato atto di come dalle dichiarazioni del chiamante in correità, stimate credibili ed attendibili, e riscontrate con i dati ritraibili dalle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente e dal correo maggiorenne e dalle immagini captate dall'impianto di videosorveglianza installato nel luogo in cui il tentato furto con strappo si era verificato, emergesse che l'imputato, già messo a parte dal cugino Ba. Mo. del proposito di commettere un furto con strappo - come da lui stesso ammesso -, avesse tenuto un comportamento - registrato dalle telecamere di videosorveglianza - chiaramente indicativo di una volontà criminosa dell'imputato coincidente con quella dell'autore materiale, il quale, tra l'altro, doveva ritenersi, sulla base delle comuni massime di esperienza, che avesse tratto dalla presenza dei due compartecipi quantomeno un maggior senso di sicurezza nella propria condotta Sez. 2, n. 6684 del 11/02/1985, Vio, Rv. 170009 Sez. 5, n. 4416 del 09/04/1983, Ma., Rv. 158985 Sez. 2, n. 9241 del 15/04/1983, Im, Rv. 16101 . Alla stregua dell'insegnamento impartito da questa cattedra nomofilattica secondo cui, ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016 - dep. 14/11/2016, Si. e altro, Rv. 26817701 , la presenza dei due coimputati nella contestualità del verificarsi del fatto -immediatamente alle spalle dell'autore materiale del tentativo di furto, il quale a sua volta procedeva a ridosso della vittima - è stata correttamente qualificata a titolo di concorso di persone nel delitto contestato, dovendo sottolinearsi come le modalità della condotta del Ba. Ab. costituiscano inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale, in relazione alla maggiore facilità di azione derivante dall'operare in gruppo, o morale, in ragione del sostegno psichico prestato al Ba. Mo Donde deve riconoscersi che la condotta dell'imputato ha arrecato un preciso contributo causale al fatto, avendo egli pienamente coadiuvato il cugino sia nella fase preliminare, attraverso l'arrivo attuato insieme nel parcheggio, sia nella fase propriamente esecutiva. 2. E' del pari destituito di fondamento il rilievo che attinge il profilo dell'attribuzione all'imputato del delitto di lesioni personali cagionate alla vittima del tentato furto con strappo. A parte le deduzioni di merito che non possono trovare spazio al cospetto di questo giudice di legittimità, deve convenirsi con la Corte territoriale che il verificarsi di lesioni personali a carico di un'anziana, vittima del delitto di furto con strappo, costituisce un'evenienza tutt'altro che imprevedibile, atipica e svincolata dal concordato reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., posto che, sebbene nella fattispecie in parola la violenza si eserciti esclusivamente sulla cosa Sez. 2, n. 34206 del 03/10/2006, Vaccaro, Rv. 234776 , è ben probabile che, a causa della relazione fisica che intercorre tra la cosa sottratta e la persona che la detiene, l'integrità della persona stessa possa subirne una qualche ripercussione, come accaduto nel caso scrutinato sulla base delle peculiarità dell'agire dei concorrenti sulle quali il giudice censurato si è congruamente soffermato. 3. Inammissibili sono le censure in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, i relativi vizi non essendo stati dedotti con l'atto di appello. V'è, comunque, da rilevare che le doglianze sul punto non colgono in ogni caso nel segno, non emergendo l'illegalità della pena inflitta all'imputato, vieppiù in assenza di specifica deduzione delle ragioni per le quali il giudice avrebbe dovuto operare il computo della pena a partire dal limite edittale minimo della comminatoria di legge. 4. Le considerazioni che precedono impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La minore età del ricorrente impone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.