Interpello: diritto di precedenza e contratto di apprendistato

Con l’interpello n. 2 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 9 agosto 2017, risponde ad un quesito posto da Confcommercio, in merito alla corretta interpretazione della disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Il quesito. La Confcommercio pone il quesito richiamando l’articolo 24, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che introduce e disciplina il diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato. L’associazione di categoria richiede l’interpretazione del Ministero se possa o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda ed anche la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore. La disciplina. Il Ministero, nel dare la propria risposta richiama il già citato articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, viene inoltre ricordato che l’apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato dall’obbligo, in capo al datore di lavoro, di impartire la formazione all’apprendista al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro. Il contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 41, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, viene qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero ritiene quindi corretto che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell’ambito di quelle contemplate nell’art. 24. La risposta. In merito alla prima ipotesi formulata dalla Confcommercio, va esclusa la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 81/2015 atteso che ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Mentre, una nuova assunzione con contratto di apprendistato andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato. Si ritiene però, che non ricorra la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. Questo in coerenza con quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013. Restano escluse eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi ai sensi del comma 1 del citato art. 24. Fonte www.lavoropiu.info

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