Stazioni metro inaccessibili ai disabili: ATAC e Roma Capitale condannati per discriminazione

Ancora una volta il Tribunale di Roma pronuncia una condanna di ATAC per condotta discriminatoria nei confronti di un disabile e, a quanto pare, per la prima volta anche del Comune di Roma che controlla o meglio avrebbe dovuto controllare ATAC.

L’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 giugno 2014 contiene un pesante j’accuse nei confronti dell’amministrazione di Roma Capitale destinata ad avere sicure ripercussioni politiche e giuridiche dal momento che i principi affermati coinvolgono il trasporto pubblico della Capitale, uno dei punti critici della vita quotidiana che coinvolge la vita di tutti. Ascensori non funzionanti e senza personale. La storia questa volta ha riguardato un quattordicenne costretto sulla sedia a rotelle che era stato portato dalla madre in gita a Cinecittà con la metro A un viaggio partito dalla stazione Cipro per intendersi quella fino a poco tempo fa indicata come fermata per i Musei Vaticani con arrivo a Cinecittà. Due fermate che - secondo quanto indicava il sito della società di trasporti capitolina - avrebbero dovuto essere “accessibili” anche ai disabili. Ed invece, una volta arrivati alla fermata di Cinecittà è iniziata un’odissea per la famiglia costretta, a quanto si apprende dal ricorso, a fare tutto da sola per uscire dalla stazione metro nessun ascensore funzionante, personale non presente e, addirittura, sempre secondo la ricostruzione del ricorrente, senza aver ricevuto l’ausilio della polizia che non sarebbe intervenuta. Unica “consolazione” la risposta del Comune di fare una segnalazione all’ATAC per iscritto una strada che quotidianamente viene indicata, ma dalla quale molto spesso non si ottengono risposte con la conseguenza che l’immagine del Comune e dell’ATAC viene seriamente compromessa agli occhi dei cittadini. Un silenzio da parte di tutte le istituzioni che ha determinato la famiglia a ripercorrere il viaggio, accompagnati però, questa volta, da una troupe televisiva e, poi, a promuovere un ricorso per condotta discriminatoria nei confronti sia della società di trasporti sia del Comune di Roma. Un contesto consapevole della previsione dell’evento. Il Tribunale di Roma con l’ordinanza del 10 giugno scorso ha accolto il ricorso presentato e per l’effetto ha condannato sia ATAC che Roma Capitale. Entrambi hanno agito - scrive il giudice con parole decise - «in un contesto di volontà consapevole della previsione dell’evento, per la violazione di legge, regolamenti e discipline, propedeutici alla manifestazione esteriore di una condotta discriminatoria nei confronti dei soggetti affetti da disabilità motorie». Irricevibili le motivazioni di ATAC. Per il Tribunale di Roma non ci sono scusanti servoscala e ascensori obbligatorie per legge erano disponibili, ma ATAC non si è neppure preoccupata di avvertire gli utenti del mancato funzionamento, così creando le premesse per il disagio, in quanto, arrivati a destinazione, avvertono come non possibile uscire dalla metropolitana a causa della loro disabilità. Ed ancora, per il Tribunale la mancanza di personale non può certo costituire un alibi e ciò specialmente laddove si rifletta sulla «essenzialità della operatività degli impianti di elevazione e di traslazione installati nelle stazioni metropolitane». Responsabile anche Roma Capitale. Ma v’è ancora di più. Ed infatti, il Tribunale di Roma afferma anche la responsabilità di Roma Capitale, azionista esclusivo dell’azienda di trasporti ATAC con la quale ha stipulato un apposito contratto di servizio. Una posizione che avrebbe dovuto portare Roma Capitale a controllare e verificare l’andamento del servizio pubblico - specialmente in una città come Roma in presenza di un afflusso di residenti e turisti considerevole. Ed invece, Roma Capitale sembra essersi disinteressata di tutto questo e, quindi - sempre secondo il giudice capitolino - è responsabile per concorso colposo nel pregiudizio subito dal ricorrente. Anzi, secondo il giudice il piano delle assunzioni del personale ATAC - fatto che egli dice essere notorio per essere stato oggetto di attenzione giudiziaria come riportato dai mass media qualche dubbio su questo punto sia consentito esprimerlo dal momento che non so se possa parlarsi effettivamente di notorio - rispondeva a logiche diverse da quelle di funzionalità del servizio. Inevitabile, viste le premesse, la condanna di ATAC e Roma Capitale a cessare il comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente rimuovendo gli effetti della discriminazione mediante la predisposizione di personale e di strumenti adeguati tali da garantire il funzionamento permanente dei servoscala e degli ascensori ubicati presso le stazioni della metropolitana e a risarcire il danno non patrimoniale quantificato in 2.500 euro nonché a pubblicare a loro spese un estratto della ordinanza su un quotidiano a maggiore diffusione sul territorio comunale oltre a pagare le spese processuali.

Tribunale di Roma, sez. II Civile, ordinanza 4 – 10 giugno 2014 Giudice Archidiacono Esposizione dei fatti rilevanti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione La valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt.115-116 c.p.c. delle risultanze probatorie serie, precise e concordanti emergenti dalla lettura degli atti e dei documenti oggetto di produzione documentale ad iniziativa delle parti costituite, consente di formare sicuro convincimento sulla esistenza dei fatti costitutivi della responsabilità ascritta nella domanda giudiziale proposta dai ricorrenti alla parte resistente Roma Capitale e alla parte chiamata in causa ATAC s.p.a., sia nei presupposti fattuali da ritenersi esaurientemente documentati e comprovati all'esito della assunzione dei mezzi di prova, sua negli elementi di diritto rinvenienti il fondamento normativo nella disciplina dettata dalla legge numero 67\2006 nella previsione della fattispecie astratta configurata e riassunta nel comma 3 dell'articolo 2, della cosiddetta discriminazione indiretta contraddistinta da un comportamento imputabile al soggetto privato, e\o ad una amministrazione pubblica, nel caso di specie esattamente identificati nella società di trasporto pubblico e nell'ente pubblico territoriale, a forma e contenuti all'apparenza neutrali e indifferenziati, ma nella realtà in un contesto di volontà consapevole della previsione dell'evento, per la violazione di leggi regolamenti e discipline, propedeutici alla manifestazione esteriore di una condotta discriminatoria nei confronti dei soggetti affetti da disabilità motorie nella cui categoria deve essere ricompreso il diretto interessato minore M.P Una esatta e precisa ricostruzione dello svolgimento dei fatti e delle circostanze conforme alla esposizione contenuta in atto introduttivo, confermata dai documenti e dagli atti istruttori, pone in evidenza una duplice omissione addebitabile direttamente al gestore diretto ATAC s.p.a., obbligato a allestire gli strumenti tecnici e il personale operativo di stazione per consentire il funzionato degli impianti installati nelle stazioni di Cipro e di Cinecittà, consistenti negli ascensori e nei sovrascale, una preliminare omissione determinata da una mancata informazione adeguata mediante pubblicazione giornaliera nei siti appositamente predisposti sulla rete internet intestati alla azienda di trasporto pubblico per assicurare alla utenza la evidenziazione dello stato del servizio e della funzionalità degli impianti di stazione anzi descritti in tempo reale della Metropolitana, e comunicazione mediante tabelle luminose nelle principali stazioni degli stessi dati informativi, al fine di escludere nei confronti della categoria dei soggetti affetti da disabilità motorie il verificarsi di situazioni di serio disagio fisiopsichico corrispondente alla constatazione di essere rimasti intrappolati al livello inferiore senza alcuna possibilità di risalire fino all'uscita preventivata. Un ulteriore profilo di responsabilità per omissione ascrivibile al gestore della linea metropolitana, si pone in evidenza se si considera che nel caso in esame gli impianti di elevazione destinati alle persone degli utenti esistono e sono operativi nella stazione della Linea A di Cinecittà ma non sono stati provvisti del necessario personale operatore di stazione prescritto, soprattutto nelle giornate prefestive o festive quali erano i giorni 05\01\2013 e 14\04\2013, per difficoltà di reperimento del personale necessario a coprire i turni di orario corrispondenti al funzionamento in esercizio di Metro Ferrovie nel corso della giornata. Le giustificazioni dedotte dal gestore devono essere considerate come irricevibili in ragione della essenzialità della operatività degli impianti di elevazione e di traslazione installati nelle stazioni metropolitane sia per assicurare un efficiente servizio di trasporto pubblico adeguato anche a soddisfare le esigenze delle persone utenti affette da disabilità motorie, sia della palese incongruenza della giustificazione rispetto alle dimensioni del volume di traffico ferroviario e dei numeri dell'utenza sia al costante e intenso afflusso di turisti nella Capitale destinati in numero rilevante a avvalersi dei mezzi di trasporto pubblico quali metro e ferrovie, proprio in coincidenza temporale con i giorni precedenti e con i giorni festivi, afflusso esigente per evitare mediocri figure e commenti e rilievi lesivi della immagine della città, una adeguata copertura di personale operativo per assicura il funzionamento degli impianti destinati a consentire ai disabili di accedere con adeguata assistenza di impianti e personale di servizio, al servizio pubblico di trasporto urbano relativo alle linee metropolitane. Il richiamo alle disposizioni dell' articolo 25, comma 7, concernente la non vincolatività delle prescrizioni dettate dalla norma per le stazioni e le fermate non presenziate, deve essere reputato come del tutto in conferente se si osserva che trattasi di disciplina specifica in materia di gestione delle stazioni ferroviarie, disciplina affatto diversa da quella prevista nel comma 5 del'articolo 24 per le stazioni metropolitane per le quali è previsto un preciso obbligo di installazione di idonei ascensori e rampe per le persone non deambulanti. Con riferimento alla posizione processuale di Roma, Capitale, si deve rilevare che i profili di responsabilità emergono precisi e chiari in linea indiretta, se si considera che l'ente pubblico territoriale si identifica con l'Azionista esclusivo di riferimento della società di gestione, che è esistito un vincolo contrattuale denominato contratto di servizio per la gestione del servizio pubblico locale di metropolitana per il periodo temporale 2005\2011 approvato con deliberazione di giunta numero 474/2005, che per fatto notorio emergente dagli articoli dei principali quotidiani di Roma, nel 2012, fondati su notizie circostanziate apprese dalle indagini, coinvolgenti i soggetti principali del trasporto pubblico della capitale, è stato dato corso a numerose assunzioni di personale affatto corrispondente alle mansioni richieste dalle concrete esigenze di buon funzionamento della struttura aziendale di una impresa di trasporto delle persone, da presumersi, in ragione delle deduzioni specifiche della memoria di risposta ATAC s.p.a., comprendenti anche quelle mansioni di competenza degli operatori di stazione per assicurare il funzionamento degli impianti di elevazione e di traslazione delle persone, disabili e non, nell'assoluto disinteresse delle istituzioni locali tenute ad ottemperare ad un preciso dovere da assolversi nell'interesse della collettività e della tutela dei beni comuni, di controllo e di vigilanza sulle società di gestione avvalendosi dei poteri conferiti dalla qualificazione particolare di esclusivo azionista di riferimento. Detta inottemperanza ad obblighi e prescrizioni stabiliti dalla legge, determina nel caso in esame anche la responsabilità dell' ente pubblico territoriale per omesso controllo e omessa vigilanza negli atti concreti di amministrazione delle società partecipate, validamente esercitabili attraverso i consigli di amministrazione e i collegi sindacali evidentemente composti da rappresentanti designati dalle istituzioni locali. Detto comportamento della amministrazione comunale ha determinato, in linea di fatto, in ragione della sua rilevanza quando si discute di un comportamento colposo di natura omissiva produttivo di pregiudizio occorso all' utente del servizio pubblico di trasporto urbano, un concorso colposo di Roma Capitale atto il profilo sostanziale nell'evento lesivo subito da M.P. alla stregua dei presupposti fattuali e degli elementi di diritto della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ., e vincola la parte resistente a rispondere dei disservizi anzi descritti in solido con il gestore. P.Q.M. Visto l'articolo 702bis c.p.c. così provvede nella causa iscritta al r.g. numero 35759\2013 1 Accoglie la domanda proposta ai sensi della L. numero 67\2006, dai ricorrenti Associazione Luca Coscioni per la libertà e la ricerca scientifica, in persona del Segretario e legale rappresentante prò tempore dr.ssa F.Gallo, agente anche numero q. di procuratore speciale dei sigg.ri F.L., M.G., numero q. di esercenti la potestà genitoriale sul minore M.P., e per l'effetto ordina ai sensi dell'articolo 3, comma 3, la cessazione immediata del comportamento discriminatorio posto in essere in concorso dalle parti Roma Capitale, resistente, e ATAC s.p.a., chiamata, mediante predisposizione degli strumenti tecnici e del personale per assicurare a norma di legge il funzionamento degli impianti installati costituiti dagli ascensori e dai servoscala esistenti nelle stazioni della linea metropolitana Cipro e Cinecittà, per consentire al ricorrente M.P. di accedere alle stazioni anzidette e di fruire del servizio di trasporto pubblico offerto dalla linea metropolitana in condizione adeguate alla disabilità motoria di cui è affetto. 2 Condanna in solido Roma Capitale e ATAC s.p.a. al risarcimento del danno prodotto nei tempi e nelle circostanze descritte in atti, nella misura di euro 2.500,00 a favore di M.P 3 Ordina ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge numero 67\2006, la pubblicazione su uno dei quotidiani di maggiore diffusione locale, del presente provvedimento. 4 Condanna la parte resistente e la parte chiamata in solido al pagamento delle spese processuali ai ricorrenti in misura di euro 50,00 per esborsi, euro 2.100,00 per compensi forensi, oltre a epa e iva di legge.