La Cassazione si sostituisce alla Commissione e decide nel merito al contribuente che cessa l’attività, il credito IVA dev’essere rimborsato, e, certo, non può essere la mancata presentazione del modello VR ad impedirlo.
Non è dato sapere quale sia l’importo, ma ciò che è certo è che finalmente al contribuente, dopo dieci anni, è stato riconosciuto il suo diritto al rimborso del credito IVA 2004. Il caso. Così ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza numero 14981, depositata il 1° luglio 2014, su di un caso per il quale ha ritenuto superfluo ogni ulteriore accertamento e, decidendo nel merito, ha annullato la sentenza d’Appello che riteneva legittimo il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione all’istanza di rimborso del contribuente. Termine di prescrizione. Due sono gli errori commessi dalla CTR nel giudicare innanzitutto la cessazione dell’attività del contribuente, motivo della richiesta di rimborso, che fa scattare l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale e non quello biennale, ex articolo 21, d.lgs. numero 546/92, «applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche». La Corte, a tal proposito, ribadisce che proprio perché l’attività non prosegue «non sarebbe infatti possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo», mentre la disposizione di cui all’articolo 30, d.P.R. numero 633/72, che impone la detrazione del credito nell’anno successivo per i contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili nell’anno cui il credito Iva si riferisce, escludendo che possano chiederne il rimborso, «riguarda esclusivamente le imprese in piena attività». Restano escluse quelle fallite e le cessate. Manca il modello VR. Altrettanto errata la valutazione dell’Appello che faceva derivare la non spettanza del rimborso per via della mancata presentazione del modello VR. Conformi all’ormai consolidato orientamento, gli Ermellini ritengono sufficiente la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto il quale, se tempestivo, non può essere soggetto al termine biennale di decadenza ma a quello ordinario. In tal contesto, la presentazione del modello VR costituisce «solo presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso». fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 giugno – 1° luglio 2014, numero 14981 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da G.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Lecco numero 6/1/2010 che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 formulata dal contribuente, a seguito di cessazione della società in nome collettivo di cui era socio unitamente al fratello P. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.comma chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Motivi della decisione Assume il ricorrente la violazione dell’articolo 30 e 38 bis del dpr 633/72, e dell’articolo 21 del d.lgs. 546/92, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto non spettante il rimborso stante la mancata presentazione del modello V.R. La censura è fondata. Questa Corte Sez. 5, Sentenza numero 9794 del 23/04/2010 in tema di IVA, ha ritenuto che la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. numero 633 del 1972, articolo 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo . Questa Corte ha altresì chiarito che l’articolo 30 cit., laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili . Si è inoltre precisato Sez. 5, Sentenza numero 20039 del 30/09/2011 che deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello VR , che costituisce, ai sensi dell'articolo 38-bis comma 1 d.Iva, solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso come nel caso in esame attraverso la indicazione della somma nel quadro RX - imposta di cui si chiede il rimborso esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'articolo 21 procomma trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex articolo 2946 cod. civ. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004. I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di giudizio e di cassazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio dell'Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 compensando tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.