L’Enac emana, dopo una consultazione pubblica online, la nuova versione del regolamento sui Mezzi aerei a Pilotaggio remoto Sapr Droni . Il regolamento, in vigore dal 15 settembre 2015, introduce molteplici novità e semplificazioni dall’utilizzo dei droni per attività di ricerca all’utilizzo dei droni inferiori a 2 kg e a 0,3 kg in aree urbane all’introduzione di un nuovo titolo aeronautico.
Il nuovo regolamento. L’Ente nazionale per l’aviazione Enac emana, dopo avere promosso una consultazione pubblica on line sul proprio sito istituzionale, l’aggiornamento e la revisione del regolamento sui droni adottato fra i primi paesi nel mondo nel dicembre 2013 . Il settore dei droni, come emerso anche in sede di Commissione europea comunicazione 8 aprile 2014 , è in enorme sviluppo e ha forti ricadute sulla ricerca, innovazione e occupazione e pone molteplici sfide al sistema regolatorio. Il nuovo regolamento è finalizzato a contemperare le necessarie garanzie di sicurezza dei cittadini sorvolati e le certezze di uso di tali mezzi per gli operatori che intendono farne uso è necessario, secondo l’Enac, elaborare concetti operativi concept of operations dedicati, a fronte dei quali definire il set di requisiti differenziati attraverso i quali conseguire livelli di sicurezza appropriati alla esposizione al rischio associato allo specifico concept of operations. Il regolamento introduce un nuovo titolo aeronautico per i piloti APR e riconosce in tal modo che la sicurezza delle operazioni dipende in modo sostanziale dalla capacità di essi. I requisiti. La relazione introduttiva del regolamento chiarisce che se per le operazioni più semplici, operazioni non critiche condotte in condizioni VLOS volo a vista è accettabile conseguire un livello di sicurezza basato essenzialmente sulle capacità del pilota remoto, titolare di un titolo areonautico in corso di validità, e di semplici procedure operative, predisposte dall’operatore ed oggetto di sola dichiarazione, per le operazioni più critiche i requisiti tengono in maggiore conto sia i mezzi arerei con livelli di affidabilità crescenti, che l’operatore mediante un sistema di autorizzazioni più pregnante. Ricerca e sviluppo. La nuova versione del regolamento approfondisce il profilo dell’attività di ricerca e sviluppo che viene definita «attività di ricerca pura o finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi» e che è soggetta a specifica autorizzazione Enac articolo 5 e 8 . Il regolamento prevede per le operazioni VLOS volo a vista il nuovo limite di 500 metri di distanza del APR drone dal pilota e di 150 metri di altezza massima. Il nuovo regolamento sancisce l’ingresso agli APR di massa uguale o inferiore ai 2 kg e sotto i 300 grammi. Le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa al decollo minore o eguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto autorizzato articolo 12 . I droni possono sorvolare la aree urbane, non sono richiesti requisiti organizzativi ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e l’effettuazione della manutenzione prevista. Le operazioni specializzate realizzate con APR di massa inferiore o uguale a 0,3 kg e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Dichiarazioni dei piloti. I piloti devono presentare, ai sensi dell’articolo 9, attraverso il sito web istituzionale di Enac, una dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni dello stesso regolamento e deve indicare le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste e deve fornire i dati della targhetta identificativa del SAPR. Le limitazioni. I droni di massa inferiore o eguale a 2 kg e 0,3 kg non possono sorvolare assembramenti di persone per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone. Il regolamento approfondisce la tematica delle sanzioni e prevede all’articolo 30 che l’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’ autorizzazione Enac per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per operazioni non critiche, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1174 del Codice della navigazione. Viene confermato l’obbligo di assicurazione obbligatoria articolo 32 e richiamati ma non approfonditi la normativa e i relativi adempimenti privacy articolo 34 malgrado la recente opinion numero 1 del 2015 a cura del gruppo Garanti privacy europei WP Art.29 . Le autorizzazioni rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni rese mantengono la loro validità ma decadono dal 1° luglio 2016 ed entro tale termine devono essere convertite in accordo con i nuovi requisiti articolo 37 . Il nuovo regolamento che entrerà entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo sul sito internet 15 settembre 2015 apre, rispetto alla precedente edizione, ai droni inferiori ai 2 kg e costituisce una pietra angolare per costruire un sistema sicuro e adeguato al settore dei droni, settore in continua evoluzione e trasformazione.
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