Con il Provvedimento numero 85733 del 25 giugno 2014, l'Agenzia ha approvato l'elenco degli studi di settore ammessi, per il periodo d'imposta 2013, al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10, d.l. numero 201/2011, che consente, tra l'altro, di beneficiare dell’esclusione da accertamenti analitico - presuntivi basati sulle presunzioni semplici e della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
I vantaggi. Esclusione da accertamenti analitico - presuntivi basati sulle presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, determinazione sintetica del reddito complessivo ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Sono i benefici cui ha diritto il contribuente laddove gli studi di settore applicabili rientrino nell'elenco ammesso al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10, d.l. numero 201/2011. Per il periodo d'imposta 2013, l'elenco - comprendente 116 studi, 26 in più rispetto al periodo d'imposta 2012 - è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento numero 85733 del 25 giugno 2014 Allegato 1 al provvedimento , e, secondo le stime della Sose Soluzioni per il Sistema Economico Spa, società per azioni del MEF interesserà quasi un milione e mezzo di contribuenti. Restano fuori dal regime premiale per il 2013 «alcuni studi delle attività professionali», e ciò alla luce del fatto – si spiega nel Provvedimento – che la particolare funzione di stima per essi prevista al momento «non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione». I requisiti. Per poter accedere al regime premiale in parola, è necessario che il contribuente •dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore •abbia assolto regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con l'indicazione fedele di tutti i dati previsti •risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. In riferimento alle suddette condizioni, il Provvedimento in esame precisa che è necessario che la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile e che, nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali. Inoltre, nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività di impresa sia per l'attività di lavoro autonomo , la congruità e la coerenza deve sussistere per tutti e due gli studi applicabili, che devono risultare entrambi interessati dall’applicazione del regime premiale. fonte www.fiscopiu.it
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