La Cassazione afferma che in tema di spese processuali, il giudice può liquidare le somme in forma forfettaria, ma sempre specificando le voci riconosciute, di modo da permettere un controllo sulla correttezza della liquidazione effettuata.
Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20325/17, depositata il 23 agosto. Il caso. Un avvocato ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza di liquidazione del compenso dovuto per l’attività di patrocinio a spese dello stato, avvenuta ad opera del giudice in forma forfettaria e non dettagliata sulla base del resoconto spese fornito dal ricorrente. L’avvocato, quindi, ricorre in Cassazione lamentando tra le doglianze la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 d.P.R. n. 115/02, in relazione all’art. 360, comma 1, numero , c.p.c La liquidazione del compenso. Nel caso di specie la Cassazione ritiene applicabile il d.m. n. 127/04, e di conseguenza il consolidato principio secondo il quale in tema di spese processuali, il giudice può liquidare le somme in forma forfettaria, ma sempre specificando le voci riconosciute, di modo da permettere un controllo sulla correttezza della liquidazione. Nel caso di specie, la liquidazione del compenso è avvenuta in forma forfettaria senza fornire alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota dell’avvocato, ne deriva che non sia possibile operare alcun controllo sulla correttezza della cifra liquidata. Per questo motivo la Cassazione accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza 5 dicembre 2016 23 agosto 2017, n. 20325 Presidente Petitti Relatore Falaschi Considerato in fatto Con ordinanza del 13 maggio 2013 il Giudice di Pace di Roma, chiamato a pronunciarsi su rinvio della Corte di Cassazione in merito al compenso dovuto per l’attività di patrocinio a spese dello Stato svolta dall’odierno ricorrente in un giudizio riguardante l’espulsione di un cittadino extra comunitario, liquidava la somma di Euro 1.155,00 per compensi e di Euro 145,00 per spese. Avverso tale ordinanza ha promosso ricorso per cassazione D. prospettando due motivi con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 130 del d. P.R. n. 115 del 2002 in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c. con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce la violazione dell’art. 82, co. 1, del d.P.R n. 115 del 2002 nonché omessa motivazione e conseguente violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 co. 1 delle disposizioni attuative del c.p.c., nonché 111, co. 6, della Cost. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, del c.p.c Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa. Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta il ricorrente con la prima censura denuncia una liquidazione, forfettaria del compenso nonostante avesse prodotto un resoconto delle spese dettagliato, con conseguente violazione dell’art. 82, co. 1, del d.P.R n. 115 del 2002. Il motivo appare fondato. Occorre premettere che nella specie trova applicazione, ratione temporis, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tenuto conto del tempo in cui è stata espletata l’attività professionale. Precisato ciò, questa Corte in tema di spese processuali ha statuito che, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle Cass. 633812008, Cass. 2489012011, Cass. 16993/2007 . L’ordinanza in esame, ha liquidato forfettariamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati. La censurata situazione realizza, quindi, la dedotta violazione di legge, con la conseguenza che il motivo va accolto. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, è assorbito dall’accoglimento del primo. In definitiva, il relatore ritiene che sussistano le condizioni per procedere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la fondatezza del ricorso . Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione sopra riportata - cui non sono state rivolte critiche - sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, con annullamento della contestata decisione in punto di spese processuali e rinvio, per il riesame, allo stesso giudice che ha emanato il decreto in parte qua annullato, essendo esso dotato di competenza funzionale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento alla legge n. 794/42 v. Cass. n. 1799 del 1965 Cass. n. 6055 del 1982 Cass. n. 887 del 1970 Cass. n. 3620 del 1992 di recente, Cass. n. 23169 del 2013 , il quale dovrà attenersi nella sua pronuncia ai principi di diritto sopra riportati. Lo stesso giudice provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di